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Preapertura caccia, la delibera su carniere e app obbligatoria

Approvata dalla Giunta regionale dell’Umbria la delibera 762/2023 con cui vengono definite le modalità della preapertura con la caccia alla tortora nella giornata del 2 settembre e in particolare le modalità di funzionamento dell’app obbligatoria.

Prelievo consentito per 5 capi a cacciatore e con un carniere massimo complessivo di 2.971 tortore, corrispondente al 50 percento della media dei carnieri rilevati nei tesserini venatori riconsegnati per le stagioni venatorie comprese tra il 2014 ed il 2018.

che sarà conteggiato, anche quest’anno, attraverso l’app. Per attivarla, i cacciatori devono procurarsi le credenziali di accesso
(all’indirizzo: www.abbattimenti.regione.umbria.it), dove vanno inseriti tutti i capi abbattuti.

Prima di procedere al prelievo, collegarsi all’applicativo web predisposto dalla Regione,
inserendo le proprie credenziali di accesso (nr. tesserino di caccia e password). Nel
caso di impossibilità di accesso per mancanza di collegamento (assenza del segnale),
il prelievo non può essere effettuato.

Immediatamente dopo l’abbattimento accertato, inserire nell’applicativo web la
segnalazione del capo abbattuto e subito dopo marcare negli appositi spazi il tesserino
cartaceo.

Sospendere l’attività venatoria non appena ricevuto il messaggio sull’applicativo web del
raggiungimento del carniere complessivo regionale prefissato. Al fine di garantire il rispetto del tetto massimo fissato al punto precedente, l’applicativo web invierà ai cacciatori collegati, un’allerta al raggiungimento della quota del 60 percento del tetto massimo e un avviso di interruzione della possibilità di prelievo al raggiungimento dell’80 percento dello stesso tetto massimo. Il dirigente del Servizio Foreste Montagne Sistemi naturalistici e Faunistica – Venatoria decreterà, con propria determinazione dirigenziale, l’interruzione dell’attività venatoria al raggiungimento della quota dell’80 percento di abbattimenti.

Il giorno 2 settembre è inoltre sospesa l’attività di addestramento cani. L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di dodici ore dall’orario di caccia.