Nuovo dispositivo del Ministero della Salute per prevenire il contagio dopo i casi di cinghiali infetti trovati in Piemonte e Liguria
Nuovo dispositivo (il secondo) del Ministero della Salute per contrastare la diffusione della peste suina africana, dopo i casi positivi in alcuni cinghiali rinvenuti in Piemonte e in Liguria.
Oltre a specifici provvedimenti per la zona infetta e quelle di confine, sono previste misure di controllo che riguardano tutto il territorio nazionale. Indirizzate agli Enti e alle autorità territoriale, agli allevatori e ai cacciatori.
Movimentazione cinghiali
In particolare, al punto C dell’art. 3 si prevede il divieto “di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all’abbattimento immediato. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere di CEREP ed ISPRA”.
Gli altri provvedimenti
Questi gli altri provvedimenti che riguardano tutto il territorio nazionale (art. 3):
- Adozione di piani di gestione della popolazione di suini selvatici, così come richiesto dal decreto legge 17 febbraio 2022, n.9;
- Completare il censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l’individuazione di stabilimenti non registrati in BDN che detengono, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo cinghiali;
- Divieto di movimentazione di suini selvatici catturati, ivi incluse le aree protette, diversa da quella finalizzata alla macellazione o all’abbattimento immediato. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono concedere eventuali deroghe su richiesta e previo parere di CEREP ed ISPRA;
- Verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it. In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari territorialmente competenti, fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della salute in cui vengono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli di cui all’art. 1, punto 7 del Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9, i requisiti minimi di biosicurezza sono quelli elencati nell’Allegato 3 del Piano di sorveglianza nazionale della Peste suina africana per il 2022. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta attività di verifica, ferme restando le percentuali di controllo già stabilite nel medesimo Piano;
- Obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” tramite strutture che garantiscono l’effettiva separazione con la fauna selvatica a vita libera ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della Peste suina africana, e il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.