Pesca, caccia di selezione, cani: le regole dell'ordinanza anti Covid

Pesca, caccia di selezione, cani: le regole dell’ordinanza anti Covid

Redazione

Pesca, caccia di selezione, cani: le regole dell’ordinanza anti Covid

Lun, 05/04/2021 - 08:30

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Le disposizioni dal 7: ok agli spostamenti in Umbria per la caccia autorizzata, nella provincia per la pesca sportiva | Cani, nella Zac del comune, se presente

Fino all’11 aprile ci si potrà ancora spostare al di fuori del proprio comune, nell’Umbria zona arancione, per le attività legate alla caccia di selezione e per la pesca. In quest’ultimo caso, però, solo nel perimetro della propria provincia.

L’ordinanza firmata dalla governatrice umbra Donatella Tesei venerdì 2 aprile era attesa soprattutto per le disposizioni sulla scuola, con la scelta di rinviare il ritorno in classe per seconde e terze medie e per le superiori.

Ma l’ordinanza contiene anche disposizioni che riguardano, appunto, pesca, caccia di selezione e attività di addestramento cani, a partire dal 7 aprile.

Caccia e controllo fauna selvatica

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile in tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

  • per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall’amministrazione regionale;
  • per l’esercizio della caccia di selezione di cui al regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23, con le modalità previste dal vigente calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
  • per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo, quali l’attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell’ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell’azienda, nel rispetto della normativa di settore;
  • • per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dall’amministrazione regionale.

L’attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica e le attività complementari di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali e, pertanto, non è consentito l’esercizio di tali di tali attività ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.

Addestramento cani

E’ consentita esclusivamente in forma individuale l’attività di addestramento cani nelle aree ZAC autorizzate presenti nel comune di residenza, domicilio o abitazione.

Qualora nel proprio comune non sia presente un’area ZAC autorizzata è consentito lo spostamento nel comune ove risulti ubicata l’area ZAC più vicina rispetto al comune di residenza, domicilio o abitazione. 4.

Pesca sportiva

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio della pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca in corso di validità. Le attività di pesca sono consentite con l’obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria abitazione, domicilio o abitazione.

Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio provinciale delle guardie ittiche-volontarie di cui alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Per il medesimo periodo è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione, per l’esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale nei laghetti di pesca sportiva cui all’articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15.

Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie.

Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività di cui ai commi precedenti dovranno avvenire nel rispetto delle misure generali previste dalle normative nazionali. In particolare di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale di cui al D.L. n. 44/2021.

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