Con 12 voti favorevoli (Pd, Socialisti, Misto-Mdp, Misto-Rp/Ic) e 4 astenuti (M5S, Misto-Un, Misto-Fiorini per l’Umbria) l’Assemblea legislativa ha approvato un progetto di proposta di legge da inviare alle Camere contenente “Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali”, di iniziativa dei capigruppo della maggioranza Attilio Solinas (misto-Mdp), Silvano Rometti (Socialisti) e Gianfranco Chiacchieroni (Pd).
“La proposta – ha spiegato in Aula Solinas – serve a mettere ordine nel settore dei lavoratori precari delle piattaforme digitali, da quelli di Amazon ai ragazzi che consegnano le pizze a casa, i quali non hanno gli stessi diritti degli altri lavoratori. Si vuole quindi dare un ordinamento a un settore per cui serve un’interlocuzione fra Regioni e Camera dei Deputati. Una analoga proposta di legge è stata approvata a larga maggioranza dalla Regione Piemonte e anche l’Emilia Romagna si appresta a farlo”.
“Con questa proposta legislativa – ha sottolineato Solinas – si intendono tutelare i lavoratori delle piattaforme digitali favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro attraverso contratti chiari e trasparenti, coerenti con le esigenze del contesto occupazionale, nel rispetto del giusto equilibrio tra flessibilità del lavoro e diritti dei lavoratori e delle lavoratrici”.
“L’intendimento generale ci accomuna, ma l’applicazione degli strumenti divarica le posizioni tra i gruppi politici. Questo atto sarebbe votabile se contenesse un riferimento al tema del salario minimo legale che è all’attenzione del Governo nazionale anche sulla scorta del fatto che esiste in 22 Stati europei” ha detto Andrea Liberati (M5s). che ha chiesto “un supplemento di riflessione in attesa della conclusione del dibattito nazionale”.
“Questo testo – ha detto l’assessore Paparelli – non si fonda sull’idea del lavoro subordinato, ma sulla parità dei diritti dei lavoratori sancita dalla nostra Costituzione”.
“Andiamo ad agire su un mondo così complesso quando non riusciamo neanche ad intervenire su situazioni molto più prossime a noi” la critica di mancini (Lega). Che ha aggiunto: “Questa legge è pretenziosa, con un evidente zampino politico. Per questi motivi non parteciperò al voto”.
Si considerano piattaforme digitali i programmi delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via elettronica le persone per la vendita di un bene, la prestazione di un servizio, lo scambio o la condivisione di un bene o di un servizio, determinando le caratteristiche delle prestazioni del servizio che sarà fornito o del bene che sarà venduto e fissandone il prezzo. Ai prestatori di lavoro va applicato un TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO PROPORZIONATO ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dal contratto collettivo applicabile all’attività prestata o, in mancanza, ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione nazionale del settore o categoria più affine. Non è consentito retribuire a cottimo, in tutto o in parte, le prestazioni di lavoro svolte tramite piattaforme, applicazioni e algoritmi elaborati dal datore di lavoro. Gli algoritmi per l’assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di esecuzione delle prestazioni di lavoro e per la
valutazione delle prestazioni eseguite possono entrare in vigore solo dopo un periodo di esperimento fissato dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della corresponsione della retribuzione, si considera ORARIO DI LAVORO quello intercorrente tra l’accettazione, da parte del prestatore, della prestazione sollecitata e il suo espletamento, registrato dalla piattaforma digitale. Per i periodi in cui il prestatore, in base a turni predeterminati o alla segnalazione della propria disponibilità attraverso la piattaforma digitale, pur non espletando la prestazione è a disposizione del datore di lavoro, spetta un’indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, determinata dai contratti collettivi nazionali e comunque non inferiore all’importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’indennità di disponibilità è assoggettata a contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare, in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
In caso di MALATTIA, MATERNITÀ o altro evento che renda impossibile l’erogazione della prestazione e la disponibilità a svolgerla, l’indennità dovuta è proporzionata alla retribuzione e all’indennità di disponibilità, secondo le vigenti disposizioni vigenti in tema di lavoro intermittente. Il prestatore ha diritto alle ferie secondo le vigenti disposizioni legali e del contratto collettivo applicabile, in proporzione alle giornate nelle quali ha erogato le prestazioni di lavoro.