Si era sottratto all’obbligo vaccinale contro il Covid-19 ed era stato sospeso dal servizio dal Questore di Perugia, così un assistente capo della Polizia di Perugia aveva formalizzato un ricorso al Tar dell’Umbria contro il Ministero dell’Interno e la Questura di Perugia. Nella giornata di ieri, 3 dicembre, il Tribunale Amministrativo ha respinto il ricorso, condannando l’agente al pagamento di 1500 euro a favore del Ministero.
Secondo quanto ricostruito dagli atti depositati, l’agente di Polizia ha riferito di trovarsi in malattia dal giorno “antecedente alla notifica del provvedimento di sospensione”, e tramite l’avvocato Luigi Doria, aveva lamentato la “violazione di legge, eccesso e sviamento di potere, motivazione assente apparente insufficiente, in quanto la vaccinazione non sarebbe stata esigibile in ragione delle condizioni di salute del ricorrente, come da documentazione medica trasmessa all’Amministrazione; in subordine, nullità provvedimento di sospensione per carenza di potere in astratto del firmatario”.
Il caso dell’agente era stato riesaminato ed era stato riconfermata la sospensione dal servizio, ma l’avvocato Doria, oltre a confermare “l’eccesso e sviamenti di potere”, aveva osservato che “non si sia tenuto conto della “fibrillazione atriale parossistica” e delle sue possibili interazioni avverse con la vaccinazione. Parte ricorrente censura, altresì, la forma di emissione del parere medico-legale, in quanto privo di numero di protocollo, di richiesta e di relata o mezzo di trasmissione”.
A seguito di accurata attività di indagine “Emergeva che il medico curante non era stata informata dal suo assistito, quando questi si era recato nel suo studio, dell’invito alla vaccinazione anti Covid, e la stessa riferiva di non poter dichiarare l’assoluta impossibilità a raggiungere il punto vaccinale in quanto la fibrillazione atriale non è una controindicazione alla vaccinazione, rimettendo ogni ulteriore valutazione in merito ad eventuali condizioni ostative alla vaccinazione allo specialista cardiologo. In fase istruttoria è stata esaminata, altresì, la valutazione cardiologica del ricorrente da parte del medico specialista appartenente alla Struttura complessa di cardiologia dell’Azienda ospedaliera di Perugia, che a sua volta non contiene alcun riferimento all’esenzione dall’obbligo vaccinale”
“Le generiche affermazioni di parte ricorrente circa il rischio di effetti avversi in caso di vaccinazione in ragione della presenza della patologia citata risultano del tutto apodittiche e sfornite di qualsiasi allegazione a supporto – si legge nella sentenza – non idonee a mettere in discussione la dettagliata relazione a firma del dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale richiamato nel provvedimento gravato e in cui, oltre a rilevare l’inidoneità della documentazione medica fornita dall’odierno ricorrente ad attestare cause ostative alla vaccinazione, si evidenzia – con ampi riferimenti alle circolari ed alle raccomandazioni emanate in materia dal Ministero della Salute – come la patologia menzionata nella certificazione medica e indicata nella visita specialistica prodotta non rientri tra le controindicazioni alla vaccinazione anti SARS-CoV-2, essendo al contrario talune patologie cardiache – più gravi di quella riguardante il ricorrente – considerate ai fini dell’attribuzione della priorità nella vaccinazione”.