Multe ai proprietari dei cani per i microchip in ritardo, la Regione prova a fare marcia indietro. Ma la toppa, dopo che la vicenda è finita sotto la lente della Corte dei conti, rischia di essere peggio del buco. E con una disperata di trattamento all’interno dell’Umbria: a sud, nel territorio della Asl2, le multe (anche di migliaia di euro) sono già state notificate; nell’altra metà della regione (Asl1) scatta la “sanatoria”.
Con nota 100358 del 5 maggio, indirizzata agli Ordini provinciali dei Veterinari umbri e ai Servizi Veterinari delle Asl, il dirigente del Servizio Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare Regione Umbria, Salvatore Macrì, ha trasmesso le conclusioni raggiunte dal tavolo tecnico regionale, sul tema “microchippatura dei cani e erogazione di sanzioni”, attivato dopo il caso delle sanzioni non erogate per le violazioni alla normativa regionale vigente sulla microchippatura dei cani, oggetto di attività di controllo della Corte dei Conti umbra.
Nello specifico il dr. Macrì ribadisce nuovamente che “lo scopo primario della Legge Regionale è quello di combattere il randagismo che rimane esigenza prioritaria nell’applicazione della stessa”. Tralasciando dunque l’esistenza del sistema sanzionatorio della norma stessa.
Lo stesso dirigente sottolinea che “risulta non pertinente agire su una revisione della normativa regionale”, in quanto il “D.lgs. 134/2022 abroga l’articolo 3, comma 1, della legge del 14 agosto 1991, n. 281, recante le competenze delle Regioni nell’ambito della legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”.
Una soluzione di comodo che però non convince molti. L’abrogazione citata si riferisce infatti esclusivamente all’ “istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore”.
E invece tale affermazione conferma la responsabilità esclusiva della Regione del controllo sull’Anagrafe canina, che quindi non era di competenza dei Servizi Veterinari Asl.
Altro aspetto importante è quello riferito ”in merito alle violazioni delle norme del decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”. Quindi in base al D.lgs. 134/2022 e più specificatamente, all’art. 16 comma 1 “il proprietario o l’operatore di un animale da compagnia provvedono all’identificazione dell’animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3”. Che recita: con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l’implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti.
Ad oggi il decreto in questione risulta che entrerà in vigore il primo gennaio 2024.
L’Art. 20 del D.lgs. 134/2022, sulle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all’articolo 16, stabilisce: “Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l’operatore di un animale da compagnia che non adempie all’obbligo di identificazione previsto all’articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale non identificato”.
Ma ad oggi il decreto sopracitato che stabilisce le modalità e i tempi per la registrazione degli animali da compagni risulta che entrerà in vigore, appunto, il prossimo primo gennaio, e sarà esteso a tuti gli animali da compagnia, quindi non solo ai cani. E soprattutto la novità sarebbe legata all’applicazione dell’art. 21 D.lgs. 134/2022 “Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di sistema I&R” comma 4 “Alle violazioni delle norme del presente decreto che prevedono esclusivamente sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare, cioè “Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per le quali è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell’atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito amministrativo”.
Quindi ad oggi non si conoscono i nuovi termini per l’identificazione degli animali da compagnia, perché il decreto che li fissa non è in vigore. La legge regionale 11/2015 e s.m.i. è ancora vigente e quindi applicabile in toto. E soprattutto non si capisce come possa essere applicato l’istituto della diffida, in quanto l’Anagrafe canina regionale non è collegata a quella nazionale “SINAC” e quindi non consente di effettuare controlli sugli individui destinatari della diffida stessa.
Altro aspetto degno di nota è quello relativo al fatto che il citato D.lgs. 134/2022 è entrato in vigore il 27/09/2022, quindi non ha effetto retroattivo. Pertanto le 25mila sanzioni da circa 200 euro ciascuna, il cui accertamento è stato denunciato da nove dirigenti veterinari Usl Umbria 2, con l’invio in data 17/02/2023 di una nota alla Regione, alla Direzione generale Usl Umbria 2, al direttore del Dipartimento di Prevenzione Usl Umbria 2, ai presidenti degli Ordini veterinari di Terni e Perugia, saranno sicuramente state irrogate dai nove dirigenti, poiché oggi scadono i 90 giorni, termine stabilito dall’art. 14 della legge n. 689/1981. Che prescrive, al comma 2, che se non è avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica appunto entro il termine di 90 giorni dall’accertamento. In caso di mancato rispetto di tale termine, la contestazione della violazione è nulla e la sanzione è estinta.
Per evitare il danno erariale, dunque, devono essere stati recuperati i 5 milioni di euro in ballo.
I veterinari della provincia di Terni, nel corso di una riunione che si è tenuta nelle scorse settimane, hanno provato a tirarsi fuori dalla possibile corresponsabilità per il danno erariale, sulla base di un parere legale ricevuto. Anche se in tanti, pur tirando un sospiro di sollievo, anche se non definitivo (si tratta, appunto, di un parere legale di parte e non del pronunciamento di un giudice) temono le conseguenze sul rapporto fiduciario tra i professionisti ed i proprietari degli animali che si sono visti recapitare le pesanti multe, senza conoscere la norma ed essere stati avvertiti delle conseguenze a cui andavano incontro per la tardiva microchippatura.
Tutto questo avviene nell’Umbria sud, e in particolare nel Ternano. Dove una vicenda giudiziaria ha acceso il faro dei giudici contabili determinando poi la valanga di sanzioni. Notificate nelle scorse settimane per ritardi anche risalenti al 2018. In tanti hanno annunciato ricorso, ritenendo appunto le sanzioni ormai scadute perché non contestate entro 90 giorni. Ma qualcuno ha provveduto a pagare. E adesso?
Il tutto mentre nell’altra metà dell’Umbria, nel territorio della Asl1, tutto è rimasto fermo.