Vittoria per gli utenti della strada, o meglio, dei parcheggi. Il giudice di pace accoglie i ricorsi. La multa elevata sulle strisce blu per il tagliando scaduto è illegittima. Sono almeno due le sentenze depositate nelle scorse ore dall’organo della giustizia civile di Perugia che danno ragione a chi da tempo si batte per dimostrare che all’automobilista ritardatario non può elevata una multa per divieto di sosta. Anche perché il paradosso c’è e non è da poco: come si può elevare una multa per divieto di sosta in un luogo dedicato alla sosta?
Accolti i ricorsi. Alla base dell’accoglimento dei ricorsi c’è proprio il fatto che il tagliando scaduto per termine orario è in tutto e per tutto un inadempimento contrattuale e non di violazione al codice della strada il giudice di pace. Al centro la questione delle multe elevate a chi espone sulle strisce blu un tagliando del parcheggio scaduto. A Perugia il “caso” è noto ed è stato sollevato, ormai da tempo, da chi ne ha fatto una questione di “principio” ed è determinato a vederci chiaro. Tuttoggi.info già in passato aveva intervistato l’avvocato Cristina Rastelli che per prima ha deciso di far valere la propria posizione dopo aver ricevuto un verbale proprio per la sosta con tagliando scaduto elevatole da un addetto della Sipa (società che gestisce i parcheggi di Perugia).
Cosa farà? Il Comune. Se dalla Sipa l’avvocato Rastelli non aveva ricevuto risposta era arrivato invece un segnale dal Comune di Perugia: “Il Comune di Perugia dopo 15 giorni dalla mia istanza – spiega l’avvocato – mi ha risposto dicendo che la multa è legittima e respingendo la mia istanza di autotutela, ma il Ministro dei Trasporti dice che pur spettando la decisione ai Comuni in assenza di delibera specifica le multe non possono essere fatte”. A Palazzo dei Priori però sembrerebbe che nel frattempo si siano messi al lavoro su una delibera che disciplini la materia. Ma nei fatti ancora non c’è. E nel frattempo si valuta il ricorso.
Multe illegittime. Come spiega ha spiegato ai nostri microfoni l’avvocato Cristina Rastelli lo scorso 12 marzo ha parcheggiato la sua auto in Via Marconi per andare in udienza e ha pagato il parcheggio esponendo il relativo tagliando, con validità fino alle ore 9.56 ritenendo che l’udienza dinanzi al Giudice di Pace fissata per le ore 9.00 non si protraesse oltre. “Purtroppo l’udienza – spiega l’avvocato – si è protratta oltre tale orario ma di certo non potevo fare rientro al veicolo per prolungare la sosta allontanandomi dall’udienza. Al mio rientro, ho visto un operatore Sipa che si aggirava intorno ai veicoli in sosta. Premetto che non aveva ancora elevato alcuna multa, forse sapendo bene che era illegittimo farlo, visto il parere vincolante del Ministero dei Trasporti. Ma nulla – continua – ha anche cercato di spiegargli le ragioni del mio ritardo e gli ho rammentati la circolare ed il parere del Ministero ma lui mi ha consegnato il preavviso di pagamento”. A conforto delle sue ragioni l’avvocato Rastelli spiega: “Nel preavviso che ho ricevuto infatti si parla di violazione ‘senza esporre il titolo di pagamento’ e solo nelle note si dica ‘tagliando scaduto’. Questo forse secondo la Sipa bastava per giustificare il suo illegittimo operato”.
Una questione di principio. Poi l’avvocato Rastelli, ovviamente a questo punto motivata da ragioni di principio, si è diretta all’ufficio contravvenzioni della Polizia Municipale, “Mi hanno detto che purtroppo non potevano annullare il preavviso atteso che purtroppo troppo spesso capita che cittadini si rivolgano ai loro uffici per ‘errori’ degli operatori della Sipa s.p.a. e che comunque il preavviso ancora non gli era stato passato” e qui inizia la trafila, perchè all’avvocato Rastelli suggeriscono di rivolgersi direttamente alla Sipa. “Un incaricato mi ha detto che non poteva fare nulla e, alla richiesta di parlare con un responsabile, ha risposto che non era in sede e dovevo richiamare”.
Una battaglia per dimostrare che la multa è illegittima, la storia. E allora l’avvocato si è messo a scrivere, riportando l’attenzione su un argomento molto sentito da tanti cittadini. Dal Comune non è arrivata nessuna risposta ufficiale ed anzi i vigili le hanno detto che la multa non sarebbe stata annullata, ma che se avesse voluto avrebbe potuto fare ricorso al giudice di pace quando le sarebbe arrivato il verbale, che è il solo atto impugnabile. Il verbale ovviamente è arrivato e maggiorato anche delle spese di notifica, praticamente meno di quanto cosa fare fare ricorso al giudice di pace (37 euro). “E’ assurdo dover fare ricorso, dovendo peraltro pagare 37 euro per il contributo unificato per l’iscrizione della causa, quando non vi è stata alcuna violazione del codice della strada come ha statuito il Ministero dei Trasporti con la circolare ministeriale del 2010 e anche pochi giorni fa in seguito ad un interrogazione parlamentare”. E poi un finale tragicomico di quel giorno: “L’operatore mi ha risposto che lo sanno che ci sono queste circolari ma che non valgono nulla. A questo punto ho deciso di andare fino in fondo per una questione di principio e non di soldi, visto che la sola iscrizione al ruolo è più costosa della multa stessa (28 euro)”.
Cosa dice la legge. “La sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Nuovo Codice della Strada si applica nel caso in cui la sosta sia vietata ovvero limitata nel tempo regolamentata secondo la categoria dei veicoli. Qualora la sosta sia consentita senza limitazioni di tempo, ancorché assoggettata a pagamento, non ricorrono le condizioni per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 7 c.15. Se la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione di cui all’art. 7 c.14 del Codice. Se invece viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997”. Insomma applicare la sanzione per divieto di sosta a chi ha il tagliando scaduto non è giuridicamente giustificabile, in quanto “l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure”.