Il 24 gennaio scade il termine per il versamento della cosiddetta Mini Imu per l’anno 2013 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze ed assimilate.
Come si calcola:
per quelle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui il Comune di Terni ha deliberato l'aliquota dello 0,55% per il 2013, l'imposta da versare entro il 24 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota 0,55% e quella calcolata con aliquota 0,4%. Il calcolo va effettuato per i mesi in cui l'immobile è stato abitazione principale, o equiparato, nell'intero anno 2013 e non solo nel secondo semestre.
Al seguente link troverete una procedura che effettua il calcolo e consente di stampare il modello F24 http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php .
Come si versa:
il versamento della “Mini Imu” deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale previsto per i pagamenti Imu ordinari. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
Nel modello F24 ordinario occorre compilare la “sezione Imu ed altri tributi locali” mentre sul modello semplificato occorre indicare nella sezione: “EL”. Si deve utilizzare il codice tributo dell'abitazione principale: 3912 ed il codice comune di Terni: L117; occorre inoltre barrare la casella “saldo”, indicare “0101” nel campo rateazione, il numero degli immobili, l'anno: “2013” e l'importo della detrazione per l'abitazione principale ( i 200 euro previsti dalla norma più la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare in oggetto; l’importo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro).
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza di un importo pari a 4,00 € da intendersi come riferito all’intero anno d’imposta, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento comunale sull’attività tributaria.