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Mini Imu, a Terni c'è tempo fino al 24 gennaio per pagare

Il 24 gennaio scade il termine per il versamento della cosiddetta Mini Imu per l’anno 2013 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze ed assimilate.
Come si calcola:
per quelle abitazioni principali, non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per cui il Comune di Terni ha deliberato l'aliquota dello 0,55% per il 2013, l'imposta da versare entro il 24 gennaio 2014 sarà pari al 40% della differenza tra l'imposta calcolata con aliquota 0,55% e quella calcolata con aliquota 0,4%. Il calcolo va effettuato per i mesi in cui l'immobile è stato abitazione principale, o equiparato, nell'intero anno 2013 e non solo nel secondo semestre.
Al seguente link troverete una procedura che effettua il calcolo e consente di stampare il modello F24 http://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php .
Come si versa:
il versamento della “Mini Imu” deve essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure l’apposito bollettino postale previsto per i pagamenti Imu ordinari. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono disponibili presso gli istituti di credito e gli uffici postali.
Nel modello F24 ordinario occorre compilare la “sezione Imu ed altri tributi locali” mentre sul modello semplificato occorre indicare nella sezione: “EL”. Si deve utilizzare il codice tributo dell'abitazione principale: 3912 ed il codice comune di Terni: L117; occorre inoltre barrare la casella “saldo”, indicare “0101” nel campo rateazione, il numero degli immobili, l'anno: “2013” e l'importo della detrazione per l'abitazione principale ( i 200 euro previsti dalla norma più la maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare in oggetto; l’importo della maggiorazione non può superare l’importo massimo di 400 euro).
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non sono dovuti i versamenti e non sono effettuati rimborsi fino alla concorrenza di un importo pari a 4,00 € da intendersi come riferito all’intero anno d’imposta, ai sensi dell’art. 9 bis del Regolamento comunale sull’attività tributaria.