In spiaggia al tempo del Covid, ecco le regole dell’Istituto superiore di sanità per limitare i rischi di contagio al mare o al lago, anche quando si fa sport.
Lo studio muove da alcune premesse circa la resistenza del Corovirus alle varie temperature e su diverse superfici.
Quanto ai rischi, affollamenti, spostamenti, vicinanza e contatto sono più frequenti nelle aree tipiche dell’ambiente balneare in stabilimenti, spiagge attrezzate o nella spiaggia libera. Tale rischio può̀ assumere gradi diversi a seconda dei differenti indici sanitari valutati a livello regionale e locale.
Assume invece scarsa rilevanza il rischio correlato alla potenziale contaminazione delle acque da reflui o da escreti infetti presenti a monte dell’area di balneazione o diffusi da imbarcazioni. Le misure di controllo e monitoraggio a carattere ambientale e sanitario applicate in base alla normativa vigente, infatti, ma anche la suscettibilità̀ del virus alle variabili ambientali rendono trascurabile il rischio.
Nel rapporto, per una balneazione sicura sono fornite raccomandazioni per tenere sotto controllo i rischi sanitari, integrando i documenti che Inal e Conferenza Stato regioni avevano già pubblicato.
Si tratta di indicazioni semplici, di tipo tecnico che riguardano i controlli ambientali, dal funzionamento dei depuratori, al controllo delle acque reflue e degli scarichi illeciti e di norme igieniche/comportamentali da seguire in stabilimenti e spiagge libere indirizzate ai gestori degli stabilimenti balneari e agli stessi bagnanti.
Queste le norme igienico-sanitarie raccomandate per i gestori/operatori di stabilimenti balneari o spiagge attrezzate:
− far prenotare l’accesso agli stabilimenti (anche online), eventualmente per fasce orarie, in modo da prevenire assembramenti, e registrare gli utenti, anche al fine di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi, mantenendo l’elenco delle presenze per un periodo di almeno 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla privacy;
− esporre cartellonistica e locandine che illustrino regole comportamentali per i fruitori delle aree di balneazione e i bagnanti per prevenire e controllare i rischi comprensibili anche per utenti di altre nazionalità;
− regolamentare gli accessi e gli spostamenti sulle spiagge, anche attraverso percorsi dedicati, e disposizione delle attrezzature, in modo da garantire in ogni circostanza il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o a questo assimilabile;
− controllare la temperatura corporea, ove possibile, del personale e dei bagnanti con interdizione di accesso se questa risulta superiore ai 37,5°C nel rispetto delle informative sulla privacy;
− installare dispositivi e attrezzature di protezione nelle postazioni di lavoro degli operatori che limitino il contatto con droplet e aerosol (es. schermature per gli addetti alle casse);
− interdire gli accessi alle piscine interne agli stabilimenti, a meno che non sia garantito un rigoroso rispetto delle distanze interpersonali e assicurata la conformità alle norme di prevenzione applicabili;
− utilizzare le aree giochi nel rispetto di quanto stabilito al punto 1 dell’Allegato 8 del DPCM 17 maggio 2020; − consentire le attività ludico-sportive nel rispetto delle Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere emanate ai sensi del DPCM del 17.05.2020 art. 1 lettera f) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo sport, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
− vietare qualsiasi forma di aggregazione che possa creare assembramenti, quali, tra l’altro, attività di ballo, feste, eventi sociali, degustazioni a buffet, ecc.; sono vietati altresì gli eventi musicali con la sola eccezione di quelli esclusivamente di “ascolto” con postazioni sedute che garantiscano il distanziamento interpersonale;
− vigilare sulle norme comportamentali e sul distanziamento interpersonale (anche durante la balneazione – ad esclusione di persone dello stesso nucleo familiare o a questo assimilabile – con particolare riguardo ai bambini, in tutte le circostanze;
− pulire, con regolarità almeno giornaliera, le varie superfici, gli arredi di cabine e le aree comuni; e sanificare (pulizia e disinfezione) in modo regolare e frequente attrezzature (sedie, sdraio, lettini, incluse attrezzature galleggianti e natanti), materiali, oggetti e servizi igienici, limitando l’utilizzo di strutture (es. cabine docce singole, spogliatoi) per le quali non sia possibile assicurare una disinfezione intermedia tra gli utilizzi promiscui; si raccomanda di consultare le indicazioni sulla disinfezione, tra cui i Rapporti ISS COVID-19 e di aggiornare le conoscenze su procedure e metodi ecocompatibili (es. vapore), evitando per quanto possibile ogni dispersione di detergenti e prodotti chimici in ambiente; si raccomanda di non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti naturali con prodotti biocidi;
− limitare la promiscuità nell’uso di qualsiasi attrezzatura da spiaggia, possibilmente procedendo all’identificazione univoca di ogni attrezzatura per evitare ogni possibile scambio accidentale;
− dotare di disinfettanti per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti;
− fornire disinfettanti e DPI adeguati al personale (mascherine, schermi facciali, guanti) e utilizzare obbligatoriamente DPI in caso di contatti ravvicinati con i bagnanti e attività a rischio (es. contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti, condizioni di formazione di aerosol durante la sanificazione);
− adottare procedure (anche in forma di semplici istruzioni e contatti) per facilitare eventuali interventi di autorità di pubblica sicurezza e presìdi medici per la gestione di eventi critici legati a eventi sanitari rilevanti rispetto alla COVID-19.
Per quanto riguarda la fruizione delle acque di balneazione da natanti, imbarcazioni da diporto e sport acquatici:
Queste le raccomandazioni per gestori e bagnanti negli stabilimenti e in spiaggia:
Il rapporto enfatizza come la possibilità̀ di contenere e controllare la diffusione di COVID-19 è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali – soprattutto il distanziamento fisico, nel rispetto degli altri. Quest’ultima necessità può̀ comportare in molti casi modalità di fruizione degli ambienti diverse rispetto alla prassi consueta, come il contingentamento degli accessi su prenotazione e l’adeguamento alle rigorose regole comportamentali, tra cui la vigilanza sui bambini.
L’adozione di misure di mitigazione di rischio, inclusa la formazione per i gestori e gli operatori, l’informativa e la sorveglianza, in ambienti di libero accesso (spiaggia libera) risulta di ben più difficile praticabilità rispetto ad aree marittime o lacustri assentite in concessione per finalità turistiche e ricreative. In queste ultime il concessionario può essere identificato come soggetto attuatore e responsabile delle stesse misure e sono presenti assistenti bagnanti, già formati per il salvamento e che dovranno comunque essere in grado di verificare che le misure siano rispettate sia in spiaggia sia in acqua.
Nella spiaggia libera si raccomanda al sindaco, e/o agli altri enti locali competenti, la valutazione e l’applicazione di ogni adeguata misura volta a garantire condizioni di mitigazione dei rischi analoghe a quelle previste per gli operatori/gestori degli stabilimenti, comprendenti, ove necessario, la regolamentazione degli accessi per consentire il distanziamento interpersonale, con un numero massimo di bagnanti per spiaggia definito da un indice di affollamento, l’informativa e il rispetto delle misure di mitigazione di rischio da parte dei bagnanti, le procedure di pulizia e disinfezione delle attrezzature comuni, come i servizi igienici, l’attività di vigilanza sul rispetto delle misure da parte dei fruitori delle spiagge.
Per quanto possibile dovrebbe essere promosso l’accesso alla spiaggia su prenotazione (anche in turnazioni) e mediante strumenti online, in modo da prevenire assembramenti.
Queste le conclusioni finali del rapporto dell’Iss e le raccomandazioni quando ci si reca in spiaggia o negli stabilimenti:
“L’esercizio delle attività degli stabilimenti balneari è previsto dal DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i., a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. I protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 dello stesso DPCM. Nella serie di iniziative di progressiva estensione dell’allentamento delle misure di lockdown, la ripresa delle attività correlate al turismo balneare, ancorché presenti apprezzabili benefici psico-fisici per la popolazione e rilevante importanza economico-sociale, risulta di particolare criticità per i prevedibili massivi spostamenti di persone nei periodi di alta stagione provenienti da aree anche distanti dai luoghi di balneazione e la molteplicità di attività ludiche, sportive, balneazione, ristorazione, ecc. che, in un clima di libertà e socialità connotano la fruizione delle spiagge. In tale contesto, allo stato delle evidenze in merito alla trasmissione e persistenza del SARS-CoV-2, nel presente scenario epidemiologico nazionale si possono considerare le seguenti valutazioni conclusive.
In linea generale si possono considerare significativi gli eventi pericolosi riconducibili al turismo ricreativo associato alla balneazione per le circostanze di affollamento, vicinanza e contatto tra persone nelle condizioni di promiscuità ed elevata frequentazione delle aree tipiche dell’ambiente balneare in stabilimenti, spiagge attrezzate o di libero accesso; tale rischio può assumere gradi diversi nei territori, a seconda dei differenti indici di rischio sanitario regionali/locali. Si raccomanda pertanto di subordinare la ripresa delle attività di balneazione all’adozione delle misure minime di mitigazione di rischio in precedenza riportate, ove necessario ad integrazione delle disposizioni adottate su base normativa.
Scarsa plausibilità e rilevanza assume il rischio correlato al rilascio di escreti/secrezioni infetti nelle aree di soggiorno o nelle acque, come pure la potenziale contaminazione delle acque a causa di reflui infetti a monte dell’area di balneazione o diffusi da natanti presenti nella stessa area; ciò anche in considerazione: i) delle misure di controllo e monitoraggio a carattere ambientale e sanitario già applicate in base alla normativa vigente, ii) della suscettibilità del virus alle variabili ambientali, in particolare all’irraggiamento solare, iii) dei consistenti fenomeni di diluizione nelle acque, iv) della capacità di autodepurazione delle acque legati a fenomeni fisici, chimici e biologici, v) della attuazione di adeguate misure di mitigazione dei rischi di natura ambientale, gestionale e comportamentale, come in precedenza riportate.
Come elemento trasversale si enfatizza la necessità di comunicare che la fruizione delle spiagge sarà soggetta a restrizioni rilevanti e risulterà notevolmente diversa dagli scorsi anni, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali – soprattutto il distanziamento. Quest’ultima necessità può comportare in molti casi modalità di fruizione degli ambienti diverse rispetto alle consuete modalità, come il contingentamento degli accessi su prenotazione e l’adeguamento alle rigorose regole comportamentali previste, tra cui la vigilanza sui bambini. Si raccomanda quindi che ogni messaggio comunicativo si focalizzi sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione balneare, e che tali norme siano adeguatamente diffuse e illustrate ai professionisti del settore e alla popolazione generale”.