Le dimissioni on line sono pienamente operative dal 12 marzo 2016.
Le finalità, esplicitamente dichiarate dal legislatore, sono:
– la lotta al fenomeno delle dimissioni in bianco, consistente nella pratica illegale di far firmare al lavoratore una lettera di dimissioni priva di data contestualmente alla sottoscrizione del rapporto di lavoro.
Già nel 2012, con la Riforma Fornero, era stata introdotta la convalida delle dimissioni, che condiziona l’efficacia delle stesse ad una apposita procedura da svolgere presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’Impiego competente ovvero alla sottoscrizione in calce alla ricevuta di trasmissione dell’UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro;
– ricondurre sia le dimissioni che la risoluzione consensuale ad una “forma tipica”, tale da rendere inefficaci le dimissioni presentate con qualsiasi modalità diversa da quella telematica.
L’art. 26 del D. Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015, decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act pone, in capo al lavoratore che intende recedere dal rapporto di lavoro, l’obbligo di trasmettere il modulo di dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per via telematica al Ministero del Lavoro, pena l’inefficacia della risoluzione.
La procedura è applicabile ai lavoratori del settore privato con le eccezioni previste per i lavoratori domestici, le lavoratrici madri o i lavoratori padri e per i lavoratori in prova, che sono esonerati dall’obbligo di utilizzare la nuova procedura.
Il lavoratore può procedere direttamente alla trasmissione online del modulo, dotandosi di PIN INPS o può rivolgersi ad un soggetto abilitato.
In seguito a chiarimenti richiesti all’help-desk Sistemi Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con particolare riferimento al campo “data di decorrenza dimissioni” da indicare nella “Sezione 4 – Recesso dal rapporto di lavoro/Revoca” – è stato specificato che “la data di decorrenza delle dimissioni è quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro (quindi del primo giorno non lavorato)”.
Il nuovo modulo di dimissioni, disponibile sulla pagina dedicata del sito www.lavoro.gov.it, si compone di 5 sezioni:
Le prime tre sezioni risulteranno precompilate qualora il rapporto di lavoro sia stato instaurato dopo il 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore del sistema UNILAV: in questo caso l’unico dato modificabile sarà l’indirizzo email del datore di lavoro.
Il modulo sarà automaticamente trasmesso:
Ad ogni modulo trasmesso sono attribuiti:
Le comunicazioni inviate sono accessibili anche successivamente sul portale, in sola lettura, a:
Obblighi del lavoratore
Con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015 è stato definito il nuovo modello e illustrata la procedura per la compilazione e la trasmissione dello stesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Sono tenuti a seguire la nuova procedura tutti i lavoratori dipendenti, con la sola eccezione delle dimissioni o risoluzioni consensuali presentate:
Il lavoratore può seguire due distinte procedure:
A) rivolgersi, anche se non si è in possesso del PIN INPS, ad un soggetto abilitato fra quelli individuati dalla norma:
Su tali soggetti grava la piena responsabilità di identificare correttamente il soggetto che richiede la compilazione del modulo: essi ne assumono la piena responsabilità attraverso la firma digitale del file pdf prodotto dal sistema.
B) procedere direttamente
Il possesso delle doppie credenziali è previsto al fine conferire un maggior livello di sicurezza al riconoscimento del soggetto.
N.B. Entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo il lavoratore ha la facoltà di utilizzare la medesima procedura per revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.
Nella circolare n. 12 del 4 marzo 2016 il Ministero si sofferma più volte sulla delicata questione del preavviso che il lavoratore deve rispettare nel comunicare al datore di lavoro la propria volontà di recedere dal rapporto: tale obbligo, previsto dalla contrattazione collettiva, resta fermo anche con la nuova procedura e anzi, essendo le dimissioni rese con la nuova procedura immediatamente efficaci, da una comunicazione che non rispetta il periodo di preavviso potrebbe derivare per il lavoratore l’obbligo di corrispondere al datore di lavoro il relativo risarcimento.
Verifica del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a collegare l’efficacia dell’atto di dimissioni reso dal dipendente al momento in cui riceve, a mezzo PEC, il modulo correttamente compilato e sottoscritto. Non assume alcuna rilevanza dunque la comunicazione ricevuta in forma libera, anche se a mezzo raccomandata, né l’eventuale preavviso reso dal dipendente secondo i termini contrattuali.
Soltanto dopo la ricezione del modello, a mezzo posta elettronica, il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro: entro 5 giorni dalla data di cessazione inserita nel modulo andrà dunque predisposta la consueta comunicazione UNILAV.
Sanzioni
La mancata o non corretta effettuazione della procedura determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale: in questo caso dunque il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.
E’ prevista una sanzione che va da 5mila a 30mila euro per i datori di lavoro che alterano i moduli di dimissioni. La violazione non è sanabile, pertanto non è possibile applicare a questa fattispecie l’istituto della diffida obbligatoria.
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti al lavoro ma, per qualunque ragione, non proceda alla trasmissione del nuovo modulo di dimissioni, l’unica possibilità a disposizione del datore di lavoro è costituita dall’avvio di un procedimento disciplinare secondo l’iter e con i tempi disposti dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento aziendale. Soltanto al termine di tale procedura, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento, ma sarà comunque tenuto a versare all’INPS il contributo di licenziamento.