Nel rapporto di lavoro domestico, tipologia particolare di lavoro subordinato disciplinata dalla Legge 339/1958 e dagli artt. da 2240 a 2246 del codice civile, oltre che dal C.C.N.L. di settore, il datore di lavoro non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta, pertanto non è obbligato a predisporre il modello C.U.D. (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente), ma una dichiarazione sostitutiva, similare nel contenuto ma di più semplice compilazione e che non necessita di un formato standard per la presentazione.
L’art. 33 c. 4 del nuovo C.C.N.L. del lavoro domestico, in vigore dal 01 luglio 2013, prevede espressamente che:
“ il datore di lavoro è tenuto a rilasciare un’attestazione dalla quale risulti l’ammontare complessivo delle somme erogate nell’anno; l’attestazione deve essere rilasciata almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.”
Per consuetudine, benché non espressamente previsto dall’articolo in esame, la dichiarazione sostitutiva viene consegnata al lavoratore, entro gli stessi termini indicati per il CUD, ovvero entro il 28 febbraio; tuttavia si tratta di un termine flessibile, il cui rispetto per il datore di lavoro domestico è derogabile, purché l’onere sia portato a compimento entro i termini di cui al precedente art. 33.
Poi alla consegna della dichiarazione sostitutiva il collaboratore domestico dovrà verificare, con il proprio consulente di fiducia, se l’ammontare dei redditi percepiti nell’anno lo obbliga a presentare dichiarazione dei redditi, tramite Modello Unico. In caso contrario, non sarà tenuto ad alcun ulteriore adempimento.
Come già anticipato, la dichiarazione sostitutiva non ha vincolo di presentazione formale, se non il termine temporale al quale il datore di lavoro deve attenersi; tuttavia, affinché ci sia correttezza espositiva non si può prescindere da alcuni elementi che devono necessariamente essere indicati, ovvero:
- dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro e del dipendente;
- l’anno a cui la dichiarazione fa riferimento;
- i giorni lavorati ai fini fiscali;
- la retribuzione lorda corrisposta nell’anno precedente a quello corrente (comprensiva di tredicesima e contributi);
- i contributi relativi ad INPS e Cassa Colf a carico del collaboratore;
- il netto percepito; l’eventuale TFR anticipato.
Per quanto concerne l’aspetto contributivo, il 2014 vede un esiguo aumento della contribuzione per lavoro domestico, dovuto all’adeguamento delle retribuzioni in seguito alla comunicazione ISTAT della variazione percentuale all’1,10% verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, nei due anni 2012/2013, presi a campione.
Con la circolare INPS n.23 del 10/02/2014 vengono resi noti i nuovi importi contributivi in vigore dal 01/01/2014, e utilizzabili per tutto il 2014.
La fascia di retribuzione effettiva oraria di riferimento, a cui si ancora l’importo contributivo, anch’esso orario, si dilata in tre nuove soglie, ovvero:
- da € 0 a € 7,86
- oltre € 7,86 fino a € 9,57
- oltre € 9,57.
Ma non è solo l’aspetto contributivo a subire modifiche in quanto, per il rinnovo del C.C.N.L. di categoria avvenuto in data 16/07/2013, anche i minimi retributivi subiscono delle variazioni in aumento.
L’art. 44 del nuovo C.C.N.L. ha difatti istituito:
“la Commissione Nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto”.
Riunitasi il 06/02/2014 e composta da Domina, Fidaldo, Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs, Federcolf essa ha dato attuazione alle funzioni attribuitele dagli artt. 34,35,37 del C.C.N.L. “Lavoro Domestico”, variando le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali di vitto e alloggio, per l’aggiornamento in linea con i valori ISTAT sulle variazioni del costo della vita rilevate al 30 novembre di ogni anno.
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF |
Da 0 a € 7,86 oltre € 7,86 fino a € 9,57 oltre € 9,57
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€ 6,96 € 7,86 € 9,57 |
€ 1,39 (0,35) € 1,57 (0,39) € 1,91 (0,48) |
€ 1,40 (0,35) € 1,58 (0,39) € 1,92 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,06 |
€ 1,01 (0,25) |
€ 1,02 (0,25) |
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
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RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
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Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF |
Da o a € 7,86 oltre € 7,86 fino a € 9,57 oltre € 9,57
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€ 6,96 € 7,86 € 9,57 |
€ 1,49 (0,35) € 1,68 (0,39) € 2,04 (0,48) |
€ 1,50 (0,35) € 1,69 (0,39) € 2,06 (0,48) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,00 |
€ 1,08 (0,25) |
€ 1,09 (0,25) |
Dott.ssa Valentina Castaldo
Dott. Maurizio Tessenda