L’Aeroporto internazionale dell’Umbria è in cerca di un vettore per riattivare il collegamento con Milano Linate. Pubblicato l’avviso per la manifestazione d’interesse, come era stato annunciato nei giorni dal presidente di Sase, Ernesto Cesaretti.
Con tale avviso l’aeroporto San Francesco d’Assisi intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici eventualmente interessati “ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di linea sulla rotta Perugia/Milano Linate e viceversa, su base giornaliera e cioè 365 giorni all’anno, con aeromobile jet, con configurazione di almeno di 80 posti a sedere, per un periodo di un anno, a far data dall’inizio del servizio dei voli e da attivare entro e non oltre la stagione invernale IATA (Winter19/20)”.
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, gli operatori economici in possesso dei requisiti e interessati a concorrere, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13 del 15 aprile, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.
Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a 2 milioni di euro. La durata dell’affidamento è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto tra il vettore e dalla Società aeroportuale. A tal riguardo il Vettore aereo si impegna a mettere a disposizione di Sase il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e tutto ciò che si renda necessario ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione delle disposizioni contenute, nel presente avviso, nella convenzione e nel capitolato d’oneri.ù
Questi requisiti: iscrizione nel registro delle imprese presso la CC.I.A.A. territorialmente competente per attività coerenti con quelle oggetto di affidamento; certificato di operatore aeronautico (COA) e licenza aerea di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; licenza aerea di esercizio rilasciata da uno stato membro ai sensi del Regolamento CE n. 2047/92 ed aggiornato dal Regolamento CE n. 1008/2008; impiego di aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in
particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi; non inserimento nella cosiddetta “black list” relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet: possedere dimensione e solidità finanziaria adeguata e proporzionata per garantire il soddisfacimento degli obiettivi, o una capitalizzazione equivalente; possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita per tutto il periodo di durata del servizio, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare il servizio richiesto (flotta di minimo 3 aeromobili jet con almeno 80 posti a bordo l’uno); possesso di almeno uno slot giornaliero su Milano Linate attualmente esercito polizza/e assicurativa/e obbligatoria/e contro incidenti, che copra/no in particolare: passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi ai sensi del regolamento ce n. 785/2004 e delle ulteriori normative vigenti in materia.
L’importo massimo per la compensazione finanziaria, da assumere a base di gara per l’affidamento, per il periodo, del servizio di trasporto aereo per la rotta pari a € 2.000.000,00 al netto dell’Iva così suddiviso:
fino ad €. 1.300.000 con riferimento ad un piano di comunicazione in favore del territorio dell’Umbria e dell’Aeroporto di Perugia, attraverso i mezzi di comunicazione del vettore aggiudicante (sito web, house organ, aeromobili, newsletter etc…); fino ad €. 700.000 con riferimento ad ulteriori maggiori ribassi /sconti da applicare ai servizi di handling e servizi ancillari.
L’importo esatto della compensazione viene determinato retroattivamente alla fine dell’anno di servizio, in funzione dei voli effettivamente prodotti dal servizio, a seguito di giustificativi e nel limite massimo dell’importo indicato nell’offerta, secondo le prescrizioni contenute nel capitolato d’oneri. In ogni caso il vettore aereo non potrà richiedere a titolo di compensazione finanziaria una somma
superiore al limite massimo derivante dall’offerta e stabilito nell’ambito della convenzione, stante la natura dell’erogazione che non costituisce corrispettivo, ma compensazione per l’assunzione del
servizio.
Le offerte presentate dovranno precisare le tariffe applicabili alla rotta.