LA MEDIAVIP TORNA SUL PROCESSO INTENTATO ALLA FONDAZIONE FESTIVAL E SPIEGA L'ORDINANZA DEL GIUDICE - Tuttoggi.info

LA MEDIAVIP TORNA SUL PROCESSO INTENTATO ALLA FONDAZIONE FESTIVAL E SPIEGA L'ORDINANZA DEL GIUDICE

Redazione

LA MEDIAVIP TORNA SUL PROCESSO INTENTATO ALLA FONDAZIONE FESTIVAL E SPIEGA L'ORDINANZA DEL GIUDICE

Mer, 17/06/2009 - 10:57

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La Mediavip S.p.A., in esito al contenuto di alcuni articoli apparsi sugli organi di informazione locale a commento della ordinanza resa dal Sig. Giudice del Tribunale di Spoleto il 15/06 u.s., fermo il contenuto processuale del provvedimento, ma al solo fine di offrire oggettivi contributi di conoscenza delle reciproche condotte assunte dalle parti, intende precisare quanto segue:

A) il Magistrato adito, in via preliminare, ha respinto le eccezioni spiegate dalla Fondazione Festival dei Due Mondi Spoleto O.N.L.U.S., sia in ordine al difetto di competenza funzionale del Tribunale di Spoleto in favore del Tribunale di Firenze – Sezione Specializzata per le controversie in materia di proprietà industriale ed intellettuale, che con riferimento al difetto di giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria nei confronti dell’Autorità Giudiziaria Amministrativa, ritenendo entrambe infondate (cfr pag 1 e 2 ordinanza);

B) nel presupposto che “il lamentato inadempimento da parte della Fondazione Festival appaia, allo stato, tutt’altro che indiziariamente escluso” (cfr. pag. 2 ordinanza), quanto alla (anch’essa eccepita) mancata rendicontazione economica dell’edizione 2008, “l’avvenuta comunicazione da Mediavip a Fondazione della bozza di rendiconto in allegato alla E-mail dell’8/09/2008 e l’avvenuta emissione delle fatture n. 7 del 22/10/2008 (per euro 186.468,70 + IVA) e n. 8 in pari data (per euro 631.889,91 + IVA) dalla Fondazione a Media vip, in assenza di qualsivoglia prudenziale annotazione finanche di mero stile (“acconto sul maggior avere” aut similia) ivi emergente, debbono ragionevolmente far presumere che all’epoca fosse già stata esaurientemente completata da entrambi i contraenti la necessaria verifica delle partite di dare-avere” (cfr. pag. 3 ordinanza);

C) per contro, “la lamentata violazione della clausola di esclusiva da parte di Fondazione” deve “ritenersi indiziariamente provata in atti anche per effetto della mancata comparizione all’udienza del legale rappresentante della Fondazione e dell’indiretta ammissione contenuta nel paragrafo 5 della comparsa di costituzione laddove si è argomentato che l’attività di marketing di Mediavip si sarebbe limitata a contrattualizzare soggetti istituzionali “da sempre” sponsor del Festival non apportando dunque alcun “valore aggiunto” alla manifestazione, con ciò palesemente contraddicendo anche sotto il profilo meramente logico l’esigenza economica sottesa al contratto 1°.03.2008 da essa sottoscritto (nessun senso avrebbe avuto “affidare la ricerca e gestione” di partner-sponsor a Mediavip, per di più con durata triennale, se gli stessi erano già tutti presenti e disponibili nei confronti della Fondazione !!…)” (cfr. pag. 3 ordinanza);

D) di tal chè, “in siffatta situazione…il rimedio giurisdizionale fondatamente da perseguire non sembra tanto quello di reclamare l’adempimento coattivo del contratto – oggetto del ricorso – quanto quello di accertare il grave inadempimento della controparte, traendone poi tutte le conseguenze in termini di risoluzione e risarcimento danni.” (cfr. pag. 3 ordinanza);

E) da ultimo, non può sottacersi come il Giudicante abbia ritenuto che “la peculiarità della fattispecie in esame, connotata dal rigetto per motivi processuali di una domanda la cui fondatezza sostanziale appare fortemente riscontrata in termini indiziari, autorizza la piena compensazione fra le parti delle spese della presente fase procedimentale.” (cfr. pag. 4 ordinanza). F.to Mediavip S.p.A.

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