Torna a grande richiesta, la nostra rubrica ‘Pillole di Diritto’ approfondimento di Tuttoggi.info a cura dell’avvocato Alessio Fiacco
Per la nostra rubrica “Pillole di Diritto” oggi parliamo di danno differenziale, un argomento particolarmente interessante per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano subito un infortunio e/o malattia professionale sul luogo di lavoro.
Avvocato, in cosa consiste, in poche parole il ‘danno differenziale’?
“Si tratta della differenza tra il danno che può essere risarcito in sede civilistica, direttamente tra lavoratore e datore di lavoro, e quanto già corrisposto dall’Inail, nel caso di infortunio o malattia”.
A chi spetta nello specifico?
“Ai lavoratori dipendenti che dimostrino di aver subito, a seguito di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, un danno maggiore rispetto a quanto già risarcito dall’Inail”.
“Dovete sapere che l’Inail, per calcolare i risarcimenti, utilizza meccanismi automatici, in base al semplice verificarsi dell’infortunio o della malattia. Questi però, non sempre riescono a risarcire i danni effettivamente subiti. Il risarcimento del danno differenziale, scusate il gioco di parole, si differenzia per l’appunto, rispetto all’indennizzo Inail” .
Può farci un esempio?
Riporto il caso di un operaio che si è seriamente infortunato a una gamba a seguito di un incidente sul lavoro. L’Inail si è ovviamente occupato di risarcire il danno e compensare il malcapitato come da prassi (calcolo automatico secondo parametri prestabiliti).
L’operaio a causa dell’incidente, però per un lungo periodo non ha potuto praticare una delle sue passioni preferite, il tennis. Inoltre non si è potuto occupare del suo cavallo, con il quale fa attività agonistica. Nè tantomeno allenarsi.
Ad un livello ancor più pratico, l’infortunato ha avuto grandi difficoltà nella gestione della sua vita quotidiana, considerato che abita in una appartamento al terzo piano di una palazzina senza ascensore. Anche semplicemente portare in casa la spesa costituiva un grossa difficoltà.
Tutte queste voci non vengono calcolate nel rimborso dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che persegue finalità sostanzialmente di carattere sociale al ‘solo’ scopo di garantire mezzi adeguati al lavoratore che abbia subito infortunio o malattia. Possono invece essere risarcite grazie al danno differenziale, regolato da norme civilistiche allo scopo di coprire il lavoratore di tutto il danno subito.
E come si configura?
“Il danno differenziale comprende infatti diverse tipologie, e risarcisce il lavoratore sotto tutti gli aspetti:
- danno patrimoniale,
- danno biologico,
- danno morale,
- danno esistenziale.
Incide pertanto non solo sul danno alla salute ed alla capacità reddituale, ma anche sul peggioramento della qualità della vita e sul turbamento interiore derivante da infortuni o malattia, dando per l’appunto diritto al lavoratore di ricevere un risarcimento ulteriore rispetto a quello dell’Inail”.
Come si deve procedere?
“Come detto, qualora un lavoratore dipendente ritenga di non aver ricevuto un risarcimento congruo da parte dell’Inail per malattia o infortunio a seguito di un fatto illecito commesso dal datore di lavoro o da un terzo, può rivolgersi ad un legale per chiedere a questi un ulteriore indennizzo”.
Avvocato Alessio Fiacco, grazie ancora una volta per i suoi preziosi consigli e per le sue utilissime ‘Pillole di Diritto’.
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