“In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva (nella specie il c.c.n.l. comparto sanità pubblica del 7 aprile 1999), il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”. La Suprema corte di Cassazione ribadisce così, con una sentenza depositata nelle ultime settimane, quanto già confermato con altre due sentenze nel 2017 e 2018, accogliendo il ricorso presentato nel 2007 da 5 infermieri allora alle dipendente dell’Ospedale di Orvieto, rappresentati dagli avvocati Franco e Maurizio D’Ammando.
I 5 avevano fatto causa all’allora azienda sanitaria locale 4 dell’Umbria per il pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario, per il tempo occorrente per la vestizione, anticipato di 15 minuti rispetto all’inizio del turno, e per il passaggio di consegne al personale del turno montante al termine dello stesso (15 minuti).
Il Tribunale di Orvieto in primo grado aveva rigettato la domanda in merito al passaggio di consegne, riconoscendo invece il diritto allo straordinario con riferimento all’attività di vestizione a inizio turno. Ma la Corte d’appello di Perugia, a cui l’Usl aveva presentato ricorso, aveva invece escluso il diritto al compenso aggiuntivo. I lavoratori non si sono arresi ed ora, dopo 12 anni dall’inizio del braccio di ferro giudiziario, hanno visto in terzo grado il riconoscimento dei loro diritti, sempre in merito all’attività di vestizione, da parte della Cassazione.
Gli ermellini, con sentenza numero 3901 del 2019 (presidente Giuseppe Napoletano, relatore Alfonsina De Felice), hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Nella sentenza, la Suprema corte ha appunto richiamato altri pronunciamenti analoghi che hanno stabilito come principio di diritto il riconoscimento del diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione-svestizione nell’ambito dell’attività infermieristica anche senza una formale autorizzazione da parte della struttura ospedaliera.
Esulta per la sentenza la Uil Fpl di Terni con il segretario Gino Venturi. “Era il 2007 – ricorda – e la Uil Fpl di Terni iniziò la sua battaglia per far riconoscere un diritto a infermieri, operatori socio sanitari e tecnici della sanità. Il Tribunale di Orvieto ci diede ragione e la sentenza ebbe un grande risalto nazionale. Partì da quella nostra iniziativa anche la pressione per inserire il riconoscimento di quel diritto addirittura nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Ma l’ASL 2, da cui dipende l’Ospedale di Orvieto, fece ricorso e riuscì a ribaltare la sentenza in Appello. Noi della Uil però, quando ci sono in gioco diritti, non demordiamo e siamo andati avanti vinto alla Corte di Cassazione. Siamo così arrivati ad oggi e dopo 12 anni la Uil Fpl ha finalmente vinto definitivamente questa battaglia. Anzi stravinto, perché nel frattempo quel diritto – partendo dalla nostra iniziativa – è riconosciuto in tutta Italia anche nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”.
“Il diritto – spiega Venturi – è stato intanto recepito nel contratto nazionale ma fino ad ora non è stato applicato. La Uil Fpl pertanto, forte anche del pronunciamento della Cassazione, apre subito le trattative con le diverse aziende per l’applicazione da oggi in poi”.
Secondo il sindacato, ora si apre la partita dei risarcimenti da parte di infermieri, operatori socio sanitari e tecnici sanitari per gli ultimi 5 anni, che potrebbero raggiungere anche i mille euro l’anno. Per questo però ovviamente ciascun lavoratore deve aprire una vertenza nei confronti dell’azienda sanitaria. Da oggi (8 aprile), secondo quanto annuncia la Uil Fpl, rappresentanti sindacali saranno attivi in tutti gli ospedali ed aziende sanitarie dell’Umbria “al fine di assistere gratuitamente iscritti e non iscritti a non perdere i risarcimenti a cui hanno diritto”.