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Incendi nei locali, la circolare dei vigili dei vigili del fuoco per evitare altre tragedie

Dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, anche in Italia si è alzato il livello di monitoraggio nei locali, con controlli estesi per verificare il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare in caso di incendio.

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la Circolare n. 674 (qui allegata), con le indicazioni operative sulla prevenzione incendi per bar, ristoranti, locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. L’obiettivo è rendere uniformi le azioni preventive su tutto il territorio nazionale.

Le diverse attività

La circolare spiega come distinguere, ai fini della prevenzione incendi, le attività di somministrazione di alimenti e bevande (come bar e ristoranti) dalle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo (ad esempio discoteche e sale da ballo). Una distinzione importante, perché non tutti i locali aperti al pubblico sono soggetti agli stessi obblighi antincendio.

Bar e ristoranti

Bar e ristoranti non rientrano normalmente tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011, perché non sono inclusi nell’Allegato I del decreto.
Gli obblighi di prevenzione incendi si applicano però se il locale è inserito in una struttura già soggetta a specifiche regole antincendio (come centri commerciali o edifici polifunzionali); se dispone di impianti di produzione di calore con potenza superiore a 116 kW.

In questi casi, gli adempimenti antincendio si applicano indipendentemente dal fatto che l’attività sia un bar o un ristorante.

Capienza e affollamento

La circolare richiama la valutazione del rischio incendio, legata anche al numero massimo di persone presenti nel locale. Quando infatti l’affollamento supera le 50 persone, diventa necessario considerare il Piano di Emergenza ed Evacuazione  (secondo quanto previsto dal D.M. 2 settembre 2021 e dal D.Lgs. 81/2008).
L’obbligo sussiste anche nei luoghi con almeno 10 lavoratori o rientranti tra le attività soggette al D.P.R. 151/2011.

Locali con musica

La presenza di musica dal vivo o karaoke, da sola, non modifica la natura del pubblico esercizio. Se queste attività restano accessorie e non prevalenti, il locale continua a essere considerato un bar o un ristorante.

La normativa sui locali di pubblico spettacolo esclude alcuni esercizi con strumenti musicali o karaoke, a condizione che: non vi sia attività danzante o di spettacolo vero e proprio; il karaoke non sia svolto in sale dedicate; la capienza non superi le 100 persone.

Diverso il caso di una trasformazione funzionale del locale. Se l’intrattenimento diventa l’attività principale o comporta modifiche rilevanti (struttura, impianti, organizzazione degli spazi e gestione del pubblico), è necessario rivedere l’inquadramento dell’attività.
In questi casi, il locale può essere assimilato a quelli di intrattenimento e pubblico spettacolo, con conseguente applicazione delle norme TULPS e delle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.