Perugia

Imu, nuovo regolamento a Perugia: cosa cambia

Nuovo regolamento Imu a Perugia sulla base della legge nazionale. Il nuovo regolamento prevede tra l’altro, all’art. 2 – Immobili degli enti non commerciali, che l’esenzione dall’imposta prevista dalla stessa L.160/2019 si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini non commerciali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a condizione che detti fabbricati non siano oggetto di contratti a titolo oneroso. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

L’art. 3 (Estensione delle agevolazioni per abitazione principale) dispone, invece, che l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sia assimilata all’abitazione principale al fine delle agevolazioni previste, a condizione che non risulti locata.

I fabbricati inagibili

È, quindi, ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Il degrado fisico dell’immobile, comunque, deve essere sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) e l’obsolescenza funzionale o tecnologica non deve essere superabile con interventi di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. L’agevolazione non può essere data agli edifici di nuova edificazione (Art. 4 – Immobili inagibili o inabitabili).

L’art. 7 (Dichiarazioni) stabilisce che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’imposta entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e che la stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

L’Art.8 (Riscossione) stabilisce che l’imposta è applicata e riscossa dal comune, mentre secondo l’art. 10 (Versamenti minimi) che la stessa non è dovuta se l’importo è uguale o inferiore ai 12 euro. In ogni caso, secondo quanto stabilisce l’art. 12 del regolamento, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, sono previsti l’accertamento e le relative sanzioni.

L’art. 11 prevede, inoltre, la possibilità di rimborso su richiesta del contribuente. Le somme da rimborsare, possono essere oggetto di compensazione su quanto dovuto dallo stesso contribuente.

Altri articoli del regolamento

Art. 1 (Oggetto), l’Art. 5 (Versamenti), secondo il quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati; l’Art. 6 (Differimento del termine di versamento), in caso di decesso del contribuente, l’Art. 9 (Funzionario Responsabile) e l’Art.13 (Vigenza), che stabilisce che il regolamento entrerà in vigore con effetto a partire dal 1° gennaio 2020, espletato l’iter previsto.