Nuovo regolamento Imu a Perugia sulla base della legge nazionale. Il nuovo regolamento prevede tra l’altro, all’art. 2 – Immobili degli enti non commerciali, che l’esenzione dall’imposta prevista dalla stessa L.160/2019 si applica ai fabbricati utilizzati esclusivamente ai fini non commerciali alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, a condizione che detti fabbricati non siano oggetto di contratti a titolo oneroso. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dell’imposta gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l’esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
L’art. 3 (Estensione delle agevolazioni per abitazione principale) dispone, invece, che l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, sia assimilata all’abitazione principale al fine delle agevolazioni previste, a condizione che non risulti locata.
È, quindi, ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Il degrado fisico dell’immobile, comunque, deve essere sopravvenuto (fabbricato diroccato, fatiscente, pericolante) e l’obsolescenza funzionale o tecnologica non deve essere superabile con interventi di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. L’agevolazione non può essere data agli edifici di nuova edificazione (Art. 4 – Immobili inagibili o inabitabili).
L’art. 7 (Dichiarazioni) stabilisce che i soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare la dichiarazione relativa all’imposta entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e che la stessa ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
L’Art.8 (Riscossione) stabilisce che l’imposta è applicata e riscossa dal comune, mentre secondo l’art. 10 (Versamenti minimi) che la stessa non è dovuta se l’importo è uguale o inferiore ai 12 euro. In ogni caso, secondo quanto stabilisce l’art. 12 del regolamento, in caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, sono previsti l’accertamento e le relative sanzioni.
L’art. 11 prevede, inoltre, la possibilità di rimborso su richiesta del contribuente. Le somme da rimborsare, possono essere oggetto di compensazione su quanto dovuto dallo stesso contribuente.
Art. 1 (Oggetto), l’Art. 5 (Versamenti), secondo il quale si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri obbligati; l’Art. 6 (Differimento del termine di versamento), in caso di decesso del contribuente, l’Art. 9 (Funzionario Responsabile) e l’Art.13 (Vigenza), che stabilisce che il regolamento entrerà in vigore con effetto a partire dal 1° gennaio 2020, espletato l’iter previsto.