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IL SINDACO DI GIANO DELL'UMBRIA EMETTE UN'ORDINANZA SUL TAGLIO DELL'ERBA E PULITURA SIEPI

Il Sindaco del Comune di Giano dell'Umbria Paolo Morbidoni ha emesso un'ordinanza di esecuzione, rivolta a tutti i cittadini, di attività su aree private ricadenti all'interno del territorio comunale di taglio erba e pulitura dei terreni, profilatura siepi e rami degli alberi.

L'ordinanza muove dalla premessa che:

I terreni incolti, recintati e non, l'abbandono e l'incuria da parte di proprietari di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del centro urbano, con presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

L'ordinanza valuta che:

l'erba incolta e la crescita delle essenze arboree rendono i terreni un ambiente favorevole all'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo causando, altresì, problemi di ostruzione di fossi e canali atti al deflusso delle acque piovane;

L'ordinanza considera che:

si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati, nonché conservare funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali ecc…) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o allagamenti. Inoltre, ai bordi delle strade comunali e/o vicinali ad uso pubblico spesso sono presenti piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi pubblici, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e pericolo per la sicurezza della circolazione, rendendo difficoltosa la visibilità della strada e la leggibilità della segnaletica. Infine, in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità la caduta di tronchi, rami ed alberature può causare la messa in pericolo della incolumità pubblica;

Ordina che:

tutti i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e, comunque fino al 30 settembre 2009, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno del territorio comunale;

regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private poste all'interno del territorio comunale;

spurgo e pulizia dei fossi interpoderali e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

I predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere effettuati entro e non oltre il 30 luglio 2009, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi e consegnato in discarica autorizzata.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e art. 21 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

In caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscono più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL.(D. Lgs. 267/2000), così come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

I lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato.

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.