Nessun “diritto automatico” a vietare la caccia sul proprio terreno Nessuna “svolta storica”, né introduzione “di nuove fattispecie”.
Nonostante i trionfalistici commenti con cui gli ambientalisti hanno accolto la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 895 del 3 febbraio 2026, le associazioni venatorie riconosciute Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Italcaccia e il CNCN – Comitato Nazionale Caccia e Natura, riunite nella Cabina di Regia del mondo venatorio, dopo aver consultato i propri legali, rassiurano i cacciatori: la sentenza in questione ha solo ribadito che le Regioni sono solo tenute a motivare adeguatamente il loro eventuale diniego di fronte al diritto di un proprietario, quello sì esistente, di chiedere che il proprio terreno venga escluso dall’attività venatoria.
“Malgrado numerose associazioni animaliste e anticaccia abbiano presentato la pronuncia come una presunta “svolta storica” che riconoscerebbe ai cittadini un diritto di obiezione di coscienza tale da escludere automaticamente l’attività venatoria dai propri terreni – scrive la Cabina di regia – tale lettura risulta, appunto, fuorviante e tendenziosa, non trovando riscontro nella lettura giuridicamente corretta del provvedimento”.
Come appunto evidenziato dal parere tecnico redatto dagli uffici legali della Cabina di Regia del mondo venatorio, il Consiglio di Stato chiarisce che al proprietario del fondo è riconosciuto (come è stato sempre fino ad oggi) esclusivamente il legittimo interesse a presentare una richiesta di esclusione dall’attività venatoria, per qualsiasi motivazione anche etico morale. Ma questo non genera il diritto automatico ad ottenerla. In tal senso la decisione conferma espressamente che non è stato sancito alcun diritto degli obiettori di coscienza a vedere i propri terreni sottratti alla caccia.
“La valutazione sull’eventuale accoglimento dell’istanza – chiarisce ancora la Cabina – resta infatti nella competenza discrezionale delle Regioni, che possono respingere la richiesta qualora essa risulti in contrasto con la pianificazione faunistico-venatoria o con altre esigenze di interesse pubblico previste dall’articolo 15, comma 4, della legge 157/1992”.
Il Consiglio di Stato ribadisce inoltre che un eventuale diniego deve essere adeguatamente motivato sulla base di elementi concreti relativi alla gestione faunistica del territorio, elementi di fatto che indica a titolo esemplificativo: quantità di ungulati che frequentano la zona, collocazione del fondo in relazione agli spostamenti abituali degli ungulati, caratteristiche del fondo in relazione alla sua idoneità a costituire una zona di abituale permanenza degli ungulati che si sottrarrebbero così all’attività venatoria, presenza o meno, tra il fondo e le aree agricole, di cuscinetti in cui la caccia può essere esercitata evitando quindi l’espansione verso le zone coltivate, etc.
“La pronuncia non introduce dunque alcun diritto automatico di sottrazione dei terreni all’attività venatoria – spiegano ancora le associazioni venatorie – ma si inserisce nel solco dei consolidati principi del diritto amministrativo, confermando il ruolo centrale della pianificazione pubblica nella gestione della fauna selvatica e del territorio”.
La Cabina di Regia del mondo venatorio sottolinea come “una corretta interpretazione della decisione contribuisca a evitare disinformazione su un tema complesso e delicato, ribadendo che la gestione faunistica debba continuare a fondarsi su strumenti programmatori, valutazioni tecniche e responsabilità istituzionali. In tal senso manifesta la propria disponibilità al confronto con istituzioni nazionali e locali, mondo agricolo e società civile affinché il dibattito pubblico continui a basarsi su dati oggettivi e una corretta interpretazione delle norme vigenti”.