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Il divieto dei sistemi piramidali, il caso “Lyoness”

Come è noto, la creazione di società che utilizzano sistemi piramidali, in Italia è rigorosamente vietata e pertanto è illegale.  

Lo stesso Codice del Consumo, enuclea, tra le pratiche commerciali scorrette ed ingannevoli, le tipologie dei “sistemi” piramidali, le modalità del buy and share” e del “multilevelmarketing”.

Non a caso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, all’esito di un macchinoso e complesso procedimento istruttorio, ha statuito lo scorso 19 dicembre 2018, che il sistema promozionale della Società “Lyoness Italia S.r.l. si rivelava illegale poiché poggiava su un sistema dai tratti piramidali.

Tale società, invero, promuove tra i consumatori un format di acquisto di beni attraverso il sistema “cashback”. Questa formula prevede che i consumatori si registrino gratuitamente al portale web, ricevendo una tessera per gli sconti e l’attribuzione di “Shopping Points”, ossia che invitino altri consumatori assicurandosi così anche il “Bonus amicizia” (l0,5% sui loro acquisti e sugli acquisti dei nuovi affiliati fatti a loro volta iscrivere).

L’apparente vantaggio promozionale, in realtà, celava invece il fine di individuare un cospicuo numero di consumatori, i quali venivano inizialmente allettati dall’assegnazione del ruolo di incaricati alle vendite, ma tuttavia, in una fase successiva al versamento di una “fee” di ingresso molto cospicua ovvero pari ad € 2.400,00.

Il pagamento di tale “fee” avrebbe loro consentito di essere inglobati all’interno del primo livello commissionale e avrebbe permesso loro di iniziare una carriera di “Lyconet Premium Marketer”.

Ma il sistema messo in piedi dalla Lyoness non terminavano qui!

Le incombenze richieste a questi consumatori comprendevano, infatti, il continuo procacciamento di ulteriori utenti congiuntamente all’obbligo di versare periodicamente degli importi di denaro alla Società affinchè potessero progredire nella loro carriera all’interno del gruppo aziendale attraverso il conseguimento di livelli sempre più prestigiosi ed elevati diShopping Points.

Sulla scorta dell’istruttoria svolta, è emerso che decine di migliaia di consumatori sono stati ingannati e portati a versare elevati importi di denaro come “condicio sine qua non” per rimanere all’interno del sistema, ma, tuttavia, soltanto un ristretto numero di individui ha ottenuto il quantum ambito.

Sulla scorta di quanto verificato, pertanto, l’Antitrust, ha multato la Lyoness Italia S.r.l”, sanzionandola al pagamento del salato importo di circa tre milioni di euro per aver applicato, incurante dei vigenti divieti, tale pratica commerciale scorretta.

Grazie, altresì, alle indagini condotte egregiamente della Guardia di Finanza, la Lyoness è stata condannata e vi sono in corso ulteriori indagini in merito a numerose altre società che utilizzano medesimi o analoghi meccanismi come, ad esempio, la JuicePlus”, nota azienda che opera nel settore dei prodotti dimagranti e che utilizza gli strumenti dei social network per proliferare la propria attività.


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Avv. Giasprini

“Lancio un monito ai consumatori – ha dichiarato l’avvocato Isabella Giasprini, Dirigente Provinciale “Unione Nazionale Consumatori Umbriavicenda finita – specie a quelli bisognosi di denaro o che versano in stato di disoccupazione, di stare sempre all’erta e con gli occhi ben aperti”.

“Le cosiddette “catene di Sant’Antonio” sono rigorosamente vietate dalla legge, in quanto ingannano il consumatore di guadagnare soldi facili, ma in realtà, lo costringono a previ versamenti illeciti di denaro.

Non dimentichiamoci che è sempre il lavoratore che deve ricevere (e non dare) dei soldi – conclude l’avvocato Giasprini – sulla base del proprio inquadramento professionale e sulla scorta delle mansioni lavorative contrattualmente convenute”.