Gubbio, ordinanza sindacale per la manutenzione di fossi, ripe e canali - Tuttoggi.info

Gubbio, ordinanza sindacale per la manutenzione di fossi, ripe e canali

Redazione

Gubbio, ordinanza sindacale per la manutenzione di fossi, ripe e canali

Scade il 30 giugno il termine stabilito per effettuare la ripulitura, multe da 25 a 500 euro per i trasgressori
Lun, 17/06/2019 - 13:58

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Scade il 30 giugno il termine stabilito, con apposita ordinanza del sindaco Stirati, per effettuare la manutenzione di fossi, ripe e canali artificiali. Precisamente è obbligatorio che i proprietari o conduttori di terreni frontisti di strade comunali e/o vicinali e di fondi agricoli in genere e, comunque, tutti i proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati e coloro che per patto contrattuale siano a qualunque titolo conduttori o fruenti degli stessi, provvedere a:

  • ripulire completamente i fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo e impedimento;
  • alla sagomatura, in giusta misura, della sezione trapezoidale dei fossi di scolo con quote adeguate alla portata di acqua che devono smaltire, con particolare attenzione al livello di scorrimento, in maniera tale da impedire ristagni o rallentamenti;
  • ripulire, nei tratti intubati, i tombini ed i ponticelli dei passi carrabili con eventuale sostituzione delle opere che presentano sezione idraulica insufficiente a smaltire la portata del fosso;
  • rimuovere tempestivamente tutto il materiale delle operazioni di cui sopra nelle forme previste dalla legge

L’ordinanza stabilisce altresì che, nel corso dello svolgimento di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico), è opportuno eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno 2 metri dal ciglio del fosso, così come previsto dall’art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno 4 metri dal piede dell’eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale, in modo da evitare l’ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade; nel caso in cui, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà, è fatto obbligo il ripristino immediato del regolare deflusso dello stesso.

Si avverte che, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

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