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Guardia di Finanza scopre frantoio che impiegava lavoratori in nero

I finanzieri della Tenenza di Gubbio hanno individuato un frantoio oleario, che lavoro nel comprensorio Eugubino – Gualdese che impiegava sette lavoratori attraverso l’utilizzo strumentale di contratti d’opera di “prestazione occasionale “ previsti, dall’art. 2222 del Codice Civile.

Nel quadro delle attività di controllo economico del territorio, finalizzate in particolare a contrasto del lavoro sommerso, specifica attenzione è infatti rivolta a quelle attività imprenditoriali cosiddette a carattere stagionale, cioè svolte in determinati periodi dell’anno in relazione alla tipologia di prodotto lavorato e/o commercializzato.

I contratti – La prestazione occasionale, nella sua applicazione fisiologica, consente di impiegare lavoratori usufruendo di particolari agevolazioni, tra cui la possibilità di non effettuare le comunicazioni obbligatorie di assunzione al Centro per l’Impiego e di non versare i contributi previdenziali ed assistenziali, purchè nel rispetto di precisi parametri attinenti al periodo d’impiego del lavoratore e all’entità degli emolumenti corrisposti.

Questa forma atipica di impiego non contempla inoltre nessuna protezione assicurativa del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro in assenza degli obblighi di comunicazione preventiva previsti dalla legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro). Tuttavia la prassi operativa ha dimostrato come tale strumento molto spesso sia utilizzato da imprenditori senza scrupoli anche per evadere ed eludere le norme giuslavoristiche.

La sanzione – Gli accertamenti condotti hanno invece permesso di rilevare l’utilizzo indebito di tale tipologia contrattuale di impiego con conseguente riqualificazione delle attività svolte dai dipendenti nell’alveo dei contratti di lavoro a tempo determinato con la conseguenza che per i citati lavoratori non sono state adempiute le comunicazioni obbligatorie di assunzione e che hanno fatto scattare nei confronti del datore di lavoro la maxisanzione prevista dall’art. 3 della citata legge 183/2010, che prevede una sanzione da Euro 1.500 a 12.000 euro oltre ad Euro 150 per ciascun giorno lavorativo svolto “in nero “, per ciascun lavoratore oltre ad altre numerose violazioni.

Ulteriori approfondimenti hanno poi consentito di accertare che uno dei lavoratori “in nero“ beneficiava oltretutto della Cassa Integrazione Straordinaria e che quindi non poteva essere impiegato senza regolare assunzione e comunicazione all’INPS o facendo ricorso a precise tipologie contrattuali previste per chi usufruisce di benefici pubblici. Al termine dell’attività ispettiva che ha riguardato soltanto un brevissimo periodo (novembre 2012) è stato possibile contestare al titolare del frantoio l’omesso versamento di ritenute IRPEF per 950 Euro, oltre a numerose irregolarità in materia di lavoro che prevedono l’applicazione di sanzioni per Euro 20.000 mentre il lavoratore trovato intento al lavoro pur beneficiando della cassa integrazione straordinaria è stato segnalato all’A.G. per l’ipotesi di reato di cui all’art. 640 bis del codice penale.

Dall’inizio dell’anno, la Tenenza di Gubbio ha già individuato, complessivamente 21 lavoratori impiegati “ in nero “ e/o irregolari.

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