La gara per l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti nell’Ati 1 dell’Umbria subisce un brusco scossone.
L’Eco Servizi Appennino (ESA) di Gualdo Tadino, non ha accettato la sua esclusione passando al contrattacco, prima con la richiesta dell’allungamento dei termini per la partecipazione alla gara, poi con un ricorso al Tar e una segnalazione all’Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione). Quest’ultima ha risposto chiedendo una dettagliata relazione all’Ati 1 sullo stato della gara e, di fatto, confermando i dubbi avanzati dall’azienda gualdese.
L’Autorità governativa presieduta da Raffaele Cantone vuole infatti vederci chiaro e ha chiesto “una dettagliata relazione che illustri lo svolgimento della gara, indicando, tra l’altro, i partecipanti, l’affidatario, il Codice identificativo gara, la data di stipula del contratto, la data di inizio esecuzione, lo svolgimento dell’esecuzione e indicando eventuali criticità e contenziosi”.
Nella sua risposta, indirizzata all’Ati 1 e al presidente di Esa, Anac ripercorre le tappe della vicenda, a partire dalla segnalazione dell’illegittimità di alcune clausole dell’avviso di gara relativo all’affidamento del servizio. Non si tralascia il fatto che l’oggetto dell’avviso fosse stato “eccessivamente indeterminato e il tempo assegnato per la presentazione delle domande (30 giorni) troppo breve”. Motivi che hanno spinto, nell’agosto scorso, alla richiesta di una proroga da parte di Esa che non è stata inspiegabilmente concessa.
Esa ha quindi presentato un ricorso al Tar, “chiedendo l’annullamento della gara”. Qui il passaggio più critico:
Ad una prima lettura della documentazione, si osserva che il bando – sulla base della sua impostazione – potrebbe generare equivoci. Infatti, da un lato si è proceduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sulla Gazzetta Europea di una procedura ristretta, dando così alla gara una veste formale; dall’altro, poiché l’oggetto della gara risulta essere una concessione, si è inteso introdurre una serie di deroghe
Un equivoco che ha indotto la stazione appaltante a ritenere “che il bando avesse lo scopo di produrre, da parte degli operatori interessati, una semplice manifestazione di interesse e non piuttosto la domanda di partecipazione alla gara, trattandosi di procedura ristretta e cioè di una gara formale. Inoltre, in questo contesto, alla manifestazione di interesse/domanda di partecipazione è stato assegnato un termine limitato di 30 giorni per la sua presentazione. Infine – spiega l’Anac – è risultato alquanto singolare che tale tempo sia coinciso in pieno con il periodo feriale estivo”. Il periodo in cui era possibile presentare la documentazione era infatti compreso tra il 27 luglio e il 27 agosto.