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Foligno, Imu e Tasi: ecco chi non paga e cosa cambia

Il Comune di Foligno rende note le novità su Imu e Tasi: ecco chi deve o non deve pagare.

A seguito dell’approvazione delle tariffe, da parte del consiglio comunale, sia per l’Imu (l’Imposta municipale propria) che per la Tasi (Tributo per i servizi indivisibili) sono state introdotte esenzioni e riduzioni, comunque entro il 16 giugno va effettuato il pagamento di Imu e Tasi per l’anno 2016 da parte di coloro che restano soggetti all’imposta e al tributo, e per il pagamento del conguaglio della Tasi 2015.

Si tratta – fanno sapere – della differenza dovuta da coloro che con riferimento alle scadenze dell’anno scorso, hanno effettuato i pagamenti utilizzando le vecchie aliquote e non quelle fissate ad hoc per il 2015: l’allineamento del termine di scadenza è stato effettuato dal Comune di Foligno allo scopo di semplificare gli adempimenti dei cittadini e tenendo conto delle richieste pervenute dai professionisti del settore.

Le aliquote Imu e Tasi sono le medesime utilizzate per il 2015.

Dall’anno 2016 pertanto, non saranno soggetti al pagamento Tasi:

gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali invece continuano ad essere dovute sia l’Imu, sia la Tasi; tale esenzione riguarda anche gli utilizzatori e gli inquilini, cioè coloro che conducono in comodato o in affitto un appartamento e che lo utilizzano quale propria abitazione principale (in questo caso però il proprietario che concede in comodato o in affitto deve pagare il suo 70% di imposta con il criterio di legge);

l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;

i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

la casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Il Comune di Foligno ha inoltre esentato dal pagamento della Tasi gli immobili inagibili e/o inabitabili e gli immobili strumentali all’agricoltura.

Sono soggetti sia ad Imu che a Tasi:

gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:

con il beneficio della riduzione del 50% della base imponibile per entrambi i tributi, le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti, alle seguenti condizioni:

*comodante e comodatario devono essere parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio o figlio/genitore); per fruire sin da gennaio 2016 della agevolazione, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato stipulato entro il 16 gennaio 2016 e registrato secondo le disposizioni che regolano l’imposta di registro. Il contratto di comodato può essere anche nella forma verbale, in ogni caso registrato sempre all’Agenzia delle Entrate con le modalità previste. In caso di decorrenze successive, il beneficio si applica dalla data di decorrenza del contratto di comodato, ferma restando la registrazione del contratto stesso sia nella forma scritta che nella forma verbale.

*l’unità immobiliare concessa in comodato non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

*l’unità immobiliare deve essere utilizzata dal comodatario come propria abitazione principale;

* il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;

* il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, può possedere nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

* oltre all’immobile destinato a propria abitazione principale e a quello concesso in comodato, il comodante non deve possedere altri immobili destinati a uso abitativo in Italia (Ris. MEF n. 1/DF del 17.02.2016).

L’esistenza dei suddetti requisiti è attestata mediante presentazione della dichiarazione Imu.

-tutte le altre categorie di immobili.

Abitazione principale: si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Il Servizio Fiscalità sugli Immobili del Comune di Foligno è a disposizione per ogni approfondimento o chiarimento sull’applicazione di Imu e Tasi. Inoltre chi non avesse pagato affatto Imu e/o Tasi 2015, può procedere entro il 30 giugno al cosiddetto “ravvedimento operoso” per non incorrere in sanzioni maggiori.