Consiglio di Stato annulla sentenza del Tar del 2016 sui ritardi dell'applicazione dell'accordo urbanistico sull'ex Zuccherificio: ecco i motivi
Ribaltone in Consiglio di Stato della sentenza del Tar sull’annosa vicenda dell’ex Zuccherificio. Il tema erano i ritardi dell’applicazione dell’accordo urbanistico del 2005 e sul quale il Tar nel 2016 aveva deciso di condannare il Comune al pagamento del risarcimento degli oneri di urbanizzazione eseguiti sull’area.
Sentenza alla quale sia Comune che Coop avevano fatto ricorso, il primo perché riteneva non dovuto alcun pagamento, la seconda perché intendeva avere un maggior risarcimento.
Ex Zuccherificio, ecco perché il Consiglio di Stato dà ragione al Comune
Con sentenza pubblicata il 24 maggio 2022, dunque, la Quarta sezione del Consiglio di Stato ha analizzato proprio la questione del risarcimento dei presunti danni subiti dalla Coop nella mancata attuazione dell’accordo urbanistico riconosciuti dal Tar in primo grado, che non sarebbero stati correttamente motivati all’epoca del primo ricorso. “Il collegio osserva, allora, – scrivono i giudici del Consiglio di Stato – che la sentenza impugnata, in motivazione, non chiarisce affatto perché le somme pagate per la realizzazione delle opere di urbanizzazione costituiscano “un danno” e, soprattutto, in che modo questo “danno” sia scaturito dal ritardo nell’intraprendere il procedimento di espropriazione”.
Inoltre, “relativamente alle voci di danno ritualmente domandate, il Collegio osserva che esse, più che dipendere dal ritardo nell’intraprendere il procedimento di espropriazione, imputato al Comune, vadano ricondotte, sul piano causale, al ritardo generale che ha contraddistinto l’attuazione del piano particolareggiato di esecuzione”.
I ritardi della Coop sull’ex Zuccherificio secondo i giudici
Il tribunale amministrativo di secondo grado, poi, prima di accogliere il ricorso del Comune, ripercorre le azioni che Coop Centro Italia avrebbe potuto mettere in campo in questi anni e non ha fatto: “Il ritardo che sarebbe scaturigine dei danni ammissibilmente allegati in giudizio risulta, pertanto, eziologicamente dipeso dalla condotta della società cooperativa, che ha tardato nell’attuazione degli obblighi di sua competenza e nell’esercizio delle facoltà strumentali al celere completamento dei lavori di attuazione dell’intero comparto: ha intrapreso i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione soltanto nel 2010; ha iniziato i lavori inerenti ai blocchi edilizi soltanto nel 2013; ha domandato il rilascio dei titoli, sebbene il Comune non avesse iniziato il procedimento di espropriazione, dimostrando, in tal modo, di non dare peso al tempestivo adempimento dell’obbligo posto dall’art. 2, comma 4, della convenzione, di cui pure, in quanto creditore, aveva facoltà di pretendere il puntuale adempimento; non ha dato impulso al procedimento di espropriazione, sebbene fosse il “soggetto attuatore” del piano particolareggiato d’esecuzione e la convenzione prevedesse a suo carico l’obbligo di mettere a disposizione l’indennità di esproprio, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune, e sebbene in base all’art. 20 d.P.R. n. 327/2001 gli competeva la compilazione dell’elenco dei beni da espropriare, con una loro descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e l’indicazione delle somme che si offrono per le loro espropriazioni; non ha agito tempestivamente in giudizio per sollecitare l’adempimento dell’obbligo rimasto inadempiuto, dopo la scadenza del termine di adempimento di due anni previsto dalla convenzione; ha continuato a ricercare possibili soluzioni per l’attuazione del comparto unitamente al Comune, anche quando il termine biennale era ampiamente scaduto, così dimostrando la volontà di proseguire nel rapporto e il suo disinteresse quanto al mancato rispetto di questo termine; ha, di sua iniziativa, domandato di poter procrastinare la messa in funzione del centro commerciale, ottenendo, con il provvedimento del 22 gennaio 2015, la proroga del termine di attivazione della grande struttura di vendita e delle singole attività commerciali nelle quali verrà suddivisa la suddetta grande struttura di vendita, all’8 maggio 2019“.
Il commento del presidente di Coop, Bomarsi
La sentenza pubblicata martedì 24 maggio sblocca dunque la vicenda dell’ex Zuccherificio e apre una nuova pagina. “Le sentenze non si commentano. Nel merito siamo dell’opinione che debba essere riaperta l’interlocuzione con l’Amministrazione comunale“, è il commento del presidente di Coop Centro Italia, Antonio Bomarsi, contattato da Tuttoggi.info.
Zuccarini: “La vittoria di tutta la città”
Il sindaco Stefano Zuccarini invece ha convocato per giovedì 26 maggio una conferenza stampa e, appresa la notizia della sentenza, ha così commentato: “È stata premiata la determinazione di questa Amministrazione comunale nel riattivare il contenzioso legale con Coop Centro Italia, piuttosto che dare passiva esecuzione all’accordo monco ed illeggittimo voluto dalla precedente amministrazione. Accordo che, a ragione, ho sempre definito “polpetta avvelenata”. Oggi è la vittoria dell’intera città che finalmente prepara la strada alla riqualificazione di un’area strategica per il futuro di Foligno“.