E’ destinata a proseguire – a meno di una ricomposizione tra le associazioni venatorie, e in particolare tra Federcaccia e Libera Caccia – la questione relativa alle modalità di elezione del presidente dell’Atc3 dell’Umbria, Roberto Romani. La cui validità è contestata dalla Libera Caccia circa il rispetto del raggiungimento del quorum richiesto, calcolato sui membri effettivi del Comitato di gestione e non sui componenti, dopo le dimissioni di uno di loro.
L’incompetenza del Tar
Il Tar ha dichiarato la propria incompetenza in materia: l’attività dell’Atc è di natura pubblicistica, ma non la “vita interna”, indicando nel Tribunale ordinario la sede eventualmente competente per decidere in merito alla questione. Cosa che appunto il Tribunale amministrativo non ha fatto, lasciando ovviamente Roberto Romani al suo posto.
Le parole del presidente Romani
Una sentenza accolta con soddisfazione dallo stesso Romani, per il quale la sentenza “conferma che l’elezione si è svolta nel pieno rispetto delle norme statutarie e della normativa regionale”. Aggiungendo: “La pronuncia conferma la bontà della strategia difensiva adottata e la piena legittimità della mia elezione. Sono sempre stato fiducioso nella correttezza del nostro operato, peraltro ratificato a larga maggioranza da parte del Comitato di gestione. Un ringraziamento particolare va agli avvocati difensori che hanno lavorato con particolare acume e professionalità”.
La replica della Libera Caccia
La Libera Caccia – che insieme ad un componente del Comitato di gestione aveva presentato ricorso – non ci sta. E’ pronta a proseguire la battaglia legale affinché la questione della legittimità dell’elezione venga decisa nel merito. E replica alle parole del presidente dopo la sentenza n. 39/2026 del TAR Umbria.
“Contrariamente a quanto affermato nella nota dell’ATC 3 – scrive la Libera Caccia dell’Umbria – il Tribunale Amministrativo Regionale non è mai entrato nel merito della legittimità dell’elezione dell’avv. Roberto Romani, né ha espresso alcun giudizio sulla correttezza delle procedure seguite. Il TAR, in un ambito di non chiarezza legislativa, pur dichiarandosi competente in altre materia come il prelievo venatorio, si è limitato a dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente alle procedure di elezione del Presidente dell’ATC, ritenendo che la controversia debba essere esaminata dal Tribunale ordinario, unico organo competente a valutare le questioni sollevate. È pertanto non corretto, improprio e fuorviante presentare tale decisione come un “riconoscimento della correttezza procedurale” o come una conferma della legittimità dell’elezione”.
Viene spiegato nella nota: “La pronuncia – e basta leggerla – ha carattere esclusivamente processuale e non contiene alcuna valutazione di merito sugli atti impugnati, che restano tuttora contestati e dovranno essere sottoposti al vaglio del giudice ordinario”.
“Le censure saranno fatte valere nella sede competente”
E ancora: “Si ribadisce che le censure sollevate dall’associazione Libera Caccia permangono integre e saranno fatte valere nella sede competente, affinché venga accertata la piena conformità alle norme statutarie e regionali dell’intero procedimento elettorale. Alla luce di ciò, si invita l’Avv. Romani – che peraltro da avvocato dovrebbe astenersi da certe valutazioni – e l’ATC n.3 a evitare interpretazioni enfatiche e non aderenti al contenuto reale della sentenza, nel rispetto della corretta informazione degli associati e dell’opinione pubblica. L’associazione – viene ribadito – continuerà a perseguire, con serenità e determinazione, la tutela della legalità e della trasparenza nella gestione degli Ambiti territoriali di caccia, confidando che il Tribunale ordinario possa finalmente esaminare nel merito le rilevanti questioni sollevate”.