Categorie: Istituzioni Perugia

Edilizia e crisi, Consiglio provinciale vuole chiarezza su norme per rocce e materiale da scavo

Consiglio provinciale compatto sull’ordine del giorno del consigliere del Pd Massimiliano Capitani sulla tutela del settore edilizio anche in fatto delle nuove normative che regolano la gestione di terre e rocce da scavo. Una materia complicata ma che nell’atto pratico si traduce in investimenti ed opere come utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e, in particolare nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava.. Alla Regione spetta, come ricordato da Capitani , un provvedimento esplicativo che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto 10 Agosto 2012 n° 161, faccia chiarezza sulla gestione delle terre e rocce da scavo”. Si deve fare chiarezza sull’assoggettabilità oppure no di questi materiali alla normativa sui rifiuti. Tutto a questo tutela dei costi ma anche giuridica delle imprese di casa nostra. Il Consiglio ha chiesto dunque alla Giunta provinciale di farsi portavoce con Palazzo Donini di questa proposta con la formula dell’urgenza. I capigruppo Bastioli, Sorcini e Rasimeli hanno concordato sull’importanza dell’impegno anche della Provincia dato che la questione sopra riportate hanno una grande valenza perché interessano fondamentalmente il settore dell'edilizia, che sia in Umbria che a livello nazionale, è già particolarmente gravato da una pesante crisi economica”.

LA SCHEDA TECNICA – “Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ha spiegato il consigliere provinciale del Pd Massimiliano Capitani – ha emanato il Decreto 10 Agosto 2012 n° 161 avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”. in Umbria è già in vigore la D.G.R. 27 Luglio 2009 n° 1064 avente ad oggetto “Legge Regionale 11/2009 – art. 48, comma 6. Criteri per la gestione di terre e rocce da scavo. Atto di indirizzo e coordinamento”. Il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti come modificata dal Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n° 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. L’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce particolari condizioni per le quali le terre e le rocce da scavo non sono assoggettabili alla disciplina dei rifiuti. In presenza di dette condizioni le terre e rocce da scavo si considerano sottoprodotti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera p del D.Lgs. 152/2006 e possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e, in particolare nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava. Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti (approvato con D.C.R. n° 300 del 5/05/2009) che al par. 9.1.3. attribuisce alla Giunta Regionale la potestà di emanare specifiche linee di indirizzo sulla gestione delle terre e rocce da scavo. L’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 che permette, in presenza di ben determinate condizioni, la movimentazione e l’utilizzo di terre e rocce da scavo, con specifiche modalità, distinte dalla disciplina generale dei rifiuti di cui all’art. 183, comma a) del citato D.Lgs. 152/2006. La Legge n° 2 del 28/01/2009 che, introducendo la lettera c-bis al comma 1 dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 ha di fatto escluso dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti “il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato”