Divieto piombo, ecco la circolare del Ministero sulla caccia

Divieto piombo, ecco la circolare del Ministero sulla caccia

Massimo Sbardella

Divieto piombo, ecco la circolare del Ministero sulla caccia

Ven, 10/02/2023 - 18:47

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Definite le effettive aree umide in cui non si potranno usare le cartucce tradizionali, ma una norma rende più difficili le sanzioni

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato l’attesa circolare di applicazione del Regolamento della Commissione europea 2021/57 che prevede anche limitazione per l’uso di cartucce con il piombo nelle zone umide.

Una circolare che era molto attesa dai cacciatori (e dagli ambientalisti), perché una interpretazione restrittiva delle zone umide avrebbe di fatto reso illegali le cartucce con il piombo, obbligando i cacciatori ad utilizzare quelle con pallini e palle in acciaio.

Il Governo, a seguito delle istanze delle associazioni venatorie riconosciute e raggruppate nella Cabina di regia (Federcaccia, Libera Caccia, Arci Caccia, Enalcaccia, Italcaccia, Anuu Migratoristi e CNCN) ha riconosciuto la difficoltà interpretativa del regolamento, in particolare sulla definizione di “zona umida”. Per il Governo, a seguito dei pareri scientifici raccolti, “zona umida” è da considerarsi una “zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici”. Secondo questa interpretazione, in Italia le zone umide sono circa 300mila kmq, di cui circa 740 kmq zone umide Ramsar, secondo l’inventario Ispra.

Il divieto di utilizzare il piombo, dunque, si applica solo alle zone umide Ramsar, quelle nei Sic, e nelle Zone di protezione speciale. E quelle ricadenti all’interno di riserve naturali. Tuttavia – così è scritto nella circolare firmata da Fratin e Lollobrigida – anche qualora un cacciatore venga trovato in queste aree in possesso di cartucce contenente piombo, “potrà dimostrare, se richiesto, che intendeva effettivamente sparare altrove, essendo solo in transito nella suddetta zona umida”. Insomma, è sanzionabile solo il cacciatore che viene effettivamente trovato a sparare utilizzando, nelle aree in cui è vietato, cartucce con piombo.

E’ inoltre escluso dal divieto l’attività di tiro sportivo.

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