Una persona con disabilità aveva denunciato una situazione di disagio nei confronti di un negozio di prodotti per la casa di Gubbio, a causa della presenza di un tornello che impediva l’accesso autonomo al punto vendita per coloro che hanno una ridotta mobilità. Le persone con sedie a rotelle o altri dispositivi di ausilio alla deambulazione erano costrette a chiedere l’aiuto del personale del punto vendita che si attivava a spostare il tornello in questione. Il Comune di Gubbio, con apposita ordinanza, aveva disposto che il negozio provvedesse a rimuovere il tornello precisando che l’eventuale inottemperanza “potrà costituire titolo per la revoca anche temporanea dell’agibilità e della conseguente autorizzazione commerciale”.
La società Rica Gest Srl, che gestisce il negozio, aveva dunque presentato ricorso al Tar dell’Umbria, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Gubbio, ritenendo che nel punto vendita non ci siano tornelli che impediscono l’accesso alle persone con disabilità motoria, adducendo una serie di motivazioni che i giudici del Tar non hanno ritenute adeguate all’accoglimento del ricorso, sottolineando che “il dispositivo impedisce l’entrata su sedia a ruote e non può essere agevolmente spostato da parte di persone con ridotte capacità motorie, come coloro che utilizzano sedie a rotelle, o anche deambulatori, stampelle, bastoni, o analoghi dispositivi medici, e rende difficile l’entrata anche alle persone con ridotte capacità visive, nonostante il meccanismo non venga fissato al suolo con un lucchetto e sia amovibile”.
La prima sezione del Tar ha dunque respinto il ricorso della società Rica Gest e ha condannato la stessa società al pagamento di 2mila euro in favore del Comune di Gubbio, oltre ad oneri ed accessori di legge, per spese di giudizio.