Con la primavera torna anche la nostra rubrica ‘Pillole di Diritto’, approfondimento di Tuttoggi.info a cura del dottor Alessio Fiacco, responsabile dello Sportello del Consumatore del Comune di Bevagna.
Questa volta parliamo di un argomento che riguarda milioni di persone in tutto il mondo: un problema che potrebbe capitare a qualsiasi ora ed in qualsiasi luogo. Si tratta della ‘diffamazione a mezzo social network’ se così possiamo definirla. Quando e come possiamo parlare di questo fenomeno, sempre più preoccupante quanto dilagante…
“Commette diffamazione chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, qualora la persona offesa non sia presente o non sia stata in grado di percepire l’offesa”.
Che intendiamo per ‘altrui reputazione’ ?
“Viene intesa come la ‘personalità sociale’ ovvero il valore sociale di un individuo, e può essere lesa, o messa in pericolo, da chiunque attribuisca al soggetto qualità o fatti in qualche modo disonoranti. Implica, ma non necessariamente, che la persona si senta colpita nel proprio onore e che ne risenta la sua reputazione in termini di perdita di stima”.
Facciamo esempi concreti, in particolar modo sul fenomeno nei social network
“La Corte di Cassazione, ha stabilito sostanzialmente che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare una diffusione che, potenzialmente, ha capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone. In particolare, anche la diffusione di un messaggio o commento diffamatorio attraverso l’uso, ad esempio, di una bacheca “facebook” integra l’ipotesi di diffamazione aggravata, poiché, per l’appunto, la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca social, ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.
Occorre fare attenzione quindi, sia per chi sottovaluta post o commenti ‘velenosi’ che per chi magari li commenta o li diffonde in rete…
“Postare un commento sulla bacheca facebook ne realizza la pubblicizzazione e la diffusione, proprio per la idoneità del mezzo a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica. Segue che, se offensivo, rientra nell’ipotesi di diffamazione aggravata”.
Come ci si può difendere?
“La persona offesa può tutelarsi presentando formale denuncia-querela, chiedendo di procedere in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, comunque non oltre tre mesi dal giorno della notizia del fatto”.
E’ bene rivolgersi ad un legale?
“Un avvocato è sicuramente di aiuto nel valutare se le espressioni o i comportamenti possano essere effettivamente considerabili diffamatori”.
Dottor Alessio Fiacco, grazie ancora una volta per i Suoi preziosi consigli, e per le Sue utilissime ‘pillole di diritto’.
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