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Denuncia di violenza di genere, Sottani detta i tempi delle misure cautelari

È il tema della violenza di genere al centro della direttiva emanata dal procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, al fine di orientare e uniformare l’interpretazione della normativa, entrata in vigore nei giorni scorsi, che va a modificare i poteri del procuratore in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere, così come previsti dall’art. 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

“Tutela affettiva della vittima”

Nella direttiva si invitano i procuratori del distretto a dare piena attuazione alla modifica, ponendo come obiettivo principale la tutela effettiva della vittima del reato. Tutela che viene garantita sia attraverso una pronta e immediata presenza fisica dell’autorità giudiziaria in favore della persona denunciante sia mediante la concreta valutazione del rischio segnalato, evidenziando allo stesso tempo la necessità di evitare la vittimizzazione secondaria, a volte connessa alla rivisitazione procedimentale della condizione di sofferenza denunciata.

Celerità della misura cautelare

Le disposizioni dettate dal procuratore generale affrontano anche l’esigenza della celerità entro la quale emettere un’eventuale misura cautelare. A prescindere dalla forma orale o scritta della denuncia, sia che la stessa pervenga direttamente dalla denunciante o dalla persona offesa o da altri soggetti legittimati, ivi compresi i difensori di fiducia, nei reati di codice rosso, quali ad esempio lo stalking, maltrattamenti in famiglia o la violenza sessuale appare necessario che il magistrato della Procura della Repubblica, assegnatario del fascicolo processuale, qualora ritenga che gli elementi addotti a sostegno della denuncia siano sufficienti ad integrare il contenuto di una richiesta di misura cautelare, manifesti espressamente al procuratore della Repubblica, nel termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, la decisione di chiedere una misura cautelare. In questa ipotesi, la medesima richiesta di misura cautelare deve essere formulata nello stesso termine di tre giorni o, comunque, immediatamente dopo tale scadenza, senza alcun ritardo.

Qualora invece il magistrato della Procura della Repubblica ritenga, nel termine di tre giorni, di dovere assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, il contenuto delle informazioni da acquisire non deve essere la mera ripetizione di quanto già segnalato nell’atto introduttivo del procedimento, ma costituire un solido ventaglio narrativo, idoneo ad integrare eventuali lacune istruttorie ed in ogni caso idoneo a fornire elementi concreti su cui effettuare la valutazione del rischio nello specifico caso. Per tale motivo, qualora si intenda delegare tale attività alla polizia giudiziaria, vanno evitate deleghe stereotipe, prive di aderenza alla fattispecie in esame.

Inoltre, sarà compito dei procuratori comunicare ogni tre mesi al procuratore generale i criteri ispiratori e le linee guida adottate, ed informarlo sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza nei procedimenti per i delitti da codice rosso, sempre alla luce dei criteri e delle linee guida sopra menzionate.

Quello di oggi è solo l’ultimo dei provvedimenti emessi e delle iniziative portate avanti dalla Procura Generale di Perugia dopo l’entrata in vigore del ‘Codice rosso’. Da ricordare, i Protocolli di intesa siglati con le Procure del distretto, nonché con enti, università e associazioni, insieme alla partecipazione a numerosi incontri e dibattiti, alla creazione di gruppi di lavoro volti anche allo scambio di buone prassi organizzative, oltre alla individuazione delle linee guida per la comunicazione e trasmissione degli atti tra gli Uffici giudiziari.