Norme anti Coronavirus, arriva la circolare del ministero dell’Interno ai prefetti e al capo della polizia. Con la quale si illustrano i casi in cui, sulla base dell’ultimo Dpcm e dell’ordinanza interministeriale, si può derogare ai divieti sulle chiusure delle attività e sugli spostamenti fuori dal Comune.
La circolare ribadisce che anche le attività produttive sospese (perché non essenziali) possono continuare a svolgersi “se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile“.
Tra le attività produttive consentite rientrano:
Tuttavia per queste attività l’operatore economico “è tenuto a comunicare al prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite“.
Analogamente gli esercenti sono tenuti a comunicare al prefetto competente per territorio “la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale“.
Sarà quindi il prefetto a valutare l’utilità dell’attività ai fini della filiera ritenuta fondamentale.
Poiché non si tratta di un’autorizzazione preventiva, l’attività può proseguire sino ad eventuali provvedimenti di sospensione da parte del prefetto.
Le attività professionali non sono sospese, ma restano ferme le raccomandazioni del Dpcm 11 marzo per limitare contatti tra le persone e spostamenti.
Per le pubbliche amministrazioni il cosiddetto lavoro agile sarà il modello di ordinario svolgimento dell’attività lavorativa sino al perdurare dell’emergenza.
Il Dpcm consente lo svolgimento delle attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale. E’ il caso, quindi, delle imprese del Polo aerospaziale di Foligno. L’attività può comunque proseguire previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, “cui è conseguentemente demandata la ricognizione dei relativi siti produttivi”.
Il divieto di spostamenti in altri comuni da quello in cui ci si trova è stato adottato – viene ricordato – al fine di evitare esodi in ambito nazionale.
Gli spostamenti di persone al di fuori del proprio comune – con mezzi propri o pubblici – rimangono consentiti “solo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Non è più consentito, quindi, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Rimangono consentiti, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.
Nella circolare si fanno alcuni esempi dei casi in cui sia consentito spostarsi in altro comune rispetto a quello in cui ci si trova. In tali casi consenti rientrano “gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune“.