Dopo una giornata di trattativa Abi e sindacati hanno raggiunto l’accordo per tenere aperte le banche anche durante l’emergenza Coronavirus. Cambiano però le regole per l’accesso in banca da parte dei clienti ed aumentano le misure di sicurezza per i dipendenti bancari. In caso di mancato accordo, i sindacati erano anche pronti a chiedere la chiusura per 15 giorni. Provvedimento che però non è escluso e che sarà valutato dall’esecutivo Abi di mercoledì.
Le imprese associate ad ABI, le organizzazioni sindacali FABI, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin e l’Associazione Bancaria Italiana sono consapevoli della particolare situazione di emergenza che sta attraversando il Paese e del ruolo e della funzione che rivestono a supporto del tessuto economico nazionale, dei territori, dei cittadini e delle famiglie italiane.
Coronavirus, “non venite in banca se non è necessario”: ecco quando è reato
Un ruolo riconosciuto anche nel decreto del Governo. Un servizio che però deve essere svolto garantendo la sicurezza dei dipendenti e della clientela.
Nel protocollo tra Abi e sindacati si concorda per tutti i lavoratori e chiunque entri in banca:
Per l’accesso dei fornitori vengono adottate le seguenti misure:
L’azienda assicura idonei livelli di pulizia dei locali, degli ambienti e delle aree comuni. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti nonché degli strumenti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Occorre garantire la pulizia giornaliera con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori nelle aree break, la cui frequentazione viene disciplinata contingentando l’accesso, contenendo i tempi di sosta nel rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro; Precauzioni igieniche sanitarie.
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani di cui è raccomandata la frequente pulizia. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
Il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro costituisce principale misura di contenimento anche nei casi di uffici caratterizzati da layout “open space”. Laddove non fosse possibile rispettare la predetta distanza interpersonale si adotteranno strumenti di protezione individuale.
Particolare attenzione deve essere dedicata alle persone a contatto con il pubblico e alle relative misure, anche nell’interesse della clientela. Le aziende privilegiano l’utilizzo da parte della clientela dei canali internet/mobile banking e degli sportelli automatici all’esterno delle filiali; a tal fine si impegnano a darne comunicazione alla propria clientela e/o ad esporre opportuni avvisi all’esterno delle filiali.
Privilegiano inoltre i canali remoti per lo svolgimento dell’attività commerciale verso la clientela riservando alle filiali le attività essenziali di assistenza alla clientela.
Nel contatto con la clientela le aziende devono adottare le misure organizzative volte a garantire il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro quale principale misura di contenimento; o con riferimento ai dispositivi di protezione individuale e in particolar modo alle “mascherine”, tenuto conto della difficoltà di approvvigionamento e della prioritaria destinazione alle strutture sanitarie impegnate nella lotta contro il Coronavirus, gli stessi dovranno essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
Nelle zone a maggior rischio di contagio vengono valutate con particolare attenzione le misure di riduzione dell’operatività e di ricorso ad ulteriori soluzioni; organizzazione aziendale (aperture e orari di sportello, turnazione, trasferte, lavoro agile, assenze, rimodulazione dei livelli produttivi).
Anche ai fini di quanto sopra richiamato in merito alla modulazione dell’operatività e al ricorso al lavoro agile quali misure per ridurre la presenza nei luoghi di lavoro, le aziende possono organizzare la presenza alternata del personale nelle relative sedi di lavoro, siano esse filiali che uffici di direzione generale.
Le flessibilità in essere in tema di orari di lavoro consentono di evitare assembramenti in occasione dell’ingresso e dell’uscita dai luoghi di lavoro. Gli spostamenti all’interno delle sedi aziendali devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
Per le riunioni vengono prioritariamente favorite le modalità “in remoto”; ove non possibile il collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è favorita, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione. Non si procede a missioni in Italia e all’estero, salvo i casi di emergenza, quali ad esempio le esigenze per assicurare la continuità operativa.
In merito alle assenze dal servizio correlate alle diverse misure adottate per contrastare la diffusione del virus COVID-19, le parti si confronteranno alla luce del nuovo quadro legislativo di riferimento sulle misure a sostegno del lavoro, impegnandosi a ricorrere prioritariamente a tutti gli strumenti che verranno messi a disposizione (ammortizzatori sociali, congedi, etc.) e alla bilateralità di settore ed aziendale/di gruppo, e a soluzioni solidaristiche al fine di sostenere il reddito dei lavoratori e salvaguardare, per quanto possibile, la dotazione di ferie relativa all’anno in corso.
Le parti esamineranno altresì eventuali ulteriori conseguenze sul rapporto di lavoro derivanti dalle predette misure. Gestione dei casi positivi e di una persona sintomatica in azienda nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre, sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio responsabile e, salve diverse esigenze di assistenza, recarsi al proprio domicilio e avvertire il proprio medico curante.
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell’indagine, l’azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l’ufficio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Sorveglianza sanitaria.
La sorveglianza sanitaria ordinaria prosegue ove compatibile con l’attuale fase di emergenza che determina la limitazione degli spostamenti. Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro.
Le parti nazionali proseguiranno l’analisi congiunta dell’evoluzione dell’emergenza e dei provvedimenti che verranno adottati dalle competenti Autorità per aggiornare il presente Protocollo. Ciascuna organizzazione sindacale potrà farsi assistere da un RLS. Le parti riconoscono ai fini della gestione dell’emergenza la centralità di una tempestiva e continua informazione agli organismi sindacali aziendali/di Gruppo, ferma l’immediatezza richiesta dall’emergenza nell’adozione delle misure decise. Decorrenza e Scadenza Il presente Protocollo decorre dal 16 marzo 2020 sino alla cessazione delle misure di emergenza adottate dal Governo.