Regole sostanzialmente comuni in tutta Italia per le riaperture dal 18 maggio, nella vera Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. La distanza interpersonale diventa di un 1 metro per tutte le attività (ad eccezione dell’attività fisica in palestra, dove occorre distanziarsi di 2 metri e per il bagno in piscina): passa la linea delle Regioni e nella notte il Governo emette il decreto sulle riaperture dal 18 maggio che cancella molte delle raccomandazioni dei protocolli Inail.
Con la distanza di sicurezza portata per tutti a un metro, mascherine obbligatorie quasi sempre, gel igienizzante e sanificazioni. Possibilità di misurare la temperatura ai clienti. E l’obbligo di mantenere per 14 giorni l’elenco dei nominativi dei clienti, così da poter individuare i contatti in caso di contagio.
Ed eccole le regole comuni, per attività, sulle quali c’è stato l’accordo tra Governo e Regioni. Con queste ultime che comunque potranno prevedere ulteriori limitazioni o, al contrario, misure più permissive.
A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.
In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Niente più distanza di 4 metri quadrati. La distanza deve essere di almeno un metro tra i clienti. “I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”. Si consiglia (ma non c’è l’obbligo) di prenotazioni. Privilegiare il servizio all’esterno. Il ricambio di aria deve essere naturale. Niente buffet.
Uso costante delle mascherine, per clienti e personale. La ventilazione dei locali deve essere naturale, un’ora prima e un’ora dopo l’accesso del pubblico.
La distanza minima tra le persone è sempre di un metro, ma intorno a ogni ombrellone dovranno esserci 10 metri quadri. Un metro e mezzo tra i lettini, che dovranno essere disinfettati a ogni cambio di persona. Sulla spiaggia si potrà giocare a racchettoni, in mare nuotare e fare surf. Per gli sport di squadra come il beach volley si dovrà attendere il via libera delle autorità. Saltano i divieti per le spiagge libere, dove ci si affida alla responsabilità delle persone.
I centri degli estetisti sono equiparati ai saloni di bellezza per quanto riguarda il rischio di contagio. Una delle poche differenze è che mentre barbieri e parrucchieri dovranno indossare la mascherina senza valvola, gli estetisti anche la visiera protettiva.
L’attrezzatura utilizzata dovrà essere usa e getta o sanificata dopo ogni cliente.
Vietate saune, bagno turco e idromassaggio. Non sarà consentito trattenersi nei locali se non per il tempo necessario al servizio.
Niente obbligo di sanificare gli abiti, ipotesi che del resto era stata esclusa sin dall’inizio. I clienti dovranno però indossare obbligatoriamente guanti usa e getta per toccare i vestiti da provare. La distanza tra le persone, come per tutti i negozi, dovrà essere di un metro.
Riaprono anche le piscine pubbliche, anche quelle di campeggi e agriturismi. Ma in acqua occorre uno spazio di 7 metri quadrati a persona. La distanza da tenere negli ambienti è invece di un metro. Particolari regole per l’uso degli spogliatoi: gli indumenti vanno sempre tenuti chiusi nella borsa. Lettini e sdraio e vanno disinfettati a ogni cambio turno e a fine giornata.
Qui la distanza interpersonale diventa di 2 metri durante l’attività fisica. Anche in questo caso, particolare attenzione all’aerazione e alla promiscuità negli spogliatoi, dove valgono le stesse regole già fissate per le piscine.
A partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. E non servirà più neanche ‘autocertificazione.
Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Le sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.