Anziché diminuire, aumentano i dubbi sulla legittimità degli atti con cui il sindaco Umberto De Augustinis il 17 settembre scorso ha nominato come suoi collaboratori – una sorta di consulenti gratuiti – il giornalista Rosario Murro (delegato a seguire le vertenze economiche cittadine) ed il magistrato in pensione Maurizio Muscato (per i contenziosi giudiziari).
A sollevare il rischio di illegittimità delle due nomine sono stati i consiglieri dei gruppi di opposizione Spoleto Popolare e Alleanza Civica, che hanno presentato un’interrogazione in consiglio comunale, chiedendo di conoscere in virtù di quale norma sono state fatte le nomine. Ma il sindaco Umberto De Augustinis non ha voluto attendere l’apposita seduta della massima assemblea cittadina per chiarire la vicenda: lo ha fatto subito, con un comunicato stampa diramato giovedì pomeriggio.
Nella sua nota, il primo cittadino chiarisce la normativa alla base degli incarichi (che però non è richiamata nei due decreti sindacali del 17 settembre scorso), vale a dire il D.lgs 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, nell’articolo in cui disciplina la nomina di consulenti. Ma il sindaco può farlo? Secondo gli esponenti di opposizione – Tuel alla mano – no: tale incombenza spetterebbe soltanto ai dirigenti comunali.
E così non si fa attendere la controreplica di Spoleto Popolare ed Alleanza Civica, che definiscono la nota del Comune come una “toppa peggio del buco“.
“La risposta fornita dal Comune di Spoleto alla nostra interrogazione sulle nomine del Dottor Murro e del Dottor Muscato – evidenziano i quattro consiglieri di minoranza – purtroppo non fornisce i chiarimenti richiesti. Per giustificarsi, si fanno 2 cose che lasciano davvero sbalorditi.
La prima è quella di giustificare un decreto di conferimento di incarico sulla base di una norma che in quel decreto non è riportata. In questo modo il decreto potrà essere sempre liberamente interpretato a seconda della norma che di volta in volta si intenda sostenere. Ma quello che appare anche più grave è il punto dove il Sindaco non è stato in grado di indicare esattamente e concretamente il compito che ha inteso affidare a tali ‘esperti’ e quello che indica è ancor più illegittimo.
Sostiene infatti il Sindaco che i collaboratori, come recita nella nomina, sono posti direttamente alle sue dipendenze e svolgono attività lavorativa, per sopperire anche alle carenze degli uffici. Qui si è proprio cancellata – denuncia l’opposizione – la “Legge Bassanini” con la quale, già nel 1997, è stata stabilita una netta separazione tra funzioni politiche e funzioni amministrative.
Alle “dipendenze del Sindaco” possono stare unicamente collaboratori politici o comunque collegati ad attività relative alla sua carica ma non certo collaboratori che svolgono attività propria dell’Ente, in altre parole il Sindaco può solo nominare il suo Staff e questo si fa con gli strumenti previsti dal TUEL, esponendosi inoltre ad una obbligatorietà di retribuzione per tale attività. L’articolo 107 del TUEL da noi citato, prevede che le collaborazioni, così come la gestione delle risorse umane, siano di competenza dei dirigenti delle varie aree e non del Sindaco. Il riferimento di legge fatto dal Sindaco nella sua risposta alle previsioni dell’art. 7, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001, chiarito dalla circolare del Ministro della Funzione Pubblica n.4 del 2015 (punto 5), si applica a tutto il pubblico impiego con le dovute differenze collegate anche all’età degli interessati ed al loro stato di pensionati. Quindi il Sindaco parla nella sua risposta di attività amministrative.
In realtà i suoi incarichi possono riguardare solo attività di indirizzo e controllo. I consulenti devono essere eventualmente nominati con determina dirigenziale. Ci sembra quindi che la confusione sulle procedure amministrative applicate dall’Amministrazione – concludono – permanga e risulti ancora più grave”.