Con l’approvazione definitiva del testo della Manovra finanziaria c’è il via libera anche alla parziale riforma della legge 157/92, nella parte relativa ai Calendari venatori.
L’emendamento Carretta, infatti, prevede che la legittimità e autorizzazione alla caccia valga per ciascuna annata venatoria. Ma soprattutto si interviene in materia di impugnativa dei Calendari venatori stessi, aspetto contro il quale le associazioni ambientaliste e animaliste nei giorni scorsi si erano appellate al Presidente della Repubblica affinché rilevasse l’incostituzionalità della norma.
Dal 2025 ci saranno 30 giorni di tempo, dal momento della pubblicazione del Calendario venatorio, per la sua impugnazione innanzi ai Tribunali amministrativi. Per un eventuale giudizio nel quale le associazioni venatorie riconosciute dovranno essere inserite come parte in giudizio, attraverso i propri legali.
Ma la norma che fa più discutere – e nella quale ora confidano i cacciatori di quelle regioni, come l’Umbria e la Calabria, dove il Calendario venatorio è stato parzialmente sospeso a seguito di provvedimenti dei giudizi amministrativi, è quella che prevede che, in caso di accoglimento della domanda cautelare (e quindi di sospensione della caccia per alcune specie), sino alla pubblicazione della sentenza che ne definisce il merito si utilizzi l’ultimo Calendario venatorio legittimamente approvato. Esattamente il testo recita che in attesa del giudizio di merito “riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna Regione con l’ultimo Calendario venatorio legittimamente applicato”.
Nel caso dell’Umbria, ad esempio, in attesa del giudizio di merito fissato al 14 gennaio, il Consiglio di Stato sospende anticipatamente la caccia alla beccaccia (30 dicembre), al tordo bottaccio (31 dicembre, ma di fatto al 30 dicembre in quanto l’ultimo dell’anno è giorno di silenzio venatorio) e al 9 gennaio per tordo sassello e cesena.
Le associazioni venatorie si attendono ora un provvedimento della Regione Umbria che, in virtù della modifica alla legge 157/92, che entrerà in vigore dal primo gennaio, sia consentita la caccia a queste specie sino al 14 gennaio, giorno del giudizio di merito (anzi, fino alla pubblicazione della sentenza). E questo, secondo una interpretazione estensiva, considerando che, non essendosi concluso il giudizio dei giudizi amministrativi, la norma si possa già applicare sul caso.
Una situazione analoga si presenta in altre Regioni dove c’è una sospensiva parziale del Calendario venatorio, in attesa della sentenza di merito. Un quesito, in questo senso, è stato posto all’Avvocatura di Stato.
Un provvedimento favorevole ai cacciatori, nel frattempo, è stato assunto in Calabria, alla luce della nuova norma approvata nella Manovra.