Claudio Gori rimane dirigente finanziario del Comune di Spoleto per altri due anni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che in data odierna ha pubblicato la sentenza con la quale annulla quella emessa in primo grado dal Tar dell’Umbria. I giudici romani hanno stabilito che la magistratura amministrativa non poteva essere competente nel ricorso presentato nel 2014 contro l’amministrazione comunale (qui e qui gli articoli) e che quindi la decisione dei giudici umbri va annullata.
Tutto era iniziato nel 2014. Il sindaco Fabrizio Cardarelli – dopo le note vicende del buco di bilancio e l’incarico di dirigente finanziario assegnato ad interim prima a Vincenzo Russo e poi a Stefania Nichinonni – aveva avviato una procedura comparativa per riempire la casella mancante. Una selezione che era avvenuta ai sensi dell’articolo 110 del Tuel, vale a dire un incarico a tempo determinato di tipo fiduciario. A contestare però la nomina di Gori era stato Antonio Lavorato, terzo classificato al concorso pubblico che nel 2010 portò alla nomina di Angelo Cerquiglini quale appunto dirigente finanziario a tempo indeterminato (nel frattempo l’ex direttore generale era prima finito in staff dopo il caso del buco di bilancio e poi comandato presso la Regione dell’Umbria, dove lavora tuttora). Lavorato aveva quindi presentato ricorso al Tar, che un anno e mezzo dopo, a giugno 2016, con una clamorosa sentenza aveva annullato la nomina di Gori.
I giudici perugini avevano infatti evidenziato che il Comune di Spoleto avrebbe dovuto prima attingere alla graduatoria del 2010, ancora vigente. Il caso era finito alla ribalta nazionale, perché con quella sentenza era come se il Tar avesse esautorato l’articolo 110 del Tuel, che prevede appunto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi di tipo fiduciario. L’amministrazione comunale, comunque, aveva da subito presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo la sospensiva della sentenza del Tar dell’Umbria. Sospensiva arrivata pochi giorni dopo e che quindi aveva permesso a Claudio Gori di continuare a svolgere il suo ruolo di direttore finanziario. Anche perché lo stesso ricorrente, in realtà, non chiedeva di avere quel posto di lavoro, ma soltanto lo stipendio che avrebbe dovuto percepire nel caso si fosse applicato lo scorrimento della graduatoria.
Proprio per questo, infatti, Antonio Lavorato aveva chiesto al Consiglio di Stato “che in parziale riforma della pronuncia ex adverso appellata il Comune sia condannato a corrispondergli le differenze retributive che avrebbe percepito qualora fosse stato assunto alle dipendenze dell’amministrazioni, pari a complessivi 234.693,95 euro fino al 2019″.
Ora, finalmente, è arrivata la decisione dei giudici amministrativi di secondo grado, che hanno annullato la sentenza del Tar. In breve in essa si stabilisce che Antonio Lavorato avrebbe dovuto presentare ricorso al giudice ordinario e non a quello amministrativo, non avendo il Comune di Spoleto indetto un concorso pubblico ma una procedura comparativa che fa quindi riferimento al “pubblico impiego privatizzato“.
Nella sentenza pubblicata oggi, quindi, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal Comune di Spoleto, dichiarando inammissibile il ricorso che era stato presentato davanti al Tar dell’Umbria ed i motivi aggiunti (la richiesta di denaro) del dottor Lavorato. Stabilendo infine che il giudice competente è quello ordinario. A cui ora, se Lavorato vorrà, potrà presentare un nuovo ricorso.