Si è tenuta ieri, nella Sala della Partecipazione, la conferenza stampa per illustrare il ricorso al TAR che ha portato all’annullamento delle elezioni amministrative di Trevi, nonché del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, ordinando che la stessa sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Erano presenti Luigi Andreani firmatario insieme a Maria Zappelli Cardarelli del ricorso, l’avvocato Fabio Massimo Sebastiani, che insieme ai colleghi Daniele Porena ed Antonio De Angelis, ha redatto detto ricorso.
Luigi Andreani ha sottolineato l’importanza del risultato a seguito dell’accoglimento di tale ricorso da parte del TAR dell’Umbria che ha totalmente sposato la tesi sostenuta dai ricorrenti con il primo motivo in diritto. Ha poi evidenziato la assoluta tranquillità con cui i componenti della Lista Civica Trevi per Andreani Sindaco, attendono gli sviluppi della vicenda, anche il relazione al ventilato ricorso al consiglio di stato che il sindaco di Trevi sembra voler intentare. Ha concluso ringraziando i vertici del PDL che in una circostanza così delicata e importante sono stati disponibili ed attenti, mettendo a disposizione strutture e competenze del partito.
L’avvocato Fabio Massimo Sebastiani è entrato nel discorso tecnico-giuridico ed ha specificato che la norma di natura eccezionale dell’art.32 bis del DPR 223/1967 non poteva essere applicata ai 35 cittadini comunitari che avevano chiesto di esercitare il diritto di voto dopo il termine previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 197/1996, che nel caso specifico coincideva con la data del 5 aprile 2011.
Si consente, infatti, eccezionalmente di votare senza iscrizione alle liste elettorali utilizzando detta procedura speciale di cui all'art.32bis, qualora il cittadino comunitario acquisti, per motivi diversi dal compimento del 18esimo anno di età o riacquisti il diritto elettorale dopo la scadenza del termine sopradetto.
Nel caso di Trevi, invece, tutti i 35 cittadini comunitari, qualora lo avessero voluto, avrebbero potuto presentare domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte entro il 5 aprile 2011 ed avrebbero così potuto esercitare regolarmente il diritto di voto, senza dover applicare una procedura speciale-eccezionale che, invece, nella nostra fattispecie non era consentita.