Clamoroso, Tar Umbria: "Prg Spoleto è irregolare, va annullato" - Opposizione "e ora chi paga?" (nei commenti) - Tuttoggi.info

Clamoroso, Tar Umbria: “Prg Spoleto è irregolare, va annullato” – Opposizione “e ora chi paga?” (nei commenti)

Redazione

Clamoroso, Tar Umbria: “Prg Spoleto è irregolare, va annullato” – Opposizione “e ora chi paga?” (nei commenti)

Sab, 15/12/2012 - 21:00

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Carlo Vantaggioli

E' una sentenza clamorosa quella depositata ieri dai giudici amministrativi del Tar dell'Umbria che rischia di compromettere l'intero Piano Regolatore Generale del comune di Spoleto, approvato dal Consiglio comunale nel 2003 e divenuto operativo 5 anni più tardi (amministrazioni Brunini I e II, n.d.r.). I togati, secondo quanto Tuttoggi può anticipare dopo aver letto la sentenza, hanno accolto il ricorso di 4 privati di Spoleto, riconoscendo che nel Prg manca il parere di compatibilità sismica del territorio.

La sentenza – Occorre partire dal pronunciamento finale del Tar per capire il terremoto in atto, “Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla le impugnate delibere di adozione ed approvazione del P.R.G.“. Così come detto, il Prg di Spoleto viene scardinato dalle fondamenta, cioè dagli atti (le delibere di adozione) che lo rendono legittimo ed effettivo.

La storia prende avvio nel giugno 2008 allorchè 4 cittadini di Spoleto si vedono trasformare i propri terreni, in sede di adozione del Prg, da edificabili in “zona agricola di particolare interesse agricolo“. La modifica adottata dal Consiglio comunale fa si che vengano anche respinte le richieste di lottizzazione presentate dai proprietari nel gennaio 2008, modifica che prende forza dai rilievi della Provincia di Perugia che chiede al comune, come riportato in sentenza, “di contenere il consumo di suolo complessivo entro il 10%“. Partono i ricorsi dei 4 proprietari, difesi dall'avvocato Giuseppe La Spina. Nell'esaminare i ricorsi il Tar ha disposto una “verificazione” tecnica, incaricando un dirigente del Servizio valorizzazione del territorio e tutela del paesaggio, ed uno della Direzione regionale Ambiente, territorio e infrastrutture, della Regione Umbria, acquisendo inoltre tutta la documentazione inerente l'iter di approvazione del Prg. Dal versante della difesa, l'avvocato La Spina, pur avendo indicato altre fattispecie giuridiche per opporsi, alla fine chiede l'annullamento di tutte le delibere di approvazione a partire dalla prima del giugno 2003. Ed è proprio nell'esame degli atti che i giudici del Tar dell'Umbria prendono visione di alcuni dettagli che inficerebbero l'iter deliberativo del Prg. In buona sostanza, nel merito, il Tar riconosce all'amministrazione comunale il potere discrezionale di rifiutare una classificazione del terreno piuttosto che un altra, ma rileva l'assenza nello strumento urbanistico del parere di compatibilità sismica del territorio. Lo stesso Tar rileva anche come il comune abbia cercato di ovviare a questo problema allegando in fase successiva di delibera uno “studio geologico in prospettiva della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico” fatto dall'Amministrazione stessa, facendo venire meno la terzietà necessaria del parere. Insomma non ha molto senso che lo studio se lo faccia in casa chi poi delibera, mentre il parere andava richiesto all'Ufficio del Genio Civile. Ed è a questo punto che il Tar non ha potuto far altro che accogliere i ricorsi annullando le delibere di approvazione del Piano Regolatore Generale.

Le ripercussioni – Il dispositivo dei giudici di Perugia rappresenta un precedente per tutti quei proprietari che, in ordine di situazione, hanno visto quanto segue:

pur avendo terreni classificati edificabili, se li sono visti trasformare in agricoli; per coloro che in un passato anche recente, si sono visti modificare i loro terreni agricoli in edificabile, con relativo aumento di tassazione; per tutti coloro che, avendo su richiesta avute riconosciute edificabili le aree, non sono più interessati a realizzare opere edili e quindi anche a pagare la relativa ed attuale Imu che nel frattempo però il comune ha regolarmente richiesto. C'è poi l'ipotesi di chi nel frattempo può aver venduto (ovvero comprato) un appezzamento edificabile che, alla luce della sentenza, non è più tale. Oltre ciò si prospetta la “nera” ipotesi per il Comune di dover restituire l'Ici incassata in questi ultimi anni. Ma a questo punto si pone un altro dubbio: tutto ciò che è stato edificato sino ad oggi è legittimo, visto quanto sentenziato dal Tar? La notizia della sentenza sta già facendo il giro della città e delle segreterie di partito, trovando quelle dell'opposizione pronte a sferrare un nuovo attacco all'attuale giunta di centrosinistra.

Aggiornato alle 23.03

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