In qualunque azienda, il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione non ha mansioni di vigilanza rispetto all’attuazione degli obblighi del datore di lavoro; egli, inoltre, non può essere considerato responsabile dal punto di vista penale nel caso in cui si verifichi un infortunio per il mancato controllo della condotta del datore di lavoro rispetto all’adozione degli accorgimenti definiti dal documento di valutazione dei rischi.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha dei compiti a cui egli si obbliga dal punto di vista civilistico, rispetto al datore di lavoro, attraverso un contratto d’opera professionale o un contratto di lavoro subordinato. Tali mansioni sono riportate dal D. Lgs. n. 81 del 2008, e in particolare dall’articolo 33 del decreto in questione. Ebbene, se si fa riferimento a questo testo, si può agilmente verificare che non si parla da nessuna parte di un ipotetico obbligo, per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di assicurare e vigilare sul fatto che il datore di lavoro metta in pratica delle misure specifiche. Il legislatore, pertanto, ha definito in maniera chiara i limiti e gli ambiti di competenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: non ci possono essere dubbi sul piano giuridico in tal senso.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha l’obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione definite dal documento di valutazione dei rischi: tale obbligo riguarda, invece, il dirigente e il datore di lavoro, come precisato dall’articolo 18 del decreto legislativo che abbiamo già menzionato in precedenza. Anche la Cassazione è intervenuta per definire il ruolo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per altro in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Essendo un consulente del datore di lavoro ma non disponendo di un vero e proprio potere decisionale, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a rispondere di un eventuale infortunio, in concorso con il datore di lavoro, unicamente nel caso in cui abbia compiuto nella valutazione dei rischi un errore di tipo tecnico, per esempio fornendo un consiglio non corretto o non segnalando una situazione di rischio che non era stata considerata.
Per la Suprema Corte, pertanto, in relazione agli infortuni che possono essere imputati a una mancata valutazione del rischio o comunque alla mancata attuazione delle prescrizioni contenute nel documento, è solo al datore di lavoro che va attribuita la responsabilità. Per ciò che concerne gli infortuni che sono stati provocati da una carente o assente valutazione del rischio, si può considerare responsabile il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in concorso con il datore di lavoro, se l’infortunio può essere ricondotto in maniera oggettiva a una situazione di pericolo che avrebbe dovuto essere segnalata dal responsabile stesso, come indicato dalla sentenza n. 21153 del 8 maggio 2023 della Sez. IV della Cassazione Penale. In linea con questa impostazione, non si può sostenere che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione abbia l’obbligo di verificare il rispetto da parte del datore di lavoro delle misure di precauzioni segnalate nel documento di valutazione dei rischi, come specificato dalla sentenza n. 37383 del 14 ottobre del 2021 della Sez. III della Cassazione Penale.
Per poter svolgere il proprio compito in conformità con quanto previsto dalla legge, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è tenuto a sottoporsi a una formazione specifica, seguendo un corso rspp. Vale la pena di sottolineare, in conclusione, che la giurisprudenza di legittimità tende a collocare nella fase di definizione e di valutazione del rischio gli obblighi della posizione di garanzia a carico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base di quanto previsto dalla disciplina normativa. Il consulente non può in alcun modo porre rimedio a eventuali inottemperanze di cui si sia reso protagonista il datore di lavoro in relazione alle misure di prevenzione segnalate nel documento di valutazione dei rischi.