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Carte di circolazione, nuove norme / Il consulente ci spiega tutto

Il nuovo comma 4bis dell’art. 94 del DLGS 285/1992 introdotto dall’art. 12 comma 1 lettera a) della L. 120/2010, ha previsto l’obbligo di comunicare gli atti dai quali derivino variazioni riguardanti gli intestatari delle carte di circolazione o che comportino la disponibilità dei veicoli per periodi superiori a 30 giorni a favore di soggetti diversi dagli intestatari stessi.

La predetta disposizione, in vigore già dal 2012, era rimasta sospesa a causa della mancata realizzazione delle procedure informatiche. Il Ministero è intervenuto con la circ. 15513/2014 fissando al 03/11/2014 la decorrenza dell’obbligo e confermando la sanzione pari ad euro 705,00 unitamente al ritiro della carta di circolazione.

I soggetti obbligati sono, in generale, gli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario) con esclusione dei familiari conviventi con l’intestatario del mezzo.

Il Dipartimento dei trasporti con una nota del 05/11/2014 ha fatto presente che per le autovetture concesse ai dipendenti/collaboratori sotto forma di fringe benefit non vi è alcun obbligo di comunicazione. Per quelle utilizzate esclusivamente per fini aziendali c’è l’obbligo di segnalazione. Nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali è prevista la possibilità di presentare un’unica istanza cumulativa da parte dell’azienda comodante su delega del comodatario, alla quale andrà allegato l’elenco dei veicoli e dei relativi comodatari .

Affinché trovino applicazione i citati obblighi occorre che i veicoli vengano concessi per un periodo superiore a 30 giorni; la norma non precisa se i 30 giorni debbono essere consecutivi o no. L’utilizzo del termine “periodo” sembra legittimare l’interpretazione dell’utilizzo continuativo. Ci sono situazioni in cui è difficile dimostrare l’uso non continuativo, si pensi alla presenza di un numero di dipendenti proporzionato al numero dei veicoli aziendali. In questo caso basterà presentare un’istanza unitamente all’attestazione del versamento di euro 16.00 sul c.c.p. 4028 relativo all’imposta di bollo e di 9 euro sul c.c.p. 9001 per i diritti di motorizzazione.

Si consiglia, in caso di controllo stradale di mettere a verbale, se occorre, la seguente annotazione:

“il sottoscritto utilizza l’autovettura in modo saltuario e non continuativo”

A cura di  Grazia Filippucci e Simona Silvi | Consulenti del Lavoro

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