Dopo il ritardo nell'avvio della stagione venatoria, salve le date della chiusura per le specie contestate
Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso contro il Calendario venatorio presentato dalle associazioni animaliste e ambientaliste Wwf, Lipu, Legambiente, Lav, Lac, Enpa. Nella sentenza di merito i giudici amministrativi in parte dichiarano il ricorso improcedibile, per la parte restante lo respingono.
Un ricorso al quale si erano opposti, oltre alla Regione Umbria (tutelata dagli avvocati Tiziana Caselli e Anna Rita Gobbo), la Federcaccia (avvocato Alberto Maria Bruni) e la Libera Caccia (avvocato Marzio Vaccari).
Dopo il rinvio dell’inizio della stagione venatoria, proprio a seguito del ricorso, salve dunque le date per le chiusure definite nel Calendario venatorio. In sostanza, per il Tar la Regione Umbria, rispetto alle indicazioni – non vincolanti – di Ispra, ha adeguatamente motivato la scelta delle date per cacciare le singole specie.
Per il Tar, infine, la peculiarità e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese tra le parti.