Al via dal 2 ottobre, anche per il cinghiale secondo le disposizioni anti Psa, la stagione di caccia generale in Abruzzo. Nel Calendario venatorio approvato dalla Giunta regionale, con chiusura il il 31 gennaio, previste alcune preaperture a settembre. Si potrà sparare alle specie cornacchia grigia, gazza e ghiandaia nei giorni nei giorni 1, 7, 8, 14 ,15 settembre e dal 18 settembre il via libera generale); dal 15 settembre al colombaccio. Dal primo settembre è consentito anche l’allevamento dei cani.
Definiti i carnieri, nessun limite per l’abbattimento dei cinghiali. Disposizioni particolari per beccaccia, lepre, starna e coturnice.
CAPO A) SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA
Quaglia (Coturnix coturnix): La caccia alla Quaglia è esercitabile dal 2 ottobre al 30 ottobre 2024
Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Quaglia è consentita dal 2 ottobre e fino al 30 ottobre 2024.
Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia alla Quaglia.
Fagiano (Phasianus colchicus): La caccia al Fagiano è esercitabile dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025.
Nei mesi di dicembre e gennaio la caccia è consentita esclusivamente nelle unità territoriali di gestione
(aziende faunistico-venatorie, eventuali distretti nell’ambito degli ATC) che attuano il monitoraggio
standardizzato delle popolazioni, la stima dell’incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo
commisurato alla dinamica della popolazione e l’adozione di meccanismi di controllo che consentono il rispetto del piano programmato. Il piano deve avere il parere favorevole dell’ISPRA. Il prelievo della specie è consentita altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla L.157/92, art.18.
Gli Ambiti Territoriali di caccia possono delimitare la zona di esercizio della caccia al Fagiano.
Nelle aree Natura 2000 la caccia al Fagiano è consentita dal 2 ottobre al 30 novembre 2024.
Coturnice (Alectoris graeca): dal 2 ottobre al 30 novembre 2024.
La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui all’CAPO E-Coturnice.
Starna (Perdix perdix): dal 2 ottobre al 30 novembre 2024.
La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente negli ATC che attuano interventi di gestione attiva secondo le prescrizioni di cui al CAPO G-Starna.
Cornacchia grigia (Corvus corone cornix), Gazza (Pica pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius): nei giorni
1, 7, 8, 14 ,15 settembre 2024 e dal 18 settembre 2024 fino al 16 gennaio 2025. A settembre la caccia alla specie è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento.
L’attività venatoria prima della terza domenica di settembre non è consentita nelle aree Natura 2000.
Merlo (Turdus merula): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024. A settembre la caccia alla specie è consentita
esclusivamente nella forma dell’appostamento.
Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus iliacus): dal 2 ottobre
2024 al 9 gennaio 2025. A gennaio la caccia alle specie è consentita esclusivamente nella forma
dell’appostamento. Nelle aree Natura 2000 è vietata la caccia al tordo sassello.
Colombaccio (Columba palumbus): dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2024. Nel mese di settembre e nel mese di gennaio la caccia è consentita esclusivamente nella forma dell’appostamento. Dal 21 gennaio gli appostamenti devono essere collocati a non meno di 500 metri delle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici.
E’ consentito l’uso del piccione d’allevamento, come richiamo vivo nella caccia da appostamento alla specie, ad esclusione nelle zone ZSC/SIC e ZPS.
Lepre (Lepus europaeus): dal 2 ottobre al 21 dicembre 2024.
La caccia alla specie è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO F-Lepre.
Volpe (Vulpes vulpes): prelievo vagante da parte del singolo cacciatore dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024;
caccia in squadre organizzate con l’ausilio di cani da seguita dal 2 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025. Nel mese di gennaio 2025 la caccia alla specie è esercitabile attraverso modalità operative di utilizzo dei cani da seguita predisposte dagli ATC sentita la Regione.
Beccaccia (Scolopax rusticola): dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025.
La caccia è esercitabile esclusivamente con le prescrizioni di cui al CAPO D-Beccaccia.
Nelle aree Natura 2000 la caccia alla Beccaccia è consentita dal 2 ottobre 2024 al 9 gennaio 2025.
Nel mese di gennaio la caccia è consentita solo a quegli ATC che effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall’analisi dei capi abbattuti risultanti dai carnieri e il monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenunziale svolto da personale qualificato.
Cinghiale (Sus scrofa): dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025.
La caccia è consentita secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 1 del 4 maggio 2017 e s.m.i. Per la caccia di selezione al cinghiale nella Regione Abruzzo si rinvia agli atti assunti dalla Regione.
In considerazione dell’introduzione del virus della peste suina africana nel territorio italiano ogni Cinghiale
trovato morto (anche a seguito di incidente stradale) ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, deve essere segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, carabinieri forestali, servizi veterinari delle AUSL localmente competenti).
Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate.
Alzavola (Anas crecca), Fischione (Mareca penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), Germano reale (Anas platyrhynchos), Marzaiola (Spatula querquedula), Porciglione (Rallus
aquaticus), Canapiglia (Mareca strepera), Codone (Anas acuta), Frullino (Lymnocryptes minimus),
Mestolone (Spatula clypeata), Beccaccino (Gallinago gallinago):dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025.
Nelle aree Natura 2000 la caccia è consentita dal 2 ottobre 2024 al 20 gennaio 2025; per gli uccelli acquatici cacciabili vedere capo C paragrafo 2 del presente C.V..
La caccia a gennaio in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, risaie aree umide ed entro 50 metri di distanza da questi.
La caccia al Moriglione e alla Pavoncella è vietata su tutto il territorio regionale.
Allodola (Alauda arvensis): dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024.
Al fine di ridurre l’impatto venatorio sulla specie, è vietato l’esercizio della caccia nel Piano delle 5 Miglia
(ATC di Sulmona) ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r.
10/1998).
Per le misure attinenti la caccia previste nel “Piano di gestione nazionale per l’Allodola”, oltre ai carnieri ridotti previsti al Capo b) punto 2 si stabilisce che tutti gli abbattimenti di Allodola, anche quelli fuori dalla regione di residenza venatoria, devono essere segnati sul tesserino e concorrono al carniere massimo totale previsto stagionalmente per ogni cacciatore.
CAPO B) ESERCIZIO ALLA CACCIA – OBBLIGHI – DIVIETI
1. GIORNATE E ORARI DI CACCIA
a. L’attività venatoria, con esclusione della caccia di selezione, si svolge per un massimo di tre giorni a
settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.
b. La caccia al cinghiale è consentita, ad esclusione di quella di selezione di cui al successivo punto 4, nelle
giornate di mercoledì, sabato, domenica e festivi infrasettimanali. Il numero delle giornate di caccia
settimanali non può essere superiore a tre e l’ATC può decidere di optare per la formula di tre giornate di
caccia a scelta su cinque, ad esclusione del martedì e venerdì.
c. All’interno dei distretti di gestione della Coturnice la caccia a tutte le specie è autorizzata a partire dal 2
ottobre.
d. La caccia in appostamento fisso o temporaneo dal 20 gennaio 2025 va esercitata ad una distanza superiore a 500 metri da pareti rocciose potenzialmente idonee alla nidificazione di rapaci rupicoli.
e. L’esercizio venatorio è consentito da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Allegata al
calendario si riporta una tabella con gli orari di inizio e termine di ciascuna giornata di caccia. Fa eccezione la caccia alla beccaccia che ha inizio un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari riportati nella tabella allegata.
f. I cacciatori con residenza venatoria in altra Regione, ammessi ad un ATC della Regione Abruzzo potranno esercitare la caccia in Abruzzo in quelle giornate e per quelle specie consentite anche nel calendario venatorio della Regione di provenienza.
2. CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE
– Cinghiale: nessuna limitazione;
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 3 dell’articolo 26 della L.r. 10/2004, ogni cacciatore per ciascuna
specie selvatica per ogni giornata di caccia può abbattere 2 capi di selvaggina stanziale e 15 capi di selvaggina migratoria, secondo le indicazioni di seguito riportate:
Fauna stanziale:
– Lepre: n. 1 capo giornaliero e n. 10 capistagionali;
– Coturnice: 1 capo giornaliero e, per quanto attiene il carniere stagionale, il numero di capi previsto nei
5 piani di prelievo vigenti nei Distretti di gestione per la caccia alla Coturnice;
– Fagiano e Starna: n. 2 capi giornalieri di cui n. 15 capi stagionali per il Fagiano e n. 10 capi stagionali per
la Starna. NB: per il Fagiano tale limite non si applica nelle Aziende faunistico Venatorie e nelle Aziende Agri Turistico Venatorie.
– Volpe: n. 2 capi giornalieri e n. 50 stagionali.
Fauna migratoria
– Quaglia e Codone: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
– Beccaccia: 5 capi giornalieri fino a dicembre, 2 capi giornalieri a gennaio e n. 20 stagionali;
– Allodola: n. 5 capi giornalieri e n. 25 stagionali;
– Colombaccio: n. 10 capi giornalieri;
– Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello: n. 15 capi giornalieri;
– Merlo: n. 5 capi giornalieri;
– Cornacchia grigia, Gazza e Ghiandaia: n. 5 capi giornalieri e n.50 stagionali;
– Folaga, Gallinella d’acqua n. 5 capi giornalieri;
– Beccaccino, Alzavola, Fischione, Germano reale e Marzaiola: n. 8 capi giornalieri e n. 25 capistagionali;
– Porciglione: n. 2 capi giornalieri e 25 capistagionali;
– Canapiglia, Mestolone e Frullino: n. 5 capi giornalieri e n. 20 capistagionali.
3. ALLENAMENTO E USO DEI CANI
a. Fatto salvo quanto disciplinato dall’art. 18 della L.R. n. 10/2004, l’allenamento dei cani da caccia è consentito, dietro pagamento della quota ad un ATC della regione Abruzzo. L’allenamento dei cani da caccia è consentito dal 1 settembre 2024 dall’alba fino alle ore 12 e dalle ore 16 fino alle 18:30. L’allenamento dei cani è consentito nelle aree naturali, lungo i corsi d’acqua, negli incolti, nei boschi e nelle aree coltivate non suscettibili di danneggiamento; sono comunque vietati l’allenamento, l’uso dei cani e lo svolgimento di gare cinofile ad ogni livello in tutto il territorio interessato da colture erbacee intensive specializzate e da seme.
b. Nelle aree natura 2000 per l’allenamento del cane si rinvia alle DGR sulle misure minime di conservazione.
c. Resta vietata ogni attività di allenamento e utilizzo dei cani nelle giornate di silenzio venatorio di martedì e venerdì.
d. L’allenamento dei cani è altresì vietato nelle aree di sovrapposizione delle popolazioni di lepre italica (Lepus corsicanus) e lepre europea (Lepus europaeus) indicate dall’ISPRA.
e. L’addestramento e l’allenamento dei cani, nei tempi consentiti, possono essere svolti dal cacciatore solo sul territorio dell’ATC nel quale ha diritto all’accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso.
f. L’allenamento dei cani non è consentito nei giorni di caccia, ad eccezione della caccia di selezione e della caccia nella forma dell’appostamento.
g. I cani utilizzati per l’attività venatoria devono essere registrati all’anagrafe canina.
4. CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE
La caccia di selezione è regolata dall’art. 18 della Legge 157/92 e dall’art. 11- quaterdecies, c.5, della Legge 248/2005. In merito al periodo di inizio e fine della caccia di selezione la Regione Abruzzo acquisisce parere dell’Ispra. I piani di abbattimento redatti dagli ATC sono sottoposti a parere vincolante dell’Ispra.
5. DIVIETI
a. È vietata l’attività venatoria nei periodi e nei territori in cui il terreno sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo che per la caccia di selezione al cinghiale, secondo le disposizioni dell’art. 21 comma 1 lettera m) della legge 157/1992. È comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri lungo i corsi d’acqua, laghi, stagni marcite e acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di 100 metri dalle rive dei laghi, degli argini o in assenza di questi dalla linea dell’alveo invaso dalle piene annuali, esclusivamente in appostamento temporaneo (fatta eccezione per il Beccaccino) con il cane tenuto legato e liberato solo per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita. E’ fatto obbligo inoltre di raggiungere e abbandonare il sito con arma scarica in custodia.
b. È vietata la caccia alle foci dei fiumi: per 500 metri dalla costa e per 100 metri a destra e sinistra.
c. In caso di innevamento prolungato e in caso di estese nevicate, la Regione può sospendere ogni attività
venatoria anche nei corsi d’acqua perenni, indipendentemente dalla presenza di ghiaccio sulla superficie delle acque, pubblicandone avviso sul sito web dell’Ente.
d. E’ vietato l’utilizzo e il trasporto di munizioni a pallini di piombo in tutte le zone umide del territorio
regionale. Nel caso di sparo con munizioni con pallini di piombo verso tali aree, deve essere rispettata una distanza minima di 150 metri dall’area stessa. Al fine di sensibilizzare il mondo venatorio sui rischi di
avvelenamento da piombo per persone ed animali, si rende obbligatorio il link, alla pubblicazione dell’ISPRA, sui siti della Regione e degli ATC.
e. Nella caccia agli ungulati, ai fini della tutela della salute umana e della conservazione delle popolazioni di rapaci necrofagi, si raccomanda durante la caccia in braccata al cinghiale l’utilizzo delle munizioni prive di piombo. E’ vietato sia il trasporto sia l’utilizzo di munizioni contenenti piombo durante la caccia di selezione agli ungulati.
f. Al fine di evitare il disturbo sui dormitori di Nibbio reale nel territorio dei comuni di Torricella Peligna,
Atessa, Roccaspinalveti, Carpineto Sinello, San Buono e Cupello, la caccia al cinghiale in braccata termina
alle14:30.
g. Sarà resa disponibile la visione del perimetro dell’IBA 115 e delle ZSC/SIC ad essa interne nei siti internet degli ATC interessati.
La caccia è vietata nei seguenti valichi montani (Forza di Penne, Olmo di Bobbi, Altopiano delle Cinque Miglia) interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di 1.000 metri dagli stessi, fatta eccezione per la caccia al cinghiale esercitata esclusivamente con munizionamento a palla unica, in considerazione della situazione di emergenza nazionale per l’epidemia di PSA e delle ordinanze del Commissario per la Peste Suina Nazionale che impongono specifici obiettivi di prelievo della specie cinghiale.
CAPO C) ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS), ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) SITI DI
IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC), ZONE ZPC E ZPE ED ALTRI SITI DI PRESENZA DELL’ORSO.
Fatti salvi i territori sottoposti a tutela, nei quali è vietata qualunque forma di caccia, l’attività venatoria nelle ZSC/SIC, nelle ZPS e nelle zone ZPC e ZPE è consentita nei periodi indicati nei precedenti capi A) e B), per ciascuna specie ivi indicata, eccezion fatta per le indicazioni e prescrizioni dei punti che seguono.
Nelle ZSC/SIC e nelle ZPS con la specie Orso in Formulario, al fine di ridurre gli eventuali impatti sul plantigrado in caso di segnalazione della presenza, le modalità di prelievo venatorio saranno individuate a seguito di incontri organizzati dal Dipartimento Agricoltura con la Rete di monitoraggio Abruzzo e Molise e gli ATC di volta in volta interessati e con gli Enti Gestori dei Siti Natura 2000, con Orso in Formulario, di volta in volta interessati”.
Nei SIC/ZSC, ZPS con la specie Orso in Formulario, nell’Area contigua del versante abruzzese del PNALM così come istituita dalla DGR 480/2018, e nella ZPC, e comunque nelle aree di presenza dell’orso, la caccia collettiva al cinghiale con l’utilizzo di più di un cane è vietata.
1. ATTIVITA’ VENATORIA ZONA ZPC e ZPE (C1 C2 )
Per la tutela dell’Orso bruno marsicano, la caccia nella Zona di connessione e allargamento, d’ora in avanti
denominata ZPC, e nella Zona di protezione esterna del PNALM, d’ora in avanti ZPE, distinta in aree denominate C1 C2 , individuate nella cartografia reperibile on line sul sito della Regione Abruzzo “Caccia”, è consentita secondo le seguenti disposizioni.
a. Cinghiale: la specie è cacciabile dal 2 ottobre 2024 al 29 gennaio 2025 nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni a palla unica.
L’esercizio della caccia è consentito con le seguenti modalità:
Zona ZPE C1
caccia in girata con limiere abilitato ENCI;
Zona ZPE C2
caccia collettiva con un solo cane.
Zona ZPC
caccia collettiva con un solo cane.
b. Lepre: Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alla lepre è consentita dal 2 ottobre al 21 dicembre 2024 con le medesime prescrizioni di cui al precedente Capo A), ad equipaggi che impiegano massimo due cani da seguita. Possono essere impiegati quattro cani solo se la muta ha il brevetto rilasciato dall’ENCI. E’ consentito l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate con diametro non superiore allo 0 (3,9 mm.)
c. Volpe: Zona ZPE e Zona ZPC
L’abbattimento della volpe è consentito esclusivamente durante la caccia ad altre specie.
d. Coturnice: Zona ZPE e Zona ZPC
La specie è cacciabile dal 2 ottobre al 30 novembre 2024 con le prescrizioni di cui all’All.to C)-Coturnice del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica; sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca.
e. Altre specie: Zona ZPE e Zona ZPC
La caccia alle singole specie è consentita nei periodi indicati al precedente Capo A) del presente Calendario e con le seguenti ulteriori prescrizioni: la caccia può essere esercitata con l’ausilio di cani appartenenti a razze da ferma o da cerca; è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita; sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate.
2. ATTIVITA’ VENATORIA NEI SITI NATURA 2000
a. Nei seguenti siti della Provincia dell’Aquila e Chieti in cui è stata accertata la presenza dell’Orso bruno (Ursus arctos), la caccia al cinghiale è consentita con le stesse modalità previste per la Zona ZPE – C1 del PNALM del presente capo C:
– SIC Gole del Sagittario (Cod. Natura 2000 IT7110099);
– ZSC “Monte Genzana” (Cod. Natura 2000 IT110100);
– SIC “Majella sud ovest” (Cod. Natura 2000 IT110204);
– SIC Valle di Amplero, Monte Annamunna, Vallelonga (solo per la parte esterna alla “zona
ZPE”) (Cod. Natura 2000: IT7110205);
– SIC Boschi fra Civita D’Antino e Monte Cornacchia (solo per la parte esterna “zona ZPE”)
(Cod. Natura 2000: IT7110205);
– ZSC Monte Sirente e monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– ZSC Monte Midia, Monte Faito, Monte Fontecellese, Colle della Difesa (Cod. Natura 2000:
IT7110207);
– ZSC Serra Secca-Cima Vallevona (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ZSC Monte Dogana, Monte Padiglione, Cesa Cotta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ZSC Monna Rosa-Monte Viperella (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ZSC Monte Viglio-Zompo lo Schioppo Pizzo Deta (Cod. Natura 2000: IT7110207);
– ZPS Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT71140212).
– ZPS Sirente Velino (Cod. Natura 2000: IT7110130)
b. Nelle seguenti zone in cui è stata accertata la presenza del Lanario e/o del Falco Pellegrino, la caccia non è consentita a Gazza, Colombaccio e Cornacchia Grigia, inoltre dal 20 gennaio 2025 l’attività venatoria da appostamento deve essere esercitata ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o parzialmente tali:
– ZSC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
– ZPS Ginepreti a Juniperus macrocarpa e Gole del Torrente Rio Secco (Cod. Natura 2000:
IT7140117);
– ZSC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Cod. Natura 2000: IT7140212);
– ZPS Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (Cod. Natura 2000: IT7140214);
– ZSC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– ZSC Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara (Cod. Natura 2000: IT7130105)
– ZSC Calanchi di Atri (Cod. Natura 2000: IT7120083)
– ZPS Sirente Velino (cod. Natura 2000 IT7110130)
c. Nelle seguenti aree in cui è stata accertata la presenza del Grifone, non è consentito l’utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo:
– ZSC Cerrete di Monte Arunzo e Monte Arezzo (Cod. Natura 2000: IT7110091);
– ZSC Monte Salviano (cod. Natura 2000 IT 7110092)
– ZSC Monti Simbruini (cod. Natura 2000 IT 7110207)
– ZSC Monte Sirente e Monte Velino (Cod. Natura 2000: IT7110206);
– SIC Gole del Sagittario (Cod. Natura 2000 IT7110099);
– ZSC Serra e Gole di Celano-Vald’Arano(cod. Natura 2000 IT7110075).
– ZPS Sirente Velino (cod. Natura 2000 IT7110130)
d. È vietato l’utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo all’interno dell’IBA 115 “Maiella, Monti PIZI e Monti Frentani”, ai fini della tutela delle popolazioni di Nibbio reale (Milvus milvus). È obbligatoria la pubblicazione del Sito IBA 115 nei siti web degli ATC interessati e nei Comuni ricadenti in Siti Natura 2000 aventi la specie Grifone (Gyps fulvus) in Formulario.
3. ALTRI SITI DI PRESENZA DELL’ORSO
In attesa che sia ridefinita la zonizzazione adottata nell’area di connessione e della conseguente revisione delle modalità di gestione venatoria, prima dell’apertura della caccia al cinghiale, l’Ufficio Osservatorio Faunistico della Regione, concorda con la Rete di monitoraggio del PATOM le azioni da intraprendere qualora nelle zone di seguito indicate sia segnalata la presenza di Orso:
– Confine nord orientale della zona ZPC nei comuni di Canzano, Campo di Giove e Pacentro (AQ)
– Area compresa tra la Maiella sud Orientale e il Molise
– Area compresa a nord dei Monti Pizi (CH)
– Area esterna al Parco della Maiella che comprende il versante orientale del Morrone e la media bassa Valle dell’Orta (PE)
– Area compresa tra i comuni di Rocca Pia Rivisondoli e Roccaraso (AQ)
4 . PRESCRIZIONI E DIVIETI
È vietata la fruizione delle 10 giornate venatorie di cui all’art. 28, comma 16 della L.R. 10/04;
È vietata qualsiasi forma di pasturazione della fauna selvatica;
È vietata la caccia nelle aree poste in vicinanza delle tane di svernamento dell’Orso segnalate dal PNALM o da altro Ente Gestore;
I cani impiegati nelle zone di presenza dell’Orso devono essere vaccinati con vaccino tetravalente
comprendente anche il cimurro
In tutti le ZSC/SIC e ZPS della Regione Abruzzo vigono i seguenti obblighi e divieti:
– Devono essere rispettate tutte le misure di conservazione generali e sito-specifiche dei Siti Natura
della Regione Abruzzo approvate con DGR 279/2017 del 25.05.2017; DGR 492/2017 del
15.09.2017; DGR 493/2017 del 15.09.2017; DGR 494/2017 del 15.09.2017; DGR 562/2017 del
05.10.2017; DGR 477/2018 del 05/07/2018; DGR 478/2018 del 05/07/2018; DGR 479/2018 del
05/07/2018 e ss.mm.ii.
– È vietato l’abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre di esemplari appartenenti alla specie
Marzaiola, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione, Beccaccino,
Beccaccia.
– È vietata la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
– È vietata l’attività venatoria in corrispondenza delle foci dei fiumi per una profondità di 500
metri dalla linea di costa e per una fascia pari a 100 metri a destra e a sinistra dell’asse fluviale;
– È vietato l’addestramento e l’allenamento di cani da caccia prima dell’apertura della caccia e dopo
la chiusura dell’attività venatoria;
– È vietata la caccia all’interno di ZSC (ex SIC) e ZPS delle seguenti specie: moriglione, pavoncella,
tordo sassello, canapiglia, codone, frullino, mestolone;
– È vietato l’utilizzo del piccione di allevamento nella caccia di appostamento al Colombaccio.
– In tutta la Zona di Protezione Esterna (ZPE) del PNALM, è fatto divieto di attività di addestramento
cani, fatte salve le aree cinofile permanenti esistenti;
– Nell’Area Contigua del PNALM va prevista una densità venatoria di un cacciatore ogni 40 ha; tale
parametro serve a garantire una presenza, in aree spesso critiche per l’orso e per altre specie, di un
numero di cacciatori estremamente contenuto riducendo così il disturbo;
– Per le attività venatorie nelle aree di connessione (per l’orso), il Dipartimento Agricoltura istituisce
incontri con la Rete di Monitoraggio e con gli ATC di volta in volta interessati, al fine di individuare
le modalità di prelievo venatorio atte a ridurre gli eventuali impatti sull’orso;
CAPO D) CACCIA ALLA BECCACCIA
Nel periodo di migrazione invernale prenuziale, è fatto obbligo agli ATC di organizzare il monitoraggio della specie, previa predisposizione di piani di monitoraggio nelle aree vocate ed all’interno degli Istituti di protezione istituiti ai sensi della L. 157/92 in collaborazione con ISPRA. L’attività di monitoraggio può essere effettuata 10 esclusivamente da cacciatori esperti, che abbiano seguito attività formative coerenti con le direttive tecniche all’uopo stabilite dall’ISPRA, nel protocollo operativo per il monitoraggio delle popolazioni di beccacce sul territorio regionale. La Regione promuove e stipula, entro il 15 novembre, anche accordi con gli enti gestori delle Aree Protette finalizzati a consentire lo svolgimento dei monitoraggi per valutare lo stato di conservazione delle popolazioni nel periodo di svernamento.
La Regione Abruzzo provvede a sospendere la caccia della beccaccia al verificarsi delle condizioni climatiche sfavorevoli indicate dal Protocollo elaborato dall’ISPRA per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia. Il provvedimento di sospensione e di riattivazione dell’esercizio venatorio è comunicato agli ATC attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito Caccia della regione (https://www.regione.abruzzo.it/caccia/)
La caccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca; è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguita.
La caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola) a gennaio è esercitabile esclusivamente per quegli ATC che
effettuano la gestione della specie che preveda la pianificazione del prelievo a partire dall’analisi dei capi abbattuti risultanti dai carnieri e il monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenunziale svolto da personale qualificato.
Gli ATC non autorizzati alla caccia alla Beccaccia sono tenuti a pubblicare sul proprio sito un apposito avviso per portare a conoscenza i propri cacciatori della non cacciabilità della specie nel mese di gennaio.
Entro il 20 febbraio, in concomitanza con la riconsegna del tesserino di abbattimento i cacciatori che hanno abbattuto beccacce devono consegnare l’ala destra degli esemplari prelevati, all’ATC in cui si è residenti o ammessi e schede di abbattimento contenenti alcuni dati minimi essenziali, tra cui: località di abbattimento, comune, data e orario e altri facoltativi tra cui il peso (pieno), il sesso e la lunghezza testa-becco. In alternativa alla riconsegna delle ali, possono essere prodotte foto dell’ala ben distesa di ogni capo abbattuto. Sulle ali riconsegnate e sulle foto gli ATC con l’ausilio di enti o associazioni specializzate, provvedono ad effettuare il rilievo dei dati relativi alla classe di età.
Per poter consentire il sessaggio genetico a campione delle Beccacce prelevate, gli ATC individuano tra i cacciatori esperti nella caccia alla specie i soggetti incaricati di effettuare il prelievo di una penna dell’ala da conservare in alcool per la successiva indagine.
CAPO E) CACCIA ALLA COTURNICE
La caccia alla Coturnice (Alectoris graeca) è esercitabile nei soli giorni di giovedì, sabato e domenica,
esclusivamente con le seguenti prescrizioni:
a. Il prelievo della Coturnice è consentito, anche per le aree Natura 2000, nei soli Distretti di gestione individuati dalla Regione tramite dettagliate cartografie che saranno rese disponibili sul sito istituzionale degli ATC, sulla base di Piani di abbattimento sostenibili che abbiano ottenuto il parere favorevole dell’ISPRA e modalità operative predisposti a cura degli ATC sotto il coordinamento tecnico della Regione ai sensi della L.R. 10/2004, art. 30, comma 7;
b. La caccia nei siti Natura 2000 alla Coturnice è consentita previa dichiarazione di sostenibilità da parte di
Ispra dei Piani di Abbattimento e parere favorevole degli Enti Gestori;
c. In tutti i Distretti di gestione individuati dalla Regione, al fine di ridurre l’impatto venatorio sulla specie, è vietato l’esercizio venatorio ai cacciatori di altre regioni in possesso di permesso giornaliero (ex art. 16 bis della l.r. 10/1998);
d. Nella ZPE del PNALM, nelle zone ZSC/SIC e ZPS sono consentiti l’utilizzo e la detenzione esclusivamente di munizioni spezzate; ciascun equipaggio può utilizzare al massimo due cani delle razze da ferma o da cerca;
e. All’atto del prelievo di ogni coturnice il cacciatore è tenuto, oltre alla registrazione dell’abbattimento, ad inviare comunicazione telefonica o SMS all’ATC competente per territorio, specificando i propri dati
anagrafici, ora di abbattimento e distretto di gestione sul quale è avvenuto il prelievo;
f. I cacciatori interessati al prelievo della coturnice e che non vi hanno partecipato nella precedente stagione venatoria, entro il 16 settembre di ogni anno, sono tenuti a comunicare all’ATC in cui sono iscritti o ammessi, a mezzo di specifica scheda di “partecipazione al prelievo di coturnice”, i propri dati anagrafici completi di recapito telefonico, su un modello di scheda predisposto congiuntamente dagli ATC e comunicato alla Regione.
g. Il prelievo della coturnice è consentito ai soli cacciatori che hanno frequentato i seminari formativi sulla specie
organizzati dagli ATC, di concerto con la Regione e ISPRA, che sono residenti o nativi nella Regione Abruzzo e che dopo i seminari formativi hanno provveduto alla compilazione e presentazione della scheda di partecipazione al prelievo.
h. Gli ATC sono tenuti ad aggiornare i dati degli abbattimenti e a darne tempestiva comunicazione a tutti i
cacciatori che partecipano al prelievo, a mezzo pubblicazione sulla piattaforma informatica della Regione, sul sito internet dell’ATC e a mezzo SMS, per evitare lo sforamento del tetto di prelievo previsto per ogni distretto i gestione. Gli ATC possono inoltre adottare ulteriori provvedimenti finalizzati a comunicare i raggiunti limiti
di prelievo.
i. E’ proibito immettere nel territorio regionale coturnici provenienti da allevamenti non controllati, frutto di ibridazione con altre specie (A. chukar, A. rufa) o sottospecie.
j. Allo scopo di preservare le popolazioni selvatiche autoctone, è consentita l’immissione esclusivamente di coturnici che derivano da riproduttori geneticamente testati che garantiscono l’appartenenza dei capi immessi alla specie autoctona.
CAPO F) CACCIA ALLA LEPRE
a) Le aree di sovrapposizione di popolazioni di Lepre italica (Lepus corsicanus) e Lepre europea (Lepus europaeus) indicate dall’ISPRA, all’interno delle quali il prelievo venatorio della lepre europea è vietato, sono situate nei seguenti Comuni:
1) Anversa degli Abruzzi
2) Pettorano sul Gizio
3) Rocca Pia
4) Rivisondoli
5) Villavallelonga
La comunicazione anche agli Enti Gestori dei Siti Natura 2000 interessati si intende assolta attraverso la pubblicazione del Calendario venatorio e della cartografia delle aree nella sezione caccia del sito web della Regione Abruzzo.
b) le aree di prelievo sperimentale della lepre europea (L. europaeus) su indicazione dell’ISPRA sono estese ai seguenti comuni:
1) Anversa degli Abruzzi
2) Bugnara
3) Castel di Ieri
4) Castelvecchio Subequo
5) Cocullo
6) Collelongo
7) Gagliano Aterno
8) Goriano Sicoli
9) Introdacqua
10) Luco dei Marsi
11) Pettorano sul Gizio
12) Rocca Pia
13) Secinaro
14) Trasacco
15) Villavallelonga
In tali aree di prelievo sperimentale il prelievo della specie è consentito con l’obbligo di segnalazione all’ATC di ogni capo di lepre abbattuto. Il capo abbattuto dovrà essere esaminato dai tecnici dell’ATC o della Regione con il supporto dell’ISPRA.
Nell’area a) e nei comuni dell’area b) è vietato il ripopolamento di lepri.
CAPO G) CACCIA E GESTIONE DELLA STARNA
Il prelievo è subordinato all’attuazione di interventi di gestione attiva secondo le previsioni dei piani redatti dagli ATC, approvati dalla Regione Abruzzo, da rendere pubblici prima dell’apertura della caccia attraverso pubblicazione sul profilo internet dell’Ambito.
In caso di parere non favorevole sul piano presentato dall’ATC, la caccia alla specie non è consentita in quel territorio. Gli ATC non autorizzati alla caccia alla starna sono tenuti a pubblicare sul proprio sito un apposito avviso per portare a conoscenza i propri cacciatori della non cacciabilità della specie.
I piani di prelievo conservativi devono fissare i capi prelevabili, tenuto conto dello status delle popolazioni naturali esistenti risultanti dai monitoraggi standardizzati eseguiti e la stima dell’incremento utile annuo. Gli ATC devono dotarsi di sistemi in grado di registrare l’abbattimento e di effettuare il monitoraggio dei prelievi al fine di bloccare la caccia alla specie non appena raggiunto il tetto di prelievo autorizzato dal Piano.
Il monitoraggio e la reintroduzioni delle popolazioni devono essere conformi al Piano d’azione Nazionale per la starna. La caccia è vietata all’interno delle aree oggetto di piani di reintroduzione finalizzate alla stabilizzazione della specie. Il prelievo alla starna è consentito altresì nelle Aziende agri-turistico-venatorie nell’ambito dell’arco temporale massimo stabilito dalla L. 157/92, art. 18.
Le immissioni di specie di starna non autoctona sia all’interno che al margine dei siti Natura 2000 debbano essere preventivamente assoggettate a VIncA;
CAPO H) AMMISSIONI – TESSERINO UNICO – PIATTAFORMA INFORMATICA
1. AMMISSIONI
Gli ATC, qualora risultino ancora posti disponibili dopo l’ammissione dei cacciatori residenti in regione e dopo il raggiungimento della percentuale dell’8% per le ammissioni dei cacciatori fuori regione, possono effettuare ulteriori ammissioni dei cacciatori fuori regione nel rispetto del numero massimo consentito in applicazione dell’indice di
densità venatoria.
2. TESSERINO UNICO
Per poter esercitare la caccia occorre essere in possesso, tra l’altro, di un tesserino venatorio contenente anche la scheda di abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale. Il tesserino, che deve contenere le informazioni minime indicate dalla Regione.
Il tesserino viene rilasciato dagli ATC in collaborazione con la Regione e deve essere riconsegnato all’ATC che ha provveduto alla consegna.
Gli ATC della Regione Abruzzo hanno l’obbligo di utilizzare la piattaforma informatica indicata dalla Regione per la raccolta e gestione dei dati degli abbattimenti.
I dati di abbattimento nella piattaforma informatica devono essere inseriti entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
3. AMMISSIONI GIORNALIERE (ex art. 28, co. 16 bis, L.R.10/2004)
a) Ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 28, comma 16-bis, della L.R. 28.01.2004, n. 10, gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni ivi previste.
b) Gli interessati rivolgono istanza agli ATC, conforme al modello pubblicato sul sito caccia della Regione, a mezzo fax, raccomandata postale A/R, invio a mezzo posta elettronica, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. L’ATC avrà cura di comunicare, a mezzo fax, email o raccomandata A/R, formale accettazione o diniego entro il giorno antecedente la data prescelta, tale comunicazione di accettazione costituisce titolo legittimante l’esercizio del diritto, da esibire, all’occorrenza, agli incaricati della vigilanza.
c) L’ATC accoglie le istanze nell’ordine cronologico di invio delle stesse, quale risulta dalla loro data di spedizione.
d) Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.
e) Qualora il cacciatore abbia intenzione di rinunciare alla giornata di caccia richiesta ai sensi del presente Capo deve darne comunicazione all’ATC interessato almeno entro le ore 14 del giorno antecedente quello prescelto.
In caso di mancata comunicazione della rinuncia entro detto termine, la giornata sarà intesa come fruita, ai soli fini di cui all’art. 28, comma 16, L.R. 10/04.
f) Il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all’inizio della giornata di caccia, nello spazio
contrassegnato con la sigla “ATC”, in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l’ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:
– ATC L’Aquila “01L”
– ATC Avezzano “02L”
– ATC Barisciano “03L”
– ATC Subequano “04L”
– ATC Sulmona “05L”
– ATC Roveto-Carseolano “06L”
– ATC Pescara “07L”
– ATC Chietino-Lancianese “08L”
– ATC Vastese “09L”
– ATC Salinello “10L”
– ATC Vomano “11L”
g) L’annotazione dei capi abbattuti nell’esercizio dell’attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento unico rilasciato dagli ATC.
h) I Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Regione concernente l’indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti
complessivamente per ciascuna specie entro il 30 aprile di ogni anno.
CAPO I) OBBLIGHI DEL CACCIATORE
a. Il cacciatore deve munirsi, prima dell’inizio della stagione venatoria, dell’apposito tesserino unico di
abbattimento, valevole per tutto il territorio regionale.
b. Ai fini dell’esercizio della fruizione delle 10 giornate venatorie complessive previste all’art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10, i cacciatori possono rivolgere agli ATC istanza conforme al modello pubblicato sul sito Web caccia della Regione Abruzzo.
c. Entro il termine perentorio del 15 marzo di ogni anno, il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria successiva deve provvedere al versamento della quota di partecipazione all’ATC di residenza.
d. Per valutare lo sforzo di caccia, i cacciatori devono segnare sul tesserino d’abbattimento la giornata di caccia effettuata anche se in essa non si è realizzato alcun abbattimento.
e. Il cacciatore deve annotare, subito dopo l’abbattimento e in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento, la data, il numero dei capi abbattuti con indicazione dettagliata della specie ed il comune nel quale è avvenuto l’abbattimento. Nel caso di deposito del capo abbattuto, l’annotazione sul tesserino deve essere cerchiata.
f. Al fine di tutelare la sicurezza della pratica venatoria, è fatto obbligo ai cacciatori di indossare almeno un capo di abbigliamento (cappello, copricapo, pettorina) ad alta visibilità.
g. È fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all’ ISPRA – (Via Ca’ Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Regione nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto. Alla comunicazione va allegato, altresì, l’anello tolto all’uccello abbattuto.
h. Per le misure igienico- sanitarie sui prodotti cacciati, ai fini della tutela della salute umana, valgono le indicazioni contenute delle DGR 823/2016 e DGR 427/2017. Restano valide le misure sanitarie previste dal “Piano Nazionale per la Peste Suina Africana 2020”, recepito con la determina DPF011/86 del 5/08/2020. I cacciatori pertanto sono obbligati a segnalare al Servizio Sanitario territorialmente competente il rinvenimento di cinghiali morti non per attività venatoria e che presentano lesioni come emorragie cutanee o presenza di feci sanguinolenti.