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Caldaie, partono i controlli a Foligno e Città di Castello

La Provincia di Perugia ha affidato alla società Agenzia per l’Energia e l’Ambiente S.r.l. la verifica ed il controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici nonché l’aggiornamento del catasto degli stessi impianti termici ricadenti nel territorio della Provincia di Perugia, estendendolo anche ai comuni di Città di Castello e Foligno.
Come stabilito dalla normativa ai fini della copertura dei costi per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da versare in occasione del controllo di efficienza energetica, sotto forma di“Bollino” il cui costo è pari a € 15,00 omni comprensivo.
Per gli impianti nei Comuni di Città di Castello e Foligno il rapporto di controllo completo di “Bollino” è obbligatorio per tutti gli impianti presenti su questi territori a partire dal primo controllo di efficienza energetica successivo al 01/05/2016.
Tutti i manutentori/installatori e terzi responsabili dovranno trasmettere all’Agenzia per l’Energia e l’Ambiente s.r.l., entro il 30 Novembre 2016, almeno l’ultimo rapporto di controllo tecnico in corso di validità secondo le modalità e le disposizioni indicate da AEA e attualmente già in vigore per i Comuni sotto i 40.000 abitanti della Provincia di Perugia.
Per tutti questi controlli, per i quali non è avvenuto il pagamento del Bollino, lo stesso avverrà in occasione del primo controllo manutentivo successivo al 1 maggio 2016, fatta salva la scadenza del controllo di efficienza energetica.
Per quanto riguarda i controlli per l’efficienza energetica (per le caldaie il cosiddetto“controllo fumi” o “controllo combustione”) si applicano le periodicità riportate nell’Allegato A del DPR 74/2013 come stabilito nell’Allegato A alla D.G.R. 961 del 28/07/2014.
Relativamente agli impianti più diffusi possono essere così riassunte: i controlli per impianti di riscaldamento di potenza compresa fra 10 e 100 kW, nei quali rientrano tuttiquelli domestici, devono essere effettuati ogni 2 anni se l’impianto è alimentato a combustibile liquido o solido non rinnovabile e ogni 4 anni se alimentato a gas, metano o GPL.

Per gli impianti di potenza pari o superiore a 100 kW le cadenze sono rispettivamente dimezzate.
Inoltre il responsabile dell’impianto deve ottemperare all’obbligo di “controllo e manutenzione” attenendosi alle indicazioni fornite dall’installatore della caldaia o del climatizzatore nella dichiarazione di conformità o, in mancanza di queste, dal libretto di uso e manutenzione del fabbricante, o in mancanza di entrambi, alle prescrizioni e alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI. Spetta comunque al manutentore, presa visione dello stato dell’apparecchio e/o dell’impianto, comunicare per iscritto al cliente quali interventi vanno effettuati e con quale tempistica per garantire un funzionamento insicurezza e nel rispetto dell’efficienza.