Il capogruppo regionale de La Destra, Aldo Tracchegiani, ha presentato oggi, in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Mario Bartoccini del club di cacciatori “Le Torri”, Stefano Tacconi dell'associazione “Libera Caccia” ed il consigliere provinciale Ivo Fagiolari, una sua proposta di legge regionale sulle aree naturali protette della regione, allo scopo di attuare nuove iniziative per il reperimento del fabbisogno di selvaggina ai fini del ripopolamento, effettuando le catture all'interno delle sei aree naturali protette umbre previste dalla legge regionale “9/'95”, ovvero il Parco di Monte Cucco, Parco del lago Trasimeno, Parco fluviale del Tevere, Stina (Monte Peglia e Selva di Meana), Parco fluviale del Nera, Parco del Monte Subasio e Colfiorito. L'obiettivo è quello di conseguire e raggiungere un ottimale equilibrio faunistico, ambientale ed economico mediante: catture a scopo di ripopolamento venatorio e scientifico, reintroduzione di specie concorrenti o predatrici per l'ottenimento degli equilibri naturali, reimmissione di specie autoctone per potenziare la quantità di fauna compatibile con le peculiarità ecologiche ed antropiche delle aree protette, abbattimenti selettivi “qualitativi” e “quantitativi”. “Naturalmente prima di poter procedere ai prelievi ed alle catture nelle Aree naturali di interesse regionale – ha spiegato Tracchegiani – occorre effettuare un monitoraggio della consistenza della fauna, tenendo presente e allo stesso tempo distinte le procedure per gli abbattimenti e le catture. Le une e le altre debbono essere rapportate alla necessità di contenere i danni alle colture agricole, alla copertura forestale ed a quelle relative alle zone destinate al pascolo. Sono proprio gli agricoltori – ha detto – che ce lo chiedono. L'obiettivo prioritario è mantenere uno stato sanitario ottimale delle specie animali, per impedire o limitare l'insorgere di fenomeni patologici che possano arrecare danni al patrimonio faunistico, ivi compreso quello zootecnico, presente nell'area protetta e nelle aree limitrofe”.Per ciò che riguarda l'Ente Parco nazionale dei Monti Sibillini la proposta di legge prevede che la Regione Umbria provveda alla stipula di una convenzione ad hoc. Le Comunità Montane che gestiscono le Aree protette regionali propongono annualmente un piano di cattura della selvaggina stanziale da destinare alle Zrc (Zone di ripopolamento e cattura) tramite gli Atc che ne hanno fatto richiesta, previa la corresponsione delle spese necessarie per la cattura comprensive del costo individuale dei capi prelevati. Il circuito virtuoso dei ripopolamenti si chiuderà con il successivo trasferimento della selvaggina dalle zone di ripopolamento e cattura, al territorio libero di caccia.In definitiva l'obiettivo da raggiungere, oltre alle considerazioni di carattere economico, è quello della ricostituzione nel medio termine di popolazioni selvatiche sufficientemente numerose ed in grado di autoriprodursi naturalmente, svincolandosi in maniera decisa dal periodico ricorso all'immissione di soggetti “pronta caccia” provenienti dagli allevamenti, che spesso non sono in grado di sopravvivere liberi in ambiente selvatico.Per quel che concerne gli abbattimenti selettivi e le reintroduzioni, la proposta di legge prevede norme tese all'esecuzione di interventi volti a raggiungere un soddisfacente equilibrio faunistico e ambientale e nel contempo a contenere i danni prodotti alle colture agricole dei terreni posti all'interno delle aree protette.L'auspicio è, inoltre, quello che si proceda a livello nazionale alla revisione della normativa sui Parchi e le Aree naturali protette prevista dalla legge “394/'91”. Le modifiche strutturali, una volta approvate, cointeresseranno in forma identica le azioni previste dalla presente legge. Per raggiungere tale scopo si chiede l'aggiunta all'art. 12 della norma nazionale richiamata di un comma f) che preveda la possibilità della stipula di contratti con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della cessione, a scopo di ripopolamento, sulla base di una relazione scientifica, di capi di selvaggina catturata all'interno dei Parchi nazionali.
SCHEDA DETTAGLIATA DELL'ARTICOLATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Le Comunità montane che gestiscono parchi ed aree protette e i Comuni soggetti gestori nel cui territorio sia ricompresa un'unica Area naturale protetta, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge regionale “24/'07”, propongono annualmente entro il 31 ottobre, con propria deliberazione, un piano di cattura ai fini di ripopolamento di specie di fauna selvatica catturabile, con particolare riguardo alla specie lepre comune e fagiano. Per determinare le quantità catturabili la Comunità montana dispone all'interno dell'area protetta, mediante le proprie strutture tecniche e con l'ausilio dei cacciatori residenti nei comuni ricompresi nell'area, i censimenti delle quantità esistenti delle specie di fauna selvatica che si intendono prelevare. La proposta delle Comunità montane per le catture deve essere suffragata da una relazione tecnico-scientifica redatta da esperti a livello universitario e corredata dal parere dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).La Giunta regionale, in possesso della deliberazione della Comunità montana e dopo che la medesima è diventata esecutiva, provvede con propria deliberazione da prendere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti ad approvare, acquisito il parere della Consulta regionale dei parchi, prevista dall'articolo 20 della legge regionale “24/'07”, il piano delle catture a scopo di ripopolamento. La proposta di piano deve contenere: i dati relativi alla consistenza numerica delle specie prelevabili, risultanti dai censimenti effettuati mediante rilevazione in battuta o nelle ore notturne; l'individuazione delle zone nelle quali si intende effettuare la cattura; le precise indicazioni delle specie da catturare distinte per numero di capi; la precisa elencazione dei mezzi e dei modi per l'esecuzione delle catture da eseguirsi con l'impiego del personale della Comunità montana e con il concorso volontario dei cacciatori residenti nei comuni ricompresi nell'Area naturale protetta; i costi dell'intervento e le eventuali entrate finanziarie previste; e' consentito l'abbattimento delle specie catturate in presenza di animali malati e defedati.Gli Atc (Ambiti territoriali di caccia) stipulano con le singole Comunità montane o con il Comune in cui il territorio è ricompreso per intero in un'unica Area naturale protetta, ai fini dell'acquisto di capi di selvaggina catturata idonea al ripopolamento delle Zrc (zone di ripopolamento e cattura) previste dall'articolo 16 della legge regionale “14/'94” delle convenzioni ai fini della cessione di selvaggina catturata nelle Aree protette di competenza a scopo di ripopolamento, previa intesa degli Atc stessi con i gestori delle zone suddette. La convenzione deve disciplinare tutti gli elementi necessari per la definizione economica del rapporto cessione-acquisto della selvaggina catturata nelle aree protette a scopo di ripopolamento e tutte le procedure relative al trasferimento dei capi catturati nel momento della loro effettiva disponibilità. I capi di selvaggina catturati sono immessi esclusivamente nelle zone di ripopolamento e cattura, e devono essere sottoposti, prima dell'immissione, ai prescritti accertamenti di ordine sanitario.Gli abbattimenti selettivi di cui alla presente legge relativi alle aree istituite e ai Parchi naturali sono eseguiti attraverso le norme seguenti: le Comunità montane che gestiscono parchi ed aree protette e i Comuni soggetti gestori nel cui territorio sia ricompresa un'unica Area naturale protetta, con propria deliberazione, predispongono i piani di abbattimento selettivo con la specificazione della tipologia quantitativa o qualitativa. La proposta deve essere suffragata da una relazione tecnico scientifica redatta da esperti a livello universitario d'intesa con l'Istituto zoo profilattico Umbria-Marche e corredata dal parere dell'ISPRA.La Giunta regionale, in possesso della deliberazione della Comunità Montana e dopo che la medesima è diventata esecutiva, provvede, con propria deliberazione da emettere entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, ad approvare, acquisito il parere della Consulta regionale dei parchi, il piano di abbattimento selettivo.La proposta di piano deve prevedere: le specificazioni tecniche ed ambientali riguardanti l'area protetta nella quale si fondano i presupposti per la scelta della tipologia di intervento; l'individuazione dei territori ove si vuol procedere agli abbattimenti selettivi; la descrizione delle specie che saranno soggette all'intervento ed il numero complessivo dei capi per ciascuna specie per la quale si richiede l'intervento; i mezzi e gli strumenti che si intendono utilizzare ai fini dell'ottenimento del risultato tecnico predeterminato; la descrizione analitica dei tempi degli abbattimenti, i periodi dell'anno, i giorni consentiti con l'orario giornaliero. In quanto non costituenti attività faunistica venatoria, i periodi di tempo possono differire da quelli stabiliti dalla legge “157/'92”; gli abbattimenti di cui sopra sono eseguiti con i mezzi e con le armi più idonee consentite e possono riguardare qualsiasi specie con esclusione di quelle particolarmente protette e degli ungulati, per i quali sono possibili esclusivamente degli abbattimenti “qualitativi”, finalizzati alla conservazione della specie; la carne dei capi della specie cinghiale abbattuti è posta in vendita, previo accertamento veterinario, alle condizioni di mercato possibili.Gli abbattimenti sono eseguiti secondo i tempi ed i modi della relativa delibera autorizzativa predisposta dalla Comunità Montana competente per territorio e sono coordinati d'intesa con la Direzione tecnica della Comunità montana stessa, dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, per il tramite del personale di vigilanza. Inoltre sono eseguiti con il concorso dei cacciatori residenti nei comuni ricompresi nell'area protetta.A fronte dell'imprescindibile necessità legata al perseguimento di una determinata e necessaria stabilizzazione dell'equilibrio faunistico ambientale dell'area, ove la Comunità montana competente non provveda, la Giunta regionale, sulla base delle procedure di cui alla presente legge, delega le Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni ad eseguire i piani di abbattimenti necessari, acquisiti i pareri tecnico-scientifici previsti dalla presente legge. Ove si verifichino distorsioni del rapporto quantitativo e qualitativo fra varie specie di animali presenti all'interno dell'area protetta, la Comunità Montana, sulla base di uno studio faunistico complessivo dell'area, redatto da esperti a livello universitario e previo parere dell'Ispra, provvede alla reintroduzione di particolari specie di animali, tenendo presente la compatibilità biologica ed un considerevole quadro di autoctonicità delle specie da reintrodurre. Gli ultimi articoli della proposta di legge riguardano le zone addestramento cani e gare cinofile e l'accordo di programma con l'Ente Parco dei Monti Sibillini che dovrà essere rimodulato dalla Giunta regionale.