Il Tar dell’Umbria ha respinto il ricorso ambientalista contro l’apertura del Calendario venatorio, togliendo la sospensiva (il provvedimento cautelare presidenziale) inizialmente decretata su molte specie, che aveva indotto la Regione a modificare il Calendario venatorio. Il Tar ha valutato le istanze presentate, contro il ricorso, da Regione Umbria e dalle associazioni venatorie Federcaccia e Libera Caccia.
A questo punto si attende il nuovo provvedimento della Regione Umbria, che ripristinerà l’originario Calendario venatorio, con l’apertura generale, di fatto, per sabato 24 settembre.
N. 00492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2022, proposto da
Associazione Italiana per il World Wide Fund Of Nature, W.W.F. Italia Onlus, Lega Italiana Protezione Uccelli, L.I.P.U. Odv, Legambiente Umbria Aps, Lega Anti Vivisezione – L.A.V. Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia, L.A.C. Onlus-Odv, Ente Nazionale Protezione Animali, E.N.P.A. Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 1, Ambito Territoriale di Caccia A.T.C. Perugia 2, non costituiti in giudizio;
e con l’intervento di
ad opponendum:
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Italiana Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Marzio Vaccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
nonché, in relazione al primo motivo di ricorso, previa concessione delle misure cautelari monocratiche ex art. 56, d.lgs. n. 104 del 2010:
– della deliberazione della Giunta regionale 25.5.2022, n. 497, recante “Proposta di Calendario venatorio stagione 2022/2023”;
– della deliberazione della Giunta regionale 5.8.2022, n. 815, recante “Calendario venatorio
stagione 2022/2023. Approvazione” e della deliberazione della Giunta regionale 10 agosto
2022, n. 847, recante “Modifica D.G.R. n. 815 del 5 agosto 2022. Calendario venatorio stagione 2022/2023. Approvazione – Sostituzione allegato”;
e, per quanto occorrer possa:
– della deliberazione della Giunta regionale 26.8.2022, n. 859, recante “Calendario venatorio
stagione 2022/23. Adozione integrazione”;
– della deliberazione della Giunta regionale 30.8.2022, n. 862, recante “Calendario venatorio
stagione 2022/23. Approvazione integrazione”;
– della deliberazione della Giunta regionale dell’8.8.2019, n. 331, recante “Piano faunistico
venatorio regionale”;
nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti, ove lesivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Umbria;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata, preliminarmente, l’inutilizzabilità della memoria depositata dall’interveniente Associazione Libera Caccia in data 18 settembre 2022, in violazione del termine di cui all’art. 55, comma 5, cod. proc. amm., ancorché dimidiato ai sensi dell’art. 53 cod. proc. amm.;
Ritenuto, ad un sommario esame proprio della presente fase di giudizio e riservata ogni altra valutazione, di non poter accogliere l’istanza cautelare di parte ricorrente riferita alla data di apertura della stagione venatoria, considerato, in punto di fumus boni iuris, che:
– non è censurata la conformità della data di apertura della caccia indicata nei gravati provvedimenti regionali rispetto al primo comma dell’art. 18 della l. n. 157 del 1992;
– il parere reso dall’ISPRA, come pacificamente riconosciuto dalle parti, riveste carattere obbligatorio ma non vincolante, dal quale la Regione può discostarsi motivando adeguatamente le scelte difformi compiute (ex multis C.d.S., sez. III, 22 giugno 2018 n. 3852; T.A.R. Umbria, 26 maggio 2022 n. 341), motivazioni che appaiono ad un primo esame emergere dal documento istruttorio allegato alla gravata D.G.R. 5 agosto 2022, n. 815;
– le allegazioni di parte ricorrente circa la mancata considerazione delle ricadute dei fenomeni siccitosi dei mesi appena trascorsi e del fenomeno degli incendi sulla fauna selvatica non appaiono prima facie adeguatamente supportate da dati relativi all’incidenza di tali non negabili fenomeni sulle specie cacciabili rispetto alle quali si contesta la data di apertura della stagione venatoria;
Considerato, altresì, riguardo al rispetto del disposto del comma 1 bis dell’art. 18 l. n. 157 del 1992, che non è contestata dalla parte ricorrente l’affermazione contenuta nel citato documento istruttorio per cui «le specie oggetto di caccia che nidificano in Umbria sono tutte al di fuori del periodo riproduttivo, (che include anche le cure parentali). Di quelle indicate nel parere ISPRA: Germano reale fine periodo KC III decade agosto, Starna (III decade sett), Fagiano e Quaglia (II decade sett) per le quali il 18 settembre è la fase finale della ultima decade di riproduzione. Quindi solo queste tre specie sarebbero oggetto di caccia per una sola giornata (l’ultima), rispetto a una decade intera consentita dalla Guida alla Disciplina della Caccia UE, e ritenuta facoltà delle regioni da ISPRA e MITE»; ed evidenziato, inoltre, che per effetto del decreto cautelare n. 119 del 2022 l’avvio della stagione venatoria è rimasto sospeso nella giornata del 18 settembre u.s.;
Ritenuta, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, opportuna la fissazione per la discussione nel merito dell’udienza pubblica del 22 novembre 2022, così da consentire una tempestiva analisi delle questioni relative alla data di chiusura della stagione venatoria per le singole specie cacciabili, la cui complessità non consente una compiuta disamina nella sede cautelare;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare proposta.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 novembre 2022.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Carrarelli Raffaele Potenza
(modificato alle 12.50)