Apertura generale dal 17 settembre, con la preapertura alle tortora il 2 settembre con il limite dell’app già sperimentato lo scorso anno. Caccia al cinghiale dal 14 ottobre al 14 gennaio. Addestramento cani dal 14 agosto. Ecco le date del Calendario venatorio 2023/24 preadottato in Umbria. Un Calendario che, per evitare i ricorsi al tar degli ambientalisti, ricalca sostanzialmente quello dello scorso anno.
1) il giorno 2 settembre 2023 alla specie: TORTORA SELVATICA esclusivamente da appostamento, dalle ore 6,15 alle ore 19,30 e con l’utilizzo dell’applicativo per web per sospendere l’attività venatoria al raggiungimen1o del carniere complessivo regionale prefissato;
2) dal 17 settembre 2023 al 30 ottobre 2023 alle seguenti specie: QUAGLIA;
3) dal 17 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 alle seguenti specie: CONIGLIO SELVATICO – FAGIANO (maschio) – MERLO – STARNA – PERNICE ROSSA – SILVILAGO;
4) dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2023 alle seguenti specie: ALLODOLA;
5) dal 17 settembre 2023 al 30 novembre 2023 per la specie FAGIANO (femmina);
6) dal 17 settembre 2023 al 31 gennaio 2024 elle seguenti specie: ALZAVOLA – MARZAIOLA – GERMANO REALE – COLOMBACCIO – GHIANDAIA – CORNACCHIA GRIGIA – GAZZA – BECCACCIA – BECCACCINO – CANAPIGLIA – CESENA – CODONE – FISCHIONE – FOLAGA – FRULLINO – GALLINELLA D’ACQUA – MESTOLONE – PORCIGLIONE – TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – VOLPE;
7) dal 17 settembre 2023 al 10 dicembre 2023 alla specie: LEPRE;
8) dal 14 ottobre 2023 al 14 gennaio 2024 alla specie CINGHIALE, nelle forme previste dal R.R. 34/1999, esclusivamentete nei giorni di giovedì, sabato e domenica. Per il prelievo di questa specie si raccomanda I’utilizzo di munizioni atossiche;
9) Nelle aziende faunistico venatone il prelievo delle specie autorizzate, effettuato comunque nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, inizia il 17 settembre 2023 e termina il 31 dicembre 2023, con esclusione della specie FAGIANO (maschio e femmina}, VOLPE, GERMANOO REALE, COLOMBACCIO che possono essere prelevate fino al 31 gennaio 2024. Nelle aziende agrituristico venatorie il prelievo delle specie autorizzale ha inizia il 17 settembre 2023 e termina il 31 gennaio 2024.
10) Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi l’Amministrazione Regionale si riserva la possibilità dl sospendere la caccia alla specie in occasione di ondate di gelo che si prolunghino per più di tre giorni consecutivi, adottando un provvedimento di Sospensione con determinazione dirigenziale e relativa pubblicazione dello stesso sul sito regionale e sui principali mezzi di informazione.
1) E’ vietato abbandonare bossoli o altri rifiuti durante l’attività venatoria; gli stessi dovranno essere recuperati prima dello spostamento dal luogo di caccia.
2) E’ vietata la preparazione degli appostamenti temporanei mediante 1tglio di piante da fusto o comunque di interesse economico, o con l’impiego di parti di piante appartenenti alia flora spontanea protetta.
3) La caccia é vietata, per dieci anni, nelle aree boscate percorse da incendi, ai sensi del comma 1 deIl’art. 10 deIIa legge 21 novembre 2000, n.353, in materia di incendi boschivi. I comuni procedono al censimento e alla redazione degli elenchi e delle relative perimetrazioni, delle aree boschive percorse da incendi negli ultimi cinque anni.
4) Nel territorio destinato alla caccia programmata, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 ed il 31 gennaio 2024 la caccia alla selvaggina migratoria é consentita esclusivamente da appostamento fisso a temporaneo con a senza l’ausilio del cane. Nel mese di gennaio la caccia alla beccaccia in forma vagante, é consentila esclusivamente con il cane, solamente alI’interno di superfici boscate e in una fascia di 50 metri dal confine con Ie stesse, nel mese di gennaio la caccia agli acquatici (alzavola, germano reale, marzaiola, beccaccino, canapiglia, codone, fischione. folaga, frullino, gallinella d’acqua, mestolone, porciglione), in forma vagante, é consentita anche con l’ausilio deI cane, in prossimità di laghi e di fiumi, torrenti e canali artificiali con regolare portata d’acqua. L’uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente per la caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta degli ATC e per le battute al cinghiale di cui alla lettera A punto 7.
5) La caccia alla beccaccia può essere condotta esclusivamente con cani appartenenti alle razze da ferma e da cerca, è vietato l’ausilio di cani appartenenti a razze da seguila.
6) L’uso di radio e/o apparati ricetrasmittenti é consentito, solamente a fini di sicurezza ed emergenza, nel rispetto delle normative ministeriali e delle nome regolamentari disciplinanti, esclusivamente nella caccia al cinghiale (RR 34/99 art. 9 c.5).
Nel mese di settembre. la caccia é consentita nei giorni: sabato 2 {esclusivamente tortora selvatica), domenica 17, mercoledì 20, sabato 23, domenica 24, mercoledì 27; per la restante stagione venatoria, la caccia é consentita per tre giorni a settimana a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì
Nel periodo compreso tra il 2 ottobre ed il 26 novembre 2023 la caccia d’appostamento alla selvaggina migratoria in lutto il territorio regionale è consentita nelle giornate di lunedi, mercoledl, giovedl, eabato e domenica; in questo periodo il cacciatore. ferma restando per la caccia vagante la limitazione a tre giornate settimanali a scelta, deve annodare sul tesserino Ie eventuali ulteriori 2 giornate, barrando solamente la apposita casella corrispondente, indicata dalla dicitura: migratoria gg aggiuntive {ott. – nov.).
L’ esercizio venatorio é consentito secondo gli orari di seguito specificati:
Fanno eccezione:
– la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora dopo il tramonto;
– la caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo e termina un’ora prima degli orari di cui sopra;
Per ogni giornata di caccia a ciascun titolare di licenzaè consentito abbattere i seguenti capi di selvaggina:
1) TORTORA SELVATICA cinque capi, per complessivi 2.971 capi prelevabili sull’intero territorio regionale;
2) FAGIANO – STARNA – LEPRE COMUNE – CONIGLIO SELVATICO: due capi complessivamente di cui una sola LEPRE e una sola STARNA;
3) QUAGLIA, COOONE: 5 capi con un massimo di 25 capi a stagione;
4) TORDO BOTTACCIO – TORDO SASSELLO – MERLO e CESENA: 20 capi complessivamente;
5) ALLODOLA: 10 capi con un massimo di 50 capi a stagione;
6) ALZAVOLA- CANAPIGLIA- FISCHIONE – GERMANO REALE – MARZAIOLA – MESTOLONE – FOLAGA – GALLlNELLA D’ACQUA – PORCIGLIONE – BECCACCINO – FRULLINO – COLOMBACCIO: 10 capi complessivamente;
7) BECCACCIA: 3 capi con un massimo di 20 capi a stagione;
Il numero massimo complessivo di capi di selvaggina migratoria che é consentito abbattere giornalmente é di 20 unità.
Gli appostamenti fisBifissie temporanei di caccia di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 17 maggio 19B4. n. 14, sono disciplinati nel modo s:eguente
1) Gli appostamenti fissi non possono essere installati ad una distanza inferiore a mt. 400 dai confini dei seguenti ambiti territoriali:
Un appostamento fisso non può essere intlallato a meno di mt. 200 da un altro appostamento fisso. Un appostamento fisso al Colombaccio non può essere installalo ad una distanza inferiore a mt. SOO da un altro appostamento fisso al Colombaccio. Gli appostamenti fissi al Colombaccio possono avere anche di più di un capanno purché si tovino tutti entro un raggio di mt. 50 dal capanno principale. La distanza tra due appostamenti al Colombaccio si misura dal capanno principale.
2) Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installali a distanza inferiore a ml. 200 da appostamenti fissi e a meno di mt. 100 dai confini delle Oasi di protezione, delle Zone di ripopolamento e cattura e dai Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica o da altro appostamento temporaneo.
3) negli appostamenti fissi e temporanei é vietata la caccia alle seguenti specie di selvaggina: LEPRE, FAGIANO, STARNA, BECCACCIA e BECCACCINO.
4) In ciascun appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al COLOMBACCIO ed agli ACQUATICI, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
5) Negli appostamenti fissi é consentilo I’uso di richiami vivi nel limite massimo di 40 unità di cattura e 40 unità di allevamento; negli appostamenti temporanei tale limite é di 10 unità di cattura e 10 unità di allevamento. E’ vietatousare o detenere, durante I’esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono.
6) II cacciatore al temine dell’attività venatoria ha I’obbIigo di rimuovere i residui derivati daII’esercizio venatorio e tutti i materiali usati per I’aIIestimento deIl’appostamento. Nell’aIlestimento deIl’appostamento é consentita I’apposizione di materiale secco nel campo di tiro.
7) E’ proibita la caccia in botte.
8) E’ assolutamente vietato segnalare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirò l’appostamento temporaneo.
L’addestramento e I’allenamento dei cani é consentito dal 14 agosto al 14 settembre 2023 ad esclusione del giorno 2 settembre, daIl’aIba fino alle ore 12 e dalle 17 alle 19.00. escluso il martedì e il venerdì di ciascuna, in tutto il territorio regionale, con l’eccezione dei terreni in attualità di coltivazione. L’addestramento e l’allenamento dei cani é consentito a non meno di mt. S00 dalle Aziende faunistico-venatorie.
Possono esercitare l’attività venatoria negli Atc delI’Umbria i cacciatori non residentir in egione, provenienti da regioni o province, con cui siano stati stabiliti protocolli d’intesa interregionali o interprovinciali. I Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia possono ammettere quote di cacciatori extraregionali, non superiori a cento unità per ciascuna regione di provenienza. indipendentemente dalla fomalizzazione di accordi, purché si siano verificate le condizioni di reciprocità di accesso.
I cacciatori in possesso della residenza venatoria in Umbria possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione. I cacciatori anagraficamente residenti in Umbria, che hanno scelto la residenza venatoria in regioni diverse dall’Umbria, possono esercitare l’attività venatoria a partire dal primo giorno della stagione venatoria nelI’ambito territoriale di caccia umbro in cui sono iscritti.
La caccia alla sola selvaggina migratoria, per un massimo di 20 giornate, mediante prenotazione giornaliera, può essere svolta in Umbria dai cacciatori provenienti dalle regioni che hanno aderito al sistema interregionale di teleprenotazione o che hanno specifici accordi con la Regione Umbria.