Caccia, accesso all'appostamento con l'auto: quando è possibile

Caccia, accesso all’appostamento con l’auto: quando è possibile

Massimo Sbardella

Caccia, accesso all’appostamento con l’auto: quando è possibile

Gio, 21/10/2021 - 13:29

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In una comunicazione con i carabinieri forestali la norma che consente l'accesso a chi è autorizzato all'appostamento fisso, anche se non proprietario

La Regione Umbria ha inviato una nota al Comando regionale dei carabinieri forestali in merito alla normativa regionale sugli accessi con auto e altri mezzi a motore agli appostamenti fissi dei cacciatori. Un chiarimento che si è reso necessario per i diversi contenziosi che si stanno creando tra cacciatori e proprietari di terreni o soggetti terzi.

La Regione ricorda che l’art. 24 della legge regionale 14/1994 prevede che l’appostamento fisso sia “costruito … con preparazione di sito” (comma 1) e che sia destinato all’esercizio venatorio almeno per un’intera stagione di caccia. Per richiedere l’autorizzazione all’Amministrazione regionale, il titolare dell’appostamento, se non è il titolare del terreno, deve ottenere il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo, al fine di essere autorizzato a servirsi dei terreni interessati per il tempo e l’uso previsto.

La stessa legge regionale prevede che si possano effettuare sul sito interventi di manutenzione dell’appostamento, interventi la cui disciplina, se ricadenti in bosco, è specificata all’art. 20bis del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7, che prevede la possibilità di eseguire interventi di gestione del bosco interessato su 1.000 mq di superficie.

Pertanto – evidenziano gli uffici regionali – alla luce delle attività previste, si ritiene che il soggetto autorizzato in via amministrativa alla realizzazione e manutenzione dell’appostamento fisso su un determinato fondo (soggetto proprietario, legittimo possessore, o soggetto terzo autorizzato per iscritto) sia di fatto il conduttore responsabile della struttura realizzata come pure del sedime interessato. E pertanto rientri nella fattispecie richiamata all’art. 7, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

Quindi la legittimazione ad accedere al fondo con veicolo a motore non è correlata dalla legge regionale alle esigenze dirette del proprietario ma alle attività da compiersi sul fondo. Tra gli usi legittimi del fondo non si possono non annoverare gli usi previsti dalla legge regionale ovvero le attività relative alla collocazione e manutenzione di un appostamento fisso su un fondo, cioè le attività relative alla cura della porzione dell’area di sedime e delle strutture che ivi insistono, come pure dell’area circostante l’appostamento stesso (potature, abbassamento di polloni, ecc.).

La norma regionale peraltro, non si presta ad elusioni in quanto il soggetto terzo che accede con veicolo a motore deve essere in possesso di una autorizzazione amministrativa e del consenso scritto del proprietario o possessore.

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