L’articolo 1 del D.L n. 66 del 24/04/14, riconosce, per il solo periodo di imposta 2014, un credito annuo di euro 640,00 complessivi, ai titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilati a quelli da lavoro dipendente, la cui imposta lorda determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti .
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2014 del 28 aprile 2014 pone i requisiti essenziali ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, mentre la circolare INPS n. 67 del 29 maggio 2014 l’INPS rileva che è il sostituto d’imposta a dover determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a sua diposizione.
Il credito non concorre alla formazione del reddito, verrà erogato dalla retribuzione di maggio 2014 per otto mesi ed inoltre è riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, senza attendere la richiesta esplicita da parte dei potenziali beneficiari per l’anno 2014.
L’automaticità riconosciuta dal datore di lavoro nella corresponsione del bonus potrebbe generare problemi ove il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro in corso d’anno, percepisca redditi oltre quelli di lavoro, che possano generare in sede di conguaglio ovvero di dichiarazione dei redditi inattese “sorprese”.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito ( ASPI-MINI ASPI- MOBILITA’ ecc) , l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore.
I soggetti beneficiari sono coloro che percepiscono:
I soggetti esclusi sono coloro che percepiscono :
L’importo annuo di € 640,00 verrà erogato a coloro che nell’anno percepiranno un reddito complessivo inferiore ai 24.000,00 euro; lo stesso sarà proporzionato se il reddito complessivo sarà ricompreso tra i 24.000-26.000 euro con apposita formula ( – 640x (26.000-reddito):2000- ).
Il bonus di 640,00 euro annui verrà rapportato in base al periodo di occupazione, pertanto avrà riflessi per chi lavorerà parte dell’anno; la norma indica un valore annuo riferendo il bonus all’intero periodo d’imposta.
Per i soggetti che prestano attività di lavoro domestico, per i quali il datore di lavoro non funge da sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ricorda agli stessi che potranno vantare il loro credito compilando la dichiarazione dei redditi per l’anno 2014, compensando o richiedendo a rimborso il credito spettante.
Il datore di lavoro che corrisponderà il bonus avrà diritto a compensare le somme erogate con i tributi e contributi dovuti.
I lavoratori domestici invece, dovranno richiedere il bonus con la denuncia dei redditi in quanto come è noto, le famiglie non sono sostituti di imposta.
di Ranucci Sonia / Consulente del Lavoro.