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Bollette VusCom, il Movimento 5 Stelle vuole ancora chiarimenti “e non per accusare”

Intanto Spoleto 5 stelle ringrazia la risposta più che veloce data dalla VusCom per quanto sta accadendo in città riguardo alle bollette di conguaglio per la fornitura del Gas metano. Come Movimento fatto di cittadini cerchiamo di porre domande e non di lanciare accuse, sempre che la parola “discutibile” possa annoverarsi tra quelle parole di tipo accusatorio. Noi la pensiamo diversamente, nel senso che vogliamo una cittadinanza attenta e soprattutto consapevole. Fatto è che la risposta data dalla VusCom in data 23 Luglio 2013 ci ha portato a riflettere in modo attivo e a porci altre domande che giriamo all’azienda del NOSTRO territorio.

Riprendiamo le delibere e le leggi citate giustamente da VusCom. si cita ad esempio la deliberazione AAEG ARG/com 202/09 che tra le varie direttive e leggi riporta alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e successive modifiche ed integrazioni. In questa legge c’è una deliberazione, la n.229/01 la quale al titolo II e art.3 si sofferma sulle modalità di letture e cita:

3.1 Gli esercenti sono tenuti ad inviare presso il cliente un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura:

a) almeno una volta l’anno per clienti con consumi fino a 500 mc/anno

b) almeno una volta ogni 6 mesi per clienti con consumi superiori a 500 mc/anno e fino a 5000 mc/anno

c) almeno una volta al mese per clienti con consumi superiori a 5000 mc/anno

all’articolo 4 sempre di detta legge leggiamo———Mancata lettura del gruppo di misura

4.1 In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti dagli articoli 3, comma 3.1 e 3.3. l’esercente è tenuto a fornire nella prima bolletta emessa informazioni al cliente sulle causa che hanno impedito la lettura

4.2. In caso di mancata lettura di un gruppo di misura entro i limiti stabiliti dagli articoli 3, comma 3.1 e 3.3.l’esercente fattura al cliente nelle bollette di acconto successive alla mancata lettura importi ridotti del 10% di ogni bolletta emessa. Nello stesso caso, qualora il successivo conguaglio sia a debito del cliente questo è diminuito a titolo di indennizzo di dieci punti percentuali per ogni lettura non effettuata.

La nostra domanda alla VusCom è: Come sono state effettuate le letture? Abbiamo letto male o da 500 mc fino a 5000 mc/anno sono doverose due letture all’anno fatte da vostri incaricati?

Passiamo alla rateizzazione.
Come ben evidenziato da VusCom la disciplina della rateizzazione è l'art.10 della deliberazione n.229/01 che riportiamo integralmente:

Articolo 10- Rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas

10.1 Il cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta. Inderoga a tale previsione, il cliente, nei casi e con le modalità di cui al successivo comma 10.2, può pagare i corrispettivi dovuti per la fornitura di gas attraverso rate successive.

10.2 Il cliente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma 10.3, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

10.3 L’esercente è tenuto ad offrire la rateizzazione:

a) per i clienti con consumi fino a 5000 mc/anno, qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio;

b) per tutti i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;

c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

10.4 La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 euro.

10.5 Il cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione all’esercente entro il termine fissato per il pagamento della bolletta, a pena di decadenza.

10.6 Salvo diverso accordo tra le parti, il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari almeno al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.

10.7 Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento.

Bene. Nelle Bollette arrivate in questi giorni si prevede la rateizzazione ESCLUSIVAMENTE PER CHI E’ IN REGOLA CON LE BOLLETTE PRECEDENTI, indi per cui chi per problemi oggettivi, (vedasi cassa integrati, vedasi pensionati, vedasi disoccupati o lavoratori che non vengono pagati dalle proprie aziende, vedasi in definitiva la situazione economica attuale) non ha potuto (e non non voluto) pagare una bolletta di 100 euro, con il conguaglio non riuscirebbe a rateizzare. In questi casi cosa accadrebbe?

Il regolamento pubblicato sul sito internet non prevede alcun vincolo sulla possibilità di accedere alla rateizzazione della bolletta, purché ne ricorrano le condizioni.

Potete dirci dove trovare la fonte giuridica che prevede l’accesso alla rateizzazione per bollette di importo inferiore a € 2.000 ?

Probabilmente non ce ne siamo accorti o ci è sfuggita qualche delibera o regolamento in questione, ma potrebbe la VusCom indicarci i riferimenti normativi dove si evince senza alcun dubbio che la rateizzazione è possibile SOLO per chi ha pagato bollette precedenti? E' un “Uso e consuetudini” comunque fonte del diritto o vi sono altre fonti? Di solito la rateizzazione è chiesta perché si è in difficoltà pregressa.
Visto e considerato che questo problema non è nuovo, in quanto accaduto anche lo scorso anno, la VusCom non può prevedere la rateizzazione a priori mandando a casa i bollettini prestampati dando la scelta al cliente se rateizzare o no, senza dover venire presso i suoi sportelli, a fare file e quant’altro? Ad esempio Il canone Rai o la tassa sui rifiuti prevede già questa opzione.

Passiamo ai costi fissi

Da un’analisi delle fatture in acconto ricevute risulta che sono state addebitate in quota fissa le mensilità di gennaio e febbraio e specificamente:

-quota fissa commercializzazione al dettaglio———– 3,361667 più iva 21 %

-quota fissa illimitata———– 2,992500 più iva 21 %

per ogni mensilità.

Nella fattura di conguaglio vengono addebitate

-quota fissa commercializzazione al dettaglio dal 01/01/2013 al 31/05/2013——-3,361667 più iva 21 % per ogni mese

-quota fissa illimitata dal 01/01/2013 al 31/05/2013———2,992500 più iva 21 % per ogni mese

Sbagliamo o c'è una duplicazione di quote fisse dei mesi di gennaio e febbraio? Se così fosse, ci si può spiegare il motivo?

In definitiva, come movimento civico, come movimento nazionale siamo qui non per accusare qualcuno come invece fatto notare nella risposta ai nostri dubbi, ma per sensibilizzare e rendere consapevoli tutti i cittadini su quanto sta accadendo nel nostro e in altri territori. Siamo per la trasparenza e in virtù di questa chiediamo spiegazioni e risposte.